Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 466 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 466 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il 31/12/1966 a Pescara avverso la sentenza del 02/05/2023 della Corte d’appello di L’Aquila
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, con rideternninazione della pena a cura della Corte, e la declaratoria di inammissibilità nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con cui NOME COGNOME era stato ritenuto responsabile, all’esito di giudizio abbreviato, dei reati di cui agli a
337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, uniti dal vincolo della continuazione, concedendo l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. prevalente sulla recidiva e per l’effetto rideterminando la pena in mesi sei di reclusione; revocava altresì la confisca della somma di denaro in sequestro.
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione:
2.1. all’affermazione di responsabilità in ordine al reato di resistenza, dal momento che la condotta dell’imputato è stata finalizzata unicamente alla fuga e non è stata connotata da qualsivoglia forma di violenza o minaccia;
2.2. all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo emersi elementi univoci indicatori della destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio, ben potendo giustificarsi in altro modo il ritrovamento del bilancino di precisione e del manoscritto recante cifre e nomi;
2.3. alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
2.4. alla quantificazione della pena, dal momento che la Corte territoriale ha riconosciuto l’applicabilità dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, rideterminando in mesi sei la originaria pena di mesi otto di reclusione, senza tuttavia operare l’ulteriore riduzione per la scelta del rito abbreviato.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. In data 25 ottobre 2023 i difensore dell’imputato ha depositato una memoria con cui ribadisce i motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito evidenziati.
Il primo motivo, con cui si sostiene la violazione di legge e il vizio d motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di resistenza, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ne ha rappresentato le ragioni della piena sussistenza, atteso che l’imputato, spintonando gli operatori intervenuti, alzando le mani e ponendo in essere una violenta reazione per sottrarsi al controllo, disfarsi della sostanza stupefacente e sfuggire all perquisizione, ha scientemente posto in essere una condotta di resistenza
punibile, perché non limitata alla mera opposizione passiva, ma connotata dall’impiego della forza per neutralizzane l’azione del pubblico ufficiale ostacolarne le attività in corso. Una lettura, questa, dei fatti perfettament coerente con la giurisprudenza di legittimità in materia (cfr., da ultimo, Sez. 1, n 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376).
È parimenti privo di pregio il secondo motivo relativo alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, considerato che entrambi i giudici di merito con valutazione conforme hanno valorizzato, ai fini della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sequestrata, il rinvenimento di materiali e mezzi tipicamente funzionali a detta finalità, quali il bilancino di precisione e i manoscritti recanti nomi, cifre e appu Risulta dunque effettuata una adeguata valutazione complessiva del fatto anche con riguardo alla deposizione della teste COGNOME convivente dell’imputato, che la Difesa asserisce pretermessa; nel senso che la condizione dell’imputato di abituale assuntore (affermata dalla teste), quand’anche effettiva, non fosse preclusiva all’attività di spaccio, dimostrata dagli indicatori sopra evidenziati.
Non si sottrae alla valutazione di inammissibilità neppure il terzo motivo, relativo alla negata applicabilità delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale concesso dall’ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nella specie, la Corte di merito ha rappresentato di non ritenere il ricorrente meritevole delle invocate attenuanti non essendo emersi elementi favorevoli e dovendosi per contro considerare il comportamento dell’imputato in sede di perquisizione, l’inserimento dello stesso all’interno del circuito criminale e i numerosi precedenti penali. Si tratta di apprezzamenti di tipo fattuale ampiamente giustificativi del diniego e di per sé insindacabili, che l generiche censure del ricorrente non valgono a scalfire.
È viceversa fondato l’ultimo motivo di ricorso attinente alla quantificazione della sanzione. La Corte d’appello ha rideterminato la pena partendo dalla pena base di mesi otto di reclusione, comprensiva dell’aumento per la continuazione, riducendola a mesi sei per la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., prevalente sulla recidiva, senza peraltro considerare l’ulteriore diminuente del rito. Questo esito comporta una conseguente rideterminazione della pena alla quale può provvedere la Corte di legittimità ex art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., in quanto prevista dalla legge in misura predeterminata.
La sentenza va quindi annullata senza rinvio quanto al trattamento sanzionatorio, con rideternninazione della pena in mesi quattro di reclusione. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena, che ridetermina nella misura di mesi quattro di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 09/11/2023.