Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21511 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
NOME COGNOME propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, COGNOME avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Brescia, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che, all’esito di rito abbreviato, lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all’art. comma 1, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e lo aveva condannato, operata la riduzione per il rito, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.
Il ricorso é nel complesso manifestamente infondato.
2.1.Manifestamente infondata é la prima censura con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’irretrattabilità del consen prestato dalle parti con riguardo all’art. 444 cod.proc.pen..
Ed invero, secondo la chiara sistematica del codice di rito, vi è tra i due rit alternativi un rapporto di sostanziale alternatività, resa manifesta dalle norme che, regolando la facoltà dell’imputato di operare una scelta tra i possibili giudizi speciali, gli impongono un’esplicita opzione tra l’uno e l’altro procedimento (Sez. Un., n. 12752 del 11/11/1994, dep. 23/12/1994, P.M. in proc. Abaz, Rv. 199397; Sez. 4, n. 9835 del 1/10/1997, dep. 3/10/1997, P M in proc. Perri M, Rv. 208839); sicché nell’ipotesi in cui l’imputato abbia formulato l’istanza di giudizio abbreviato, ciò determina, indipendentemente dalle ragioni che vi abbiano dato causa (ivi compreso l’illegittimo rifiuto di prestare il consenso da parte del Pubblico ministero o l’ingiustificato diniego opposto dal giudice), rinuncia al rito dell’applicazione COGNOME della COGNOME pena COGNOME su COGNOME richiesta COGNOME delle COGNOME parti, COGNOME dovendo COGNOME escludersi COGNOME la convertibilità dell’uno COGNOME nell’altro COGNOME (Sez. COGNOME 3, COGNOME n. COGNOME 21456 del COGNOME 29/01/2015, dep. 22/05/2015, Dorre, COGNOME Rv. COGNOME 263747; COGNOME Sez. COGNOME 1, COGNOME n. COGNOME 15451 del COGNOME 25/03/2010, dep. 22/04/2010, COGNOME, COGNOME Rv. COGNOME 246939; COGNOME Sez. COGNOME 6, COGNOME n. COGNOME 1940 del COGNOME 10/12/2009, dep. 15/01/2010, P.G. COGNOME in COGNOME proc. COGNOME Testa COGNOME NOME, COGNOME Rv. COGNOME 245705; Sez. COGNOME 3, COGNOME n. COGNOME 32234 del 11/07/2007, dep. COGNOME 7/08/2007, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. COGNOME 237023). Tanto COGNOME è COGNOME vero che, quand’anche, all’esito del giudizio abbreviato, il giudice ritenga ingiustificato diniego del pubblico ministero alla precedente richiesta di patteggiamento, egli non può comunque pronunciare sentenza di accoglimento di tale richiesta (Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, dep. 19/10/1999, COGNOME G ed altri, Rv. 214855).
2.2. Manifestamente infondata é anche la seconda censura in riferimento alla mancata riqualificazione nella meno grave ipotesi dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990.
Ed invero la Corte territoriale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indi sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), ha escluso, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, l’integrazione della meno grave fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 valorizzando il rilevante dato qualitativo della sostanza pari a quasi 58 gr. di principio attivo ed il relativo grado di purezza indicativo de radicato inserimento del prevenuto nel mercato dello spaccio per la capacità di approvvigionarsi di droga c.d. pesante in quantità non indifferenti.
2.3. Manifestamente infondata é altresì la terza censura.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha rilevato l’assenza di elementi positivi (non potendo in tal senso essere valutata la confessione) così facendo buon governo del principio secondo cui l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339).
Quanto alla determinazione della pena, va rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, i quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pen congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.4.2024