Rito Abbreviato e Imputazione Generica: La Scelta che Sana i Vizi Processuali
La scelta del rito processuale è un momento strategico fondamentale per la difesa. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la richiesta di rito abbreviato sana l’imputazione generica, precludendo all’imputato la possibilità di lamentare tale vizio in un momento successivo. Questa decisione sottolinea come l’accettazione di un giudizio basato sugli atti delle indagini implichi una rinuncia a determinate eccezioni procedurali.
Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le importanti implicazioni per la prassi forense.
Il Fatto: Una Condanna per Furto di Energia Elettrica
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di Marsala, che aveva condannato un uomo per il reato di furto aggravato di energia elettrica, previsto dagli articoli 624 e 625 del codice penale. La condanna era stata emessa a seguito di un giudizio abbreviato, un rito speciale che consente una definizione più rapida del processo in cambio di uno sconto di pena.
L’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione contro tale decisione, affidandosi a un unico motivo di doglianza.
Il Motivo del Ricorso: L’Eccezione di Imputazione Generica
La difesa ha lamentato una violazione della legge processuale, sostenendo la nullità del decreto di citazione a giudizio a causa della presunta indeterminatezza e genericità del capo di imputazione. Nello specifico, si contestava che l’atto di accusa non specificasse con precisione né l’immobile in cui sarebbe avvenuto il furto, né il quantitativo esatto di energia sottratta, limitandosi a descrivere le modalità della presunta manomissione.
Secondo la tesi difensiva, questa vaghezza avrebbe compromesso il diritto di difesa dell’imputato, impedendogli di comprendere appieno i contorni dell’accusa.
La Decisione della Cassazione sul Rito Abbreviato e l’Imputazione Generica
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale che lega strettamente la scelta del rito abbreviato all’accettazione del quadro accusatorio.
I giudici hanno chiarito che, scegliendo il rito abbreviato incondizionato, l’imputato accetta implicitamente di essere giudicato sulla base del materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero, e ciò comporta anche l’accettazione dell’imputazione così come formulata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha articolato il suo ragionamento su due punti principali.
In primo luogo, ha ricordato che l’indeterminatezza del capo di imputazione costituisce, secondo la giurisprudenza prevalente, una nullità di natura relativa (o, al più, di ordine generale). Come tale, essa è soggetta a un regime di sanatorie. La richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell’art. 438, comma 6 bis, del codice di procedura penale, agisce proprio come una sanatoria, poiché l’imputato, rinunciando al dibattimento, accetta l’imputazione come base per il giudizio. Chi sceglie il rito abbreviato non può, quindi, successivamente dolersi di un vizio che ha implicitamente accettato e sanato con la sua stessa richiesta.
In secondo luogo, la Corte ha definito il motivo di ricorso come generico anche sotto un altro profilo. La difesa si è limitata a denunciare la presunta violazione di legge senza spiegare concretamente in che modo la genericità dell’accusa avesse realmente pregiudicato l’esercizio del diritto di difesa. Una doglianza, per essere ammissibile, deve dimostrare un pregiudizio effettivo, non potendosi basare su una mera affermazione astratta.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La pronuncia in esame offre un importante monito per gli operatori del diritto. La scelta di accedere al rito abbreviato non è priva di conseguenze sul piano delle garanzie processuali. Se da un lato offre il vantaggio di una riduzione di pena, dall’altro implica una rinuncia a sollevare determinate eccezioni, tra cui quella relativa alla genericità dell’imputazione.
Di conseguenza, prima di formulare una richiesta di giudizio abbreviato, è fondamentale per la difesa valutare attentamente la chiarezza e la completezza del capo di imputazione. Eventuali vizi di indeterminatezza devono essere eccepiti nelle fasi preliminari del procedimento, poiché la scelta del rito speciale preclude, di fatto, la possibilità di farli valere in seguito. Questa sentenza ribadisce, in sostanza, che le strategie processuali devono essere ponderate con attenzione, tenendo conto di tutte le preclusioni e le sanatorie previste dal codice di rito.
Cosa succede se un’imputazione è considerata generica o indeterminata?
Secondo la Corte, l’indeterminatezza del capo di imputazione integra una nullità di natura relativa o, al massimo, di ordine generale. Questo significa che è un vizio che può essere sanato e deve essere eccepito entro specifici termini processuali per non decadere dal diritto di farlo valere.
La richiesta di rito abbreviato può sanare un’imputazione generica?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di giudizio abbreviato incondizionato implica necessariamente l’accettazione dell’imputazione formulata dall’accusa. Di conseguenza, tale scelta sana il vizio di genericità e indeterminatezza, impedendo all’imputato di eccepire tale difetto successivamente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte può disporre il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, il cui importo viene determinato in base alle ragioni dell’inammissibilità. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4739 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4739 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il 13/08/1982 avverso la sentenza del 19/07/2024 del TRIBUNALE di MARSALA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione,
NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 luglio 2024 il Tribunale di Marsala in composizione monocratica, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato COGNOME Alessandro alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato di energia elettrica di cui agli artt. 624, 625 n 7 cod. pen.
Avverso la decisione ha proposto ricorso l’imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge processuale in relazione all’art.552 cod. proc. pen. e nullità del decreto di citazione per indeterminatezza del capo di imputazione.
In particolare, la difesa lamenta la genericità del capo di imputazione laddove non indica l’immobile in cui sarebbe avvenuto il furto di energia elettrica nonché il quantitativo di energia sottratta, fornendo unicamente dettagli in punto di modalità con le quali il furto sarebbe avvenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’unico motivo è manifestamente infondato.
1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte:
la indeterminatezza del capo di imputazione integra una nullità di natura relativa (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749) o al più di ordine generale (Sez. 2, n. 15897 del 17/02/2022, COGNOME, Rv. 283102)e come tale, la stessa risulta sanata dalla richiesta di rito abbreviato ai sensi dell’art.438 comma 6 bis cod. proc. pen.
l’imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell’imputazione, perché la richiesta di giudizio abbreviato implica necessariamente l’accettazione dell’imputazione formulata dall’accusa (Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep.2017, COGNOME, Rv. 269880).
1.2. Il motivo appare altresì generico nella misura in cui non indica in che termini la lamentata indeterminatezza dell’imputazione lo abbia pregiudicato nell’esercizio della sua difesa, essendosi egli limitato ad una generica doglianza di violazione di tale diritto (in tal senso, Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, COGNOME, Rv. 270475).
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Il Presidente