Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2769 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2769 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 04/01/1976
avverso la sentenza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena, da rideterminare ex art. 620 lett. I), cod. proc.
pen. e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Milano ha condannato COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 116, comma 15, codice strada, per avere guidato senza titolo abilitativo (già revocatogli), essendo stato contravvenzionato per la medesima GLYPH violazione nel GLYPH biennio GLYPH precedente, GLYPH giusto verbale del 07/09/2019, non impugnato, né oblato, iscritto a ruolo il 05/02/2021 (il 14/12/2021, in Trezzo sull’Adda).
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il difensore del COGNOME formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge quanto al presupposto della recidiva nel biennio: la difesa ha rilevato che la seconda delle sanzioni irrogate al COGNOME, inerente alla violazione accertata il 05/10/2019, sarebbe divenuta definitiva il 06/12/2019, laddove la violazione oggetto dell’imputazione sarebbe stata accertata oltre il biennio, cioè il 14/12/2021.
Con il secondo, ha dedotto violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale processuale con riferimento alla riduzione prevista per il rito abbreviato, operata in ragione di un terzo dal giudice e pari, invece, alla metà nei casi, come quello all’esame, di reato contravvenzionale.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena, da rideterminare ex art. 620, lett. I) cod. proc. pen. e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
Considerato in diritto
Il ricorso va accolto quanto al secondo motivo, con declaratoria di inammissibilità nel resto.
Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che del tutto eccentrico rispetto al contenuto della sentenza quanto al punto inerente la contestata recidiva.
Com’è noto, il reato di guida senza patente, nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016, configurandosi come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo (Sez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882 – 01). L’art. 1, comma 2, d. Igs. n. 8/2016 cit. ha, infatti, escluso espressamente l’applicabilità dell’intervenuta abrogatio criminis alle
ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell’intervento di depenalizzazione, esso riguardando solo le violazioni <<per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda» (art. 1 comma 1). Il secondo comma della disposizione, peraltro, delimita espressamente l'ambito di applicazione della disciplina del primo, prevedendo che – se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta – la stessa deve ritenersi figura autonoma di reato, esclusa, quindi, dal novero delle fattispecie per le quali opera l'intervento abrogativo, sebbene la disposizione non si applichi ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto, per i quali dunque la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della stessa specie (Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, S., Rv. 268247 – 01; n. 27504 del 26/04/2017, P., Rv. 270707 – 01).
3. Orbene, nel caso all'esame, nella sentenza impugnata si è affermato che il COGNOME era stato previamente contravvenzionato ai sensi dell'art. 116 codice strada in data 07/09/2019 dalla Polstrada di Sondrio e che la relativa violazione amministrativa non era stata oggetto di oblazione, né di ricorso, venendo definita e iscritta a ruolo il 05/02/2021. Il Tribunale ha pure dato atto della produzione difensiva attestante un'ulteriore violazione, per esser stato il COGNOME nuovamente trovato alla guida di un veicolo senza titolo abilitativo in data 05/10/2019, ma che, per detta violazione, si era proceduto penalmente per lo stesso titolo di reato oggetto della presente imputazione.
Nonostante ciò, la difesa ha articolato la propria censura considerando la violazione di cui alla c.n.r. del 13/06/2020, rispetto alla quale, tuttavia, nessun rilievo assumono le considerazioni difensive riguardanti una pretesa irrevocabilità della contestazione di violazione amministrativa oltre il biennio precedente alla contestazione oggetto della presente imputazione, non costituendo tale condotta il parametro alla stregua del quale il giudice di merito ha valutato la sussistenza della recidiva rilevante, ricollegata invece alla violazione amministrativa inerente al diverso accertamento del 07/09/2019.
Il ricorso, tuttavia, è del tutto silente quanto a tale violazione, correlata ad un accertamento, questo sì amministrativo, rispetto al quale la difesa non contestato la accertata definitività nei termini indicati nella sentenza impugnata, considerato, peraltro, che la recidiva qui rilevante ricorre non solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa, definitivamente accertata nel biennio (sez. 4, n. 48779/2016 e n. 27504/2017, cit.).
4. Il secondo motivo è, invece, fondato.
Il giudice del merito, pur avendo condannato in abbreviato l'imputato per un reato di natura contravvenzionale, ha ciononostante operato una illegale riduzione
per la scelta del rito, riducendo la pena di un terzo in luogo della metà, come previsto in ragione della natura del reato, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 44, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 03/08/2017.
La sentenza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio quanto alla quantificazione della pena. Essa deve essere rideterminata in questa sede, ai sensi dell'art. 620 comma 1, lett. I), cod. proc. pen., non essendo necessari sul punto accertamenti in fatto, in giorni ventidue di arresto ed euro 1.875,00 di ammenda (pena base indicata dal Tribunale in mesi uno e giorni quindici di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda), operandosi altresì la sostituzione della pena detentiva così rideterminata in quella pecuniaria di euro 308,00 di ammenda, alla stregua del medesimo criterio adottato dal Tribunale (valore giornaliero di euro 14,00), criterio non contestato nel ricorso che va, infine, dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che determina in giorni ventidue di arresto ed euro milleottocentosettantacinque di ammenda. Sostituisce la pena detentiva indicata nella pena pecuniaria dell'ammenda pari ad euro trecentootto. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto Deciso il 14 gennaio 2025