Rito abbreviato nullità: la scelta che “sana” i vizi del processo
La scelta di un procedimento speciale come il giudizio abbreviato può avere conseguenze decisive sull’esito di un processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la richiesta di rito abbreviato e la conseguente nullità di atti precedenti non vanno sempre di pari passo. Anzi, la scelta per questo rito può ‘sanare’ vizi che altrimenti avrebbero potuto invalidare l’accertamento del reato. Analizziamo insieme questa importante pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Guida in Stato di Ebbrezza e l’Eccezione di Nullità
Il caso trae origine da una condanna per guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’aver causato un incidente. L’imputato, dopo aver ricevuto un decreto penale di condanna, si era opposto chiedendo di essere giudicato con il rito abbreviato. Sia in primo grado che in appello, la sua colpevolezza era stata confermata.
L’imputato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sollevando due motivi principali:
1. Vizio di motivazione: riguardo all’avviso sulla facoltà di farsi assistere da un difensore al momento dell’accertamento del tasso alcolemico tramite prelievo ematico.
2. Violazione di legge: per la nullità dell’accertamento stesso e l’inutilizzabilità dei risultati, a causa dell’omissione del predetto avviso.
In sostanza, la difesa sosteneva che la prova principale a carico dell’imputato fosse inutilizzabile perché raccolta in violazione dei suoi diritti di difesa.
La Decisione della Cassazione: Il rito abbreviato sana la nullità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’effetto ‘sanante’ che la richiesta di giudizio abbreviato ha sulle cosiddette nullità a regime intermedio. La Corte ha stabilito che, scegliendo questo rito, l’imputato ha implicitamente rinunciato a far valere quel vizio procedurale, rendendo l’eccezione tardiva e inefficace.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza si basa su un’interpretazione consolidata della giurisprudenza, rafforzata dalle riforme legislative (in particolare la L. 103/2017).
Il ragionamento della Corte si articola nei seguenti punti:
1. Natura della Nullità: La violazione dell’obbligo di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore durante il prelievo ematico costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio. Questo significa che deve essere eccepita entro termini precisi (in questo caso, fino alla deliberazione della sentenza di primo grado) per essere valida.
2. L’effetto sanante del Rito Abbreviato: L’articolo 438, comma 6-bis, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che la richiesta di giudizio abbreviato ‘determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute’. Poiché la nullità in questione era ‘intermedia’ e non ‘assoluta’, la scelta del rito abbreviato l’ha automaticamente sanata.
3. Applicabilità anche in caso di Opposizione a Decreto Penale: La Corte sottolinea che questo principio vale anche quando il rito abbreviato è richiesto, come nel caso di specie, a seguito di un’opposizione a un decreto penale di condanna. L’articolo 464 del codice di procedura penale, infatti, richiama espressamente le disposizioni dell’art. 438, comma 6-bis.
4. Infondatezza della Questione di Legittimità Costituzionale: La difesa aveva sollevato dubbi sulla costituzionalità di questa norma, ipotizzando una violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza. La Cassazione ha respinto tale questione, definendola ‘manifestamente infondata’. La Corte ha spiegato che non vi è alcuna disparità di trattamento né lesione del diritto di difesa, in quanto il difensore, prima di scegliere il rito, ha pieno accesso a tutti gli atti del fascicolo del Pubblico Ministero. È quindi in grado di valutare la presenza di eventuali nullità e di compiere una scelta processuale consapevole: eccepire la nullità in un giudizio ordinario oppure optare per il rito abbreviato (con i suoi benefici in termini di sconto di pena), accettando però la sanatoria dei vizi procedurali.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante promemoria sulle implicazioni strategiche delle scelte processuali. La decisione di accedere a un rito alternativo come il giudizio abbreviato non è mai priva di conseguenze. Comporta un bilanciamento tra il vantaggio di una potenziale riduzione della pena e la rinuncia a sollevare determinate eccezioni procedurali. La difesa deve quindi operare una valutazione attenta e completa degli atti processuali prima di formulare tale richiesta, essendo pienamente consapevole che la scelta per il rito abbreviato preclude la possibilità di far valere in seguito le nullità a regime intermedio. Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro, volto a valorizzare la consapevolezza e la responsabilità delle scelte difensive nel processo penale.
Scegliere il rito abbreviato sana sempre le nullità procedurali?
No, la richiesta di rito abbreviato determina la sanatoria delle nullità a regime intermedio e relativo, ma non di quelle assolute, che sono vizi talmente gravi da essere insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento.
Perché la mancata comunicazione della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l’alcoltest non ha invalidato il processo in questo caso?
Perché tale omissione costituisce una nullità a regime intermedio. L’imputato, scegliendo di procedere con il rito abbreviato dopo essersi opposto a un decreto penale, ha di fatto ‘sanato’ questo vizio, rinunciando alla possibilità di farlo valere, come previsto dall’art. 438, comma 6-bis, del codice di procedura penale.
Esiste una differenza se il rito abbreviato viene richiesto in udienza preliminare o a seguito di opposizione a decreto penale ai fini della sanatoria?
No, secondo la Corte non vi è alcuna differenza. Le norme prevedono espressamente che l’effetto sanante delle nullità a regime intermedio si produca in entrambi i casi, poiché l’imputato e il suo difensore sono comunque posti nella condizione di esaminare gli atti e compiere una scelta processuale consapevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11896 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11896 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIAVARI il 26/04/1989
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova, second penale, ha confermato la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Genova i 01.10.2021, che aveva condannato COGNOME Alessio per il reato di cui all’art 2 lett. c) e co. 2-bis D. Lvo n. 285 del 30 aprile 1992.
L’imputato propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, lamenta un primo motivo, vizio di motivazione in relazione all’avviso inerente dell’interessato di farsi assistere da un difensore di fiducia all’atto dell’ac un secondo motivo, violazione di legge in relazione alla nullità dell’accertament alcolemico e la conseguente inutilizzabilità dei risultati ottenuti stant dell’avviso di cui sopra.L’imputato ha inoltre sollevato questione di costituzionale dell’art. 464 cod. proc. pen. in relazione all’art. 438, co. 6-bis cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Il ricorso è inammissibile.
E’ pacifico che nel caso in esame l’imputato ha richiesto procedersi con il rit a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. La giurisprudenza di legi è definitivamente consolidata nel senso che la violazione dell’obbligo di dare a facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottopor ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullit generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a nor combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanat del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pe di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di (Sez. 4 – , n. 44962 del 04/11/2021, GLYPH Rv. 282245 GLYPH 01; Sez. 4 – , n. 40550 del 03/11/2021, Rv. 282062 – 01). Come rilevato in dette la presenza di differenti indirizzi nella giurisprudenza di legittimità, riferimento il ricorrente, é sicuramente superata in base al combinato dispos 438, comma 6-bis, cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017 (giusta I. ossia in data antecedente la richiesta di rito speciale formulata dal ricorren comma 6 bis, prevede infatti che la richiesta di giudizio abbreviato proposta n preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolut rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazion
nrnhatnrinl. I ‘art 44 rnmma o rnn nmr non romp a stia voirA nrorrnatO Galla citata legge n. 103/2017, fa espresso richiamo al predetto art. 438, comma 6-bis an caso di richiesta di giudizio abbreviato conseguente a opposizione a decreto p condanna. Pertanto la nullità dedotta dal ricorrente, che é pacificamente intermedio (cfr. Sez. U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023), nella specie sanata fin dalla richiesta di procedere nelle torme del giudizio abo nulla rilevando la successiva eccezione
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 464 cod. proc. pen. m r richiamato art. 438, comma 6 bis, è manifestamente infondata. Non è invero ravvi una lesione del diritto di difesa, né tantomeno, del principio di uguaglianza, po effetti deita sceìta processuaie al ricnieaere ìa definizione del processo con U ri abbreviato ( precisamente, la sanatoria delle nullità a regime intermedio) sono m sia che la scelta del rito sia manifestata in udienza preliminare, sia che venga in un rito che detta udienza non preveda ( nella specie, a seguito di opposizione penale di condanna). Non vi è dunque alcuna disparità di trattamento né, tant alcuna lesione del diritto di difesa. Il difensore, invero, è posto nelle condizion visione degli atti del fascicolo del PM e quindi perfettamente in grado di rilevare di nullità o inutilizzabilità ovvero scegliere di optare per il rito abb determinando la sanatoria.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabil euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2025.