Rito Abbreviato e Riforma Cartabia: Quando le Nuove Regole Non Si Applicano
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un importante chiarimento sull’applicazione delle nuove norme procedurali, in particolare quelle relative al rito abbreviato introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso, ribadendo la validità del principio generale ‘tempus regit actum’ e delineando i confini dell’applicabilità delle nuove disposizioni ai procedimenti già in corso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per un reato commesso alla guida di un autoveicolo. Nello specifico, l’imputato era stato fermato dalle forze dell’ordine mentre guidava un veicolo nonostante la sua patente fosse stata revocata, come attestato da un’ordinanza prefettizia e dal verbale di accertamento. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su diversi motivi.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
L’appellante ha presentato quattro motivi di ricorso, tutti respinti dalla Suprema Corte.
La richiesta di applicazione del nuovo rito abbreviato
Il primo e più significativo motivo riguardava la richiesta di restituzione nel termine per poter accedere al rito abbreviato, alla luce della nuova disciplina introdotta dall’art. 442, comma 2-bis, del codice penale. La difesa sosteneva che le nuove, più favorevoli, condizioni avrebbero dovuto essere applicate anche al suo caso. La Cassazione ha ritenuto questo motivo inammissibile, spiegando che la nuova norma è soggetta al principio ‘tempus regit actum’. Ciò significa che le regole procedurali applicabili sono quelle in vigore al momento in cui l’atto processuale viene compiuto. La Corte ha chiarito che tale nuova disciplina può trovare applicazione solo per le sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore della riforma, e a condizione che l’imputato rinunci all’impugnazione, circostanze non presenti nel caso di specie.
Gli Altri Motivi di Ricorso
Il secondo motivo, che contestava la responsabilità penale, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che la colpevolezza era stata ampiamente provata in atti dall’ordinanza prefettizia e dal verbale dei Carabinieri.
I motivi terzo e quarto, con cui si contestava l’entità della pena inflitta, sono stati dichiarati inammissibili in quanto costituivano ‘censure di puro merito’. La Cassazione non può riesaminare la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla congruità della pena, se questa è stata motivata nel rispetto dei criteri di legge (artt. 132 e 133 c.p.).
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi cardine del diritto processuale. Il rigetto della richiesta di applicazione retroattiva delle norme sul rito abbreviato riafferma la stabilità dei rapporti giuridici e la certezza del diritto. Le norme procedurali, a differenza di quelle penali sostanziali più favorevoli, non hanno di norma effetto retroattivo. La Corte ha precisato che un’eccezione a questo principio è possibile solo se espressamente prevista dal legislatore o, come nel caso specifico citato, in condizioni molto restrittive che qui non ricorrevano. La manifesta infondatezza e l’inammissibilità degli altri motivi hanno poi completato il quadro, portando a una declaratoria di inammissibilità totale del ricorso. Di conseguenza, come previsto dall’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è di particolare interesse perché consolida l’interpretazione giurisprudenziale sull’applicazione temporale delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia. Stabilisce un punto fermo: le nuove regole procedurali non possono ‘riaprire’ fasi processuali già concluse secondo la normativa precedente. Questa decisione garantisce l’ordinato svolgimento dei processi e impedisce un uso strumentale delle riforme legislative per rimettere in discussione decisioni già prese. Per gli operatori del diritto, è una conferma che il principio ‘tempus regit actum’ rimane la bussola per orientarsi nel complesso scenario della successione di leggi processuali nel tempo.
Perché è stata respinta la richiesta di applicare le nuove norme sul rito abbreviato?
La richiesta è stata respinta in base al principio ‘tempus regit actum’, secondo cui gli atti processuali sono regolati dalla legge in vigore al momento del loro compimento. Le nuove norme non sono retroattive e non potevano applicarsi a una fase processuale già conclusa.
Su quali prove si è basata la conferma della responsabilità dell’imputato?
La responsabilità è stata confermata sulla base di prove documentali decisive: l’ordinanza prefettizia che attestava la revoca della patente e il verbale redatto dai Carabinieri che avevano fermato l’imputato alla guida del veicolo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23064 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 22)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di c all’imputazione, è inammissibile.
Il primo motivo – con cui si chiede la restituzione nel termine per presentare istanza di rito abbreviato, in relazione all’intervenuta introduzione del disciplina prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. pen. – è inammissibile, atteso che tale nuova disciplina è sottoposta al principio del “tempus regit actum”, ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, pur se pronunciate antecedentemente, e sempre che vi sia rinuncia all’impugnazione da parte del prevenuto (Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Rv. 284545 – 01), evenienza nel caso insussistente.
Il secondo motivo, in punto di responsabilità, è manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata ha accertato la sussistenza in atti dell’ordinanza prefettizia e del verbale dal quale risulta che i carabinieri di Camposampiero avevano fermato l’imputato alla guida di un autoveicolo sprovvisto di patente, perché revocata.
I motivi terzo e quarto sono inammissibili, in quanto contestano il trattamento sanzionatorio applicato mediante censure di puro merito, a fronte di una motivazione che ha adeguatamente irrogato la pena secondo criteri rispettosi dei dettami di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024