Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 175 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 175 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1657/2025
NOME COGNOME
UP – 04/12/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da:
1.COGNOME NOME, nato a Caserta il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito AVV_NOTAIO NOME COGNOME e AVV_NOTAIO NOME COGNOME – di fiducia
2.NOME COGNOME, nato a Santa Maria Capua Vetere il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito AVV_NOTAIO NOME COGNOME e AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– di fiducia avverso la sentenza in data 28/04/2025 della Corte di Appello di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura AVV_NOTAIO a firma AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO datata 21/11/2025; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la Sostituta Procuratrice AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi i ricorsi inammissibili;
udito il difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, in sostituzione AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte ed alla nota-spese;
uditi i difensori degli imputati, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
Con sentenza del 28 aprile 2025, la Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza di assoluzione emessa, con rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste in data 29 marzo 2022, ha condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ciascuno per il delitto di cui allÕart. 642 cod. pen. commesso in concorso tra loro, a Trieste il 21 ottobre 2019, nonchŽ al risarcimento del danno a favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE
Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo con motivi identici per entrambi:
2.1. Violazione dellÕart. 603, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. a causa della mancata rinnovazione dellÕistruttoria dibattimentale in appello.
Si deduce che la Corte di appello, nel riformare la sentenza di assoluzione condannando gli imputati, avrebbe omesso di disporre la rinnovazione dellÕistruttoria dibattimentale in relazione ad una prova dichiarativa decisiva, nella fattispecie rappresentata dalle dichiarazioni di NOME COGNOME, proprietario del veicolo coinvolto nel denunciato sinistro, che il Tribunale aveva ritenuto non attendibili a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello.
Si afferma che tale rinnovazione sarebbe imposta, anche nel caso di processo celebrato con rito abbreviato, come nella fattispecie, dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Ò Ó con la quale è stato stabilito che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non pu˜ riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilitˆ penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.
2.2. Vizio di motivazione ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicitˆ e contraddittorietˆ della motivazione nella valutazione delle prove secondo il principio del ragionevole dubbio.
Si deduce che la Corte di appello, nel dichiarare la colpevolezza degli imputati, avrebbe adottato un percorso argomentativo illogico e contraddittorio che non supera il vaglio di razionalitˆ richiesto per pervenire ad una condanna in materia
penale. In particolare, pur avendo riconosciuto che il testimone principale avrebbe fornito versioni dei fatti differenti nel corso del tempo, avrebbe ugualmente ritenuto provata oltre ragionevole dubbio la responsabilitˆ penale degli imputati, contraddicendo di fatto tali premesse.
2.3. Con memoria di replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili in base al disposto dellÕart. 603, comma 3cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 Ð si deduce che tale interpretazione letterale e restrittiva condurrebbe al risultato, Çparadossale e palesemente lesivoÈ del diritto di difesa, che la scelta dellÕimputato di definire il processo allo stato degli atti, rinunciando alla formazione della prova in dibattimento, si tradurrebbe in una inammissibile rinuncia implicita a una delle garanzie principali del giudizio di appello. LÕimputato, assolto in primo grado, si vedrebbe condannato in appello sulla base di una rivalutazione delle medesime dichiarazioni ritenute inattendibili dal primo giudice, senza che il giudice dÕappello abbia mai avuto un contatto diretto e immediato con il dichiarante. Si deduce che tale interpretazione sarebbe errata e si porrebbe in contrasto con i princ’pi fondamentali del giusto processo, come sanciti dallÕart. 111 Cost. e dallÕart. 6 CEDU, e con la stessa della norma in esame, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimitˆ, anche a Sezioni Unite (sentenze Ò Ó e Ò Ó).
I ricorsi sono inammissibili perchŽ proposti con motivi generici, oltre che manifestamente infondati.
Il primo motivo, con il quale si deduce al contempo un vizio di violazione di legge e di motivazione a causa della mancata rinnovazione dellÕistruttoria dibattimentale in appello, è manifestamente infondato.
2.1. LÕart. 603, comma 3, cod. proc. pen. come modificato dallÕart. 34, comma 1, lett. i) n. 1) del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (a decorrere dal 30 dicembre 2022, dunque applicabile alla fattispecie in esame), prevede che, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dellÕistruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o allÕesito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, cod. proc. pen. e 441, comma 5, cod. proc. pen.
2.2. Questa Corte ha, a tal proposito, affermato che il giudice di appello che riforma una decisione di proscioglimento assunta in esito a giudizio abbreviato, in base al novellato art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e in forza dei dettami della recente giurisprudenza della Corte EDU, non è tenuto alla rinnovazione della prova dichiarativa (Sez. 2, n. 10401 del 13/02/2024, Albanese, Rv. 286100-01; Sez. 1, n. 45235 del 15/11/2024, COGNOME., Rv. 287399-01).
2.3. Nella fattispecie, si è proceduto con rito abbreviato nellÕambito del quale non è stata disposta alcuna integrazione probatoria a norma degli articoli 438, comma 5, cod. proc. pen. e 441, comma 5, cod. proc. pen.; dunque, non vi era il dovere del giudice di appello di procedere alla rinnovazione dellÕistruttoria dibattimentale.
2.3.1. Il ricorrente, con la memoria di replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, deduce che tale interpretazione sarebbe incompatibile con i principi del giusto processo sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertˆ fondamentali poichŽ la scelta dellÕimputato di definire il processo allo stato degli atti Ð rinunciando alla formazione della prova in dibattimento Ð si tradurrebbe in una inammissibile rinuncia implicita a una delle garanzie cardine del giudizio di appello.
Tale argomentazione è infondata per i motivi qui illustrati.
2.3.2. I riti alternativi al dibattimento fondati sul consenso dellÕimputato, come il rito abbreviato, non hanno posto problemi di compatibilitˆ con la CEDU sulla base del principio, più volte affermato dalla Corte Europea dei diritti dellÕuomo, secondo il quale ÇnŽ la lettera nŽ lo spirito dellÕart. 6 della Convenzione impediscono a una persona di rinunciare di propria spontanea volontˆ alle garanzie di un equo processo in maniera espressa o tacitaÈ (tra le tante: Corte EDU, 09/06/2005, R.R. c. Italia, ¤ 53; Corte EDU, Grande Camera, 01/03/2006, Sejdovic c. Italia, ¤ 86).
La Corte EDU ha costantemente affermato il principio che la rinuncia alle garanzie del contraddittorio deve essere non equivoca, assistita da garanzie commisurate alla sua gravitˆ e non deve confliggere con alcun Çinteresse pubblico significativoÈ; dunque, a condizione che il consenso sia stato manifestato in maniera chiara e che lÕimputato non abbia subito coercizioni, la rinuncia ai diritti convenzionali esonererˆ lo Stato da responsabilitˆ in sede internazionale (le prime sentenze in cui è stato sancito tale principio sono: Corte EDU, 23/11/1988, Poitrimol c. Francia, ¤ 31; Corte EDU, 21/02/1990, COGNOME e Sturesson c. Svezia, ¤ 66).
In applicazione di tali principi generali, la Corte EDU ha costantemente ribadito la compatibilitˆ del rito abbreviato con i diritti convenzionali sulla base della considerazione che, formulando una richiesta di giudizio abbreviato, lÕimputato
sapeva o avrebbe dovuto sapere che la procedura non sarebbe stata pubblica e che le prove non sarebbero state formate nel contraddittorio dibattimentale, trattandosi di facoltˆ connessa al rito abbreviato e bilanciata dal beneficio premiale (tra le tante: Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006, COGNOME c. Italia, ¤ 87; Corte EDU, 25/03/2021, COGNOME e COGNOME c. Italia, ¤ 36; Corte EDU, 26/09/2017, COGNOME c. Italia, ¤ 37; Corte EDU, 26/09/2017, COGNOME c. Italia, ¤ 34; Corte EDU, 01/09/2015, COGNOME c. Italia, ¤ 30).
2.3.3. I medesimi principi valgono sia per il giudizio di primo grado che per quello di appello, avendo la Corte EDU ribadito che, chiedendo l’applicazione del giudizio abbreviato, accettando volontariamente di fondare la sua difesa sulla base del fascicolo delle indagini preliminari e rinunciando inequivocabilmente al suo diritto di ottenere la convocazione e l’audizione di testimoni al processo, lÕimputato è consapevole che, in caso di assoluzione in primo grado, la corte d’appello ha la facoltˆ di fondare la sua decisione sulla base degli stessi elementi di prova (Corte EDU, 25/03/2021, COGNOME e COGNOME c. Italia, ¤ 36-37, cit.).
La Corte EDU, con riferimento al giudizio di appello, ha anche precisato che questa Corte, quando ha affermato che le giurisdizioni di appello devono, anche di ufficio, ordinare la nuova escussione dei testimoni decisivi per la condanna, sia nei procedimenti ordinari che in quelli che si celebrano con rito abbreviato, interpretando estensivamente lÕart. 603 cod. proc. pen., ha garantito una tutela più elevata rispetto a quella richiesta dalla Convenzione EDU. Il riferimento è alla sentenza a Sezioni Unite Ò Ó (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785-01) e la Corte EDU precisa, in proposito, che tale impostazione della Corte di Cassazione va oltre quanto richiesto dalla stessa CEDU che, in caso di rito abbreviato, non richiede lÕoralitˆ e lÕimmediatezza, stante lÕespressa e consapevole rinuncia a tali garanzie da parte dellÕimputato ma, comunque, non impedisce che gli Stati parte accordino ai diritti e alle libertˆ che essa garantisce una protezione più estesa di quella da essa attuata, sia attraverso il diritto interno, sia con altri trattati internazionali, sia attraverso il diritto dell’Unione europea (Corte EDU, 25/03/2021, COGNOME e COGNOME c. Italia, ¤ 39, cit.).
2.3.4. Deve quindi ritenersi che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che ha ulteriormente modificato lÕart. 603, comma 3, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, restringendone la portata, prevedendo che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale va effettuata nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, cod. proc. pen. Ð tenuto conto della precisazione effettuata nella sentenza della Corte EDU Ò Ó, proprio in una fattispecie dove era stata effettuata unÕintegrazione istruttoria ai
sensi dellÕart. 441, comma 5, cod. proc. pen. Ð impone ancora uno tutela più elevato rispetto a quello richiesto dalla CEDU.
2.3.5. Ne consegue che va ribadito il principio secondo il quale, nel riformare la sentenza assolutoria di primo grado, il giudice di appello non è tenuto a rinnovare la prova dichiarativa laddove – come nella fattispecie – in primo grado il giudizio si sia integralmente svolto sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari. La scelta operata dall’imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia ad oralitˆ e contraddittorio nella formazione della prova e non impone quindi, nel giudizio d’appello avverso la sentenza assolutoria, l’assunzione di prove dichiarative che, per effetto dell’opzione processuale, non siano state assunte in primo grado.
Inammissibili per la loro genericitˆ devono, infine, ritenersi le ragioni di doglianza oggetto del secondo motivo di ricorso, in quanto sostanzialmente orientate a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, senza peraltro in alcun modo confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, in tal modo richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearitˆ e della logica conseguenzialitˆ che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione.
Sotto tali profili, dunque, la comune censura non è volta a rilevare mancanze argomentative ed illogicitˆ percepibili, bens’ ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d’accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto di imputazione.
Alla inammissibilitˆ dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchŽ, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ne discendono, altres’, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile RAGIONE_SOCIALE, la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente, e tenuto conto del grado di complessitˆ della vicenda processuale, viene operata secondo l’importo in dispositivo meglio enunciato.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, COGNOME NOME e NOME COGNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Cos’ è deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME