Rito Abbreviato e Nullità: La Cassazione Chiarisce l’Effetto Sanante
La scelta di un procedimento speciale come il rito abbreviato può avere conseguenze decisive sulle nullità processuali. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la richiesta di essere giudicati con il rito abbreviato comporta una rinuncia a eccepire determinate irregolarità procedurali, sanandole di fatto. Questo principio assume particolare rilevanza quando il vizio riguarda atti di indagine cruciali, come gli accertamenti tecnici su sostanze stupefacenti.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Basato su un Vizio Procedurale
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato per il reato previsto dall’art. 73, comma quinto, del d.P.R. 309/1990, a seguito di un processo svoltosi con rito abbreviato. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una violazione di legge. In particolare, sosteneva che il sequestro probatorio della sostanza stupefacente non era stato seguito dall’avviso, a lui dovuto, della facoltà di nominare un consulente tecnico per partecipare all’accertamento scientifico. Tale accertamento, a causa del deperimento della sostanza, era divenuto un atto non più ripetibile, privandolo di una fondamentale garanzia difensiva.
La Scelta del Rito Abbreviato e la Sanatoria della Nullità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sull’effetto sanante che la richiesta di rito abbreviato produce sulle nullità non assolute. Secondo i giudici, l’omesso avviso all’indagato per compiere un accertamento irripetibile costituisce un’ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio. Questo tipo di nullità, a differenza di quelle assolute, deve essere eccepita tempestivamente e può essere sanata.
La richiesta di accedere al rito abbreviato viene interpretata come un’accettazione da parte dell’imputato a essere giudicato sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Questa scelta processuale, libera e consapevole, implica la rinuncia a sollevare questioni su vizi procedurali precedenti che non siano assoluti. In sostanza, si tratta di una sanatoria che opera per facta concludentia, ovvero attraverso un comportamento concludente che manifesta una precisa volontà.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha richiamato consolidati orientamenti giurisprudenziali, incluse pronunce delle Sezioni Unite, per affermare che chi sceglie il rito abbreviato abdica al potere di eccepire le nullità intermedie. Il rito speciale ha regole e articolazioni processuali che escludono la deducibilità di tali vizi. Pertanto, gli atti di indagine, anche se affetti da una nullità intermedia, vengono legittimamente acquisiti al fascicolo e sono pienamente utilizzabili per la decisione. La Corte ha precisato che la validità di tali atti non è inficiata, poiché il vizio procedurale è stato sanato dalla scelta processuale dell’imputato.
In questo quadro, la mancata comunicazione dell’accertamento tecnico non integra un’inutilizzabilità ‘patologica’ della prova, ma una nullità sanata dall’opzione per il rito alternativo. Di conseguenza, la prova scientifica raccolta è stata ritenuta valida e utilizzabile ai fini della condanna.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che la scelta del rito abbreviato non è solo una strategia per ottenere uno sconto di pena, ma una decisione processuale con profonde implicazioni. La difesa deve valutare attentamente non solo gli elementi a carico presenti nel fascicolo, ma anche l’eventuale esistenza di vizi procedurali. Se si intende contestare la validità di un atto di indagine per una nullità a regime intermedio, la strada del rito abbreviato è preclusa. La scelta di questo rito speciale, infatti, ‘cristallizza’ il materiale probatorio e preclude la possibilità di sollevare determinate eccezioni difensive, con un effetto sanante che rende gli atti pienamente utilizzabili dal giudice.
Scegliere il rito abbreviato impedisce di contestare vizi procedurali avvenuti prima?
Sì, per quanto riguarda le cosiddette ‘nullità a regime intermedio’. Secondo la Corte, la richiesta di accesso al rito abbreviato sana tali vizi, poiché l’imputato accetta di essere giudicato sulla base degli atti così come sono stati raccolti, rinunciando implicitamente a eccepire tali irregolarità.
L’omesso avviso all’indagato per un accertamento tecnico irripetibile è una nullità sanabile?
Sì. La Corte di Cassazione qualifica questo vizio come una nullità di ordine generale a regime intermedio. In quanto tale, essa viene sanata per effetto della successiva e volontaria richiesta di giudizio abbreviato da parte dell’imputato.
Cosa significa che la sanatoria avviene per ‘facta concludentia’?
Significa che la rinuncia a far valere la nullità non deriva da una dichiarazione esplicita, ma è la conseguenza logica di un comportamento concludente: la scelta consapevole di un rito processuale (quello abbreviato) le cui regole sono incompatibili con la contestazione di quel tipo di vizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11870 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11870 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qu l’imputato è stato condannato, a seguito di rito abbreviato, per il reato di cui all’art. 7 quinto, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, pos che il sequestro probatorio disposto sulla sostanza stupefacente non è stato preceduto da alcu avviso rivolto all’indagato che avrebbe potuto nominare un proprio consulente tecnico partecipare all’accertamento scientifico, ormai non più ripetibile a causa del deperimento d sostanza.
Considerato che la richiesta di rito abbreviato produce un effetto sanante delle nullità assolute, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen.( Sez. U, 26/09/2006, Cieslinsky, Rv. 2348 Accedendo al rito speciale, infatti, la parte liberamente accetta di abdicare al potere di ec le nullità intermedie, chiedendo di essere giudicata attraverso un rito le cui regole e artico processuali escludono la deducibilità di nullità a regime intermedio, come si evince dall’art lett. a) cod. proc. pen., che normativizza la sanatoria delle nullità mediante la rinuncia p facta concludentia, individuabile nell’ esplicita e consapevole richiesta di un rito governato da re diverse rispetto a quelle dell’ordinario dibattimento (Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006 234392). Ciò è stato affermato anche per quanto attiene agli atti di valenza probatoria (Sez n. 23432 del 5/05/2010, Rv. 247638; Sez 6, n. 21265 del 15/12/2011; Rv. 252850).
Nel caso in disamina, l’omesso avviso all’indagato degli accertamenti irripetibili i un’ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, ormai sanata per effetto della del rito. Pertanto, gli atti sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico e sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato, non essendo la loro validità infici alcun vizio né essendo riscontrabile alcuna inutilizzabilità di tipo patologico ( Sez. U, n 21/06/2000, COGNOME; Sez. 5, n. 43542 del 23/09/2004; Sez. 3, n. 39407 del 26/09/2007, Rv. 238003): ciò che non è riscontrabile nel caso in disamina.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente