Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13773 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13773 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 15/01/1990
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurime violazioni dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (capi 13 e 14 della rubrica).
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta omessa motivazione COri particolare riferimento alla valutazione della prova (ex art. 192, commi 1 e 2, c.p.p.) posta a fondamento del giudizio di colpevolezza dell’imputato per i reati di cui ai capi 13) e 14) della imputazione.
Rilevato che la sentenza impugnata risulta assistita da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato e che, in ragione di ciò, risultano utilizzabili tutti gli atti d’indagine ad eccezione di quel affetti da inutilizzabilìtà cosiddetta “patologica”, inerente, cioè, ad atti probatori assunti “contra legenn”, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, evenienza da escludersi con riferimentoalla nota riassuntiva del 19.12.19 indicata nel ricorso (cfr. Sez. U, n, 16 del 21/06/2000, Rv. 216246:«11 giudizio abbreviato costituisce un procedimento “a prova contratta”, alla cui base è identificabile un patteggiannento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all’udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del “dibattimento”. Tuttavia tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che in esso, mentre non rilevano ne’ l’inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte “secundum legem”, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l’art. 526 cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui all’art. 514 stesso codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell’atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), ne’ le ipotesi di inutilizzabilità “relativa” stabi dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell’inutilizzabilità cosiddetta “patologica”, inerente, cioè, agli atti probatori assunti “contra legem”, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito»). Considerato che la specialità del rito comporta la necessaria utilizzazione di tutte le prove in atti, per cui è onere dell’interessato eccepire preliminarmente – e cioè prima dell’introduzione dei procedimento l’eventuale loro illegittima acquisizione o incompletezza, onde impedirne la presa in considerazione da parte del giudice ai fini della valutazione sulla definibilità anticipata, così accettando il rischio che, per la rilevata invalidità o inutiiizzabilità di alcune di esse, il processo non possa più essere considerato definibile allo stato degli atti e la richiesta di accesso al rito speciale venga di conseguenza rigettata, sicchè, una volta introdotto il rito e quindi delimitato con certezza e con il concorso della volontà delle parti ii quadro probatorio per la decisione, non è più consentita la formulazione di eccezioni concernenti :a validità degli atti e l’utilizzabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicol dei pubblico ministero. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato, pertanto, che i giudici di merito si sono correttamente avvalsi del contenuto della conversazione intercettata riassunta nella nota di cui si tratta
ai fini della formazione del proprio convincimento.
Considerato che l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine all’episodio di cui si tratta (capo 13) è sostenuta da congrua motivazione,
risultante dall’apprezzamento di tutte le risultanze probatorie a disposizione (cfr.
pag. 21 della sentenza).
Considerato che le doglianze riguardanti l’intervenuta condanna per il reato di cui al capo 14 della rubrica sono del tutto generiche, prive di confronto con le
puntuale argomentazioni a sostegno del convincimento espresso dai giudici di merito.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la
valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio,
– 1 Corte investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza clelia
di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata
motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e
convergente con quello del Tribunale (cfr. pagg. 21 e 22 della sentenza).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d;
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
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Il Consigliere estensore
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