Rito Abbreviato e Calcolo Pena: La Cassazione Annulla e Ridetermina
La corretta applicazione delle norme procedurali è fondamentale per garantire la giustizia e la certezza del diritto. Un elemento cardine in questo contesto è il rito abbreviato, una scelta processuale che garantisce all’imputato uno sconto di pena di un terzo. La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 41414 del 2024, mette in luce l’importanza di questo meccanismo e le conseguenze della sua omessa applicazione, anche quando si tratta di un mero errore di calcolo.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di omicidio stradale, disciplinato dall’art. 589-bis del codice penale. In primo grado, il Tribunale di Roma, all’esito di un processo celebrato con rito abbreviato, aveva condannato l’imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.
Successivamente, la Corte di Appello di Roma, pur riconoscendo una specifica circostanza attenuante prevista per l’omicidio stradale (art. 589-bis, comma 7, c.p.), aveva parzialmente riformato la sentenza, rideterminando la pena finale in otto mesi di reclusione. Tuttavia, in questo nuovo calcolo, i giudici di secondo grado avevano commesso un errore cruciale.
Il Ricorso in Cassazione e l’Errore sul Rito Abbreviato
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, la violazione dell’art. 442, comma 2, del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava alla Corte di Appello di aver omesso di applicare la diminuzione di un terzo della pena conseguente alla scelta del rito abbreviato.
La Corte territoriale, nel suo calcolo, era partita da una pena base di tre anni, l’aveva dimezzata per l’attenuante specifica, ridotta ulteriormente per le attenuanti generiche e infine diminuita di un altro terzo per un’ulteriore attenuante, arrivando così a otto mesi. In questo complesso percorso di calcolo, era però “saltato” il passaggio fondamentale: la riduzione obbligatoria per il rito abbreviato.
Anche il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concordato con la tesi difensiva, chiedendo l’annullamento della sentenza con una rideterminazione della pena.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. I giudici supremi hanno verificato che, effettivamente, la Corte d’Appello aveva omesso di applicare la riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2, c.p.p. Questo tipo di riduzione non è una facoltà discrezionale del giudice, ma un obbligo di legge che scaturisce dalla scelta processuale dell’imputato.
Data la natura dell’errore, che non implicava alcuna valutazione di merito ma solo un calcolo matematico, la Cassazione ha deciso di non rinviare il processo a un altro giudice. In base all’art. 620, lettera l), del codice di procedura penale, la Suprema Corte può annullare la sentenza senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e può procedere direttamente all’applicazione della legge.
Di conseguenza, la Corte ha preso la pena finale calcolata dalla Corte d’Appello (otto mesi) e vi ha applicato la dovuta riduzione di un terzo, arrivando a una pena finale di cinque mesi e dieci giorni di reclusione.
Le Conclusioni
La decisione sottolinea un principio fondamentale: i benefici processuali, come lo sconto di pena per il rito abbreviato, sono diritti dell’imputato e non possono essere ignorati o dimenticati nel calcolo della sanzione. La sentenza dimostra anche l’efficienza del sistema giudiziario quando la Corte di Cassazione, di fronte a un errore puramente tecnico, può intervenire direttamente per correggere la decisione e definire il procedimento, evitando così i tempi e i costi di un nuovo giudizio di rinvio. La pena è stata quindi annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminata in conformità alla legge.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata?
La sentenza è stata annullata perché la Corte d’Appello, nel ricalcolare la pena, ha omesso di applicare la riduzione obbligatoria di un terzo prevista per la scelta del rito abbreviato, commettendo un errore di calcolo.
Qual è il vantaggio principale del rito abbreviato?
Il vantaggio principale per l’imputato che sceglie il rito abbreviato è l’ottenimento di una riduzione di un terzo della pena che verrebbe inflitta in caso di condanna, come stabilito dall’art. 442 del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione può modificare direttamente una pena decisa da un altro giudice?
Sì, in casi specifici come questo. Quando l’errore non richiede nuove valutazioni di merito ma solo una corretta applicazione della legge (in questo caso, un calcolo matematico), la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinviarla a un altro giudice e rideterminare direttamente la pena, ai sensi dell’art. 620, lett. l) c.p.p.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41414 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41414 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
.1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. e rideterminando la pena in mesi otto di reclusione, con conferma nel resto la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, all’esito di rito abbreviato, con sentenza del 6 marzo 2023 aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del delitto di cui all’art. 589 bis cod. pen. commesso in Roma il 25 novembre 2021 condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione oltre alla sanzione amministrativa accessoria.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per inosservanza dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello rideterminato la pena senza calcolare l’ulteriore diminuzione di un terzo prevista dalla disposizione che si assume violata.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
Il ricorso è fondato. La Corte territoriale ha così determinato la pena: pena base anni tre di reclusione, ridotta della metà ex art. 589 bis, comma 7, cod. pen., ridotta a un anno di reclusione per le circostanze attenuanti generiche e ridotta di un ulteriore terzo ex art. 62 n.6 cod. pen. fino alla pena finale di mesi otto di reclusione. Risulta, pertanto, omessa l’ulteriore riduzione per la scelta del rito abbreviato.
Ferme restando le statuizioni ulteriori, non incise dalla presente pronuncia, la diminuzione della pena della reclusione prevista per il delitto, conseguente alla scelta del rito abbreviato prevista dall’art.442, comma 2, cod. proc. pen. nella misura di un terzo, può essere applicata da questa Corte, non comportando alcuna valutazione discrezionale, ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminandb la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Così deciso il 16 ottobre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME Il PresiJt e