Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 660 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 660 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME, nato a Casablanca (Marocco) il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2021 della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, confermava la sentenza del 17 novembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, 80, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 309 del 1990.
Agli imputati era stato contestato di aver in concorso tra loro e con altri per i quali si è proceduto separatamente, organizzato l’acquisto ed il trasporto a fini illeciti di 148 grammi di eroina, sequestrata nell’agosto 2016 al corriere che la trasportava “in corpore”.
Da quanto accertato in sede di merito, entrambi gli imputati avevano svolto compiti direttivi: NOME aveva tenuto contatti diretti con il fornitore al quale aveva inviato il corriere, mentre NOME era stato il procacciatore della partita di eroina.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe indicati, denunciando, a mezzo dei rispettivi difensori e con atti distinti, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. proc. pen.
2.1. Ricorso NOME.
2.1.1. Violazione di legge in relazione all’art. 6 CEDU e al diritto di difesa sulla prova contraria e vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della perizia sullo stupefacente e sulla utilizzazione di dati empirici tratti da intercettazioni e narcotest, carenti di elementi oggettivi.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato all’espletamento della perizia, necessaria per stabilire la effettiva capacità drogante dello stupefacente, sostenendo la sufficienza del narcotest e delle captazioni. Peraltro, da tali evidenze non emergeva affatto la prova dell’entità del principio attivo e del peso esatto dello stupefacente.
La Corte di appello ha ritenuto corretto tale rifiuto.
In tal modo la difesa è stata privata del diritto di prova contraria e la prova stessa a carico del ricorrente è carente, risultando insufficiente il quadro probatorio sui punti sopra indicati.
Non è ben chiaro, inoltre, se lo stupefacente sia stato distrutto (stante il lungo lasso di tempo trascorso tra il sequestro e il giudizio di primo grado; non è mai pervenuta alla difesa comunicazione del campionamento).
2.1.2. Vizio di motivazione, anche per travisamento, con riferimento alle intercettazioni telefoniche; insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 309 del 1990.
Entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto sussistente l’aggravante citata in considerazione del ruolo direttivo svolto nella vicenda.
Peraltro, questa conclusione non trova conferma negli atti, posto che l’unico ruolo del ricorrente è stato quello di andare a prendere il corriere all’aeroporto.
Le evidenze probatorie rivelano piuttosto che il ricorrente faccia il parrucchiere e che sia stato indebitato e senza soldi e comunque estraneo al mondo del
narcotraffico. La stessa preoccupazione manifestata da NOME a NOME sul coinvolgimento del ricorrente nella sparizione del corriere e dell’eroina mettono in luce come questi non fosse il reale destinatario dello stupefacente ma soltanto colui che doveva recuperare il corriere.
2.2. Ricorso NOME.
2.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 438, comma 5, 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione; violazione di legge in relazione all’art. 6 CEDU in ordine al rigetto della richiesta di esame dei coimputati e della perizia sullo stupefacente.
Il rigetto della richiesta di rito abbreviato “condizionato” ha comportato una compressione del diritto del ricorrente ad un equo processo, non consentendo di acquisire elementi utili per la valutazione reale circa la capacità drogante dello stupefacente e la esatta ricostruzione della dinamica dei fatti di reato.
E’ stato ritenuto sufficiente il narcotest in luogo della richiesta perizia, necessaria invece per stabilire l’entità e l’indice dei principi attivi contenuti nella sostanza.
Né poteva rilevare la circostanza che il ricorrente abbia scelto, dopo il rigetto, di accedere al rito abbreviato “secco”, posto che tale orientamento appare lesivo del diritto alla prova garantito dall’art. 6 CEDU.
Solo la perizia consentiva di stabilire con certezza processuale la natura e il principio attivo.
Erra la Corte di appello nel ritenere irrilevante tale accertamento ai fine della pena, posto che veniva piuttosto in gioco la prova della stessa capacità drogante della sostanza.
Non è dato sapere se la prova sia ancora esistente o il reperto sia stato distrutto.
2.2.2. Vizio di motivazione anche per travisamento con riferimento alle intercettazioni telefoniche; insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 309 del 1990.
Va censurata anche la ritenuta aggravante, alla luce di quanto emerge dalle annotazioni che porta ad escludere un ruolo direttivo del ricorrente.
La Corte di appello si è limitata a richiamare le captazioni senza offrire altri elementi dimostrativi, anche con riferimento all’identificazione del ricorrente come uno degli interlocutori (la circostanza che per alcune conversazioni il ricorrente abbia usato una utenza intestata a sè stesso dimostra che non sia stato realmente coinvolto nella vicenda).
2.2.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 132, 133, 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.
La Corte di appello ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche basandosi su precedenti condanne ma risalenti nel tempo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.
Con riferimento al ricorso di COGNOME si osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è meramente reiterativo di questioni già correttamente risolte dalla Corte di appello con la sentenza impugnata, ailie cui motivazione il ricorrente non si confronta realmente.
2.1.1. Quanto alla valutazione sulla necessità della prova tossicologica, ai fini dell’ammissione al rito abbreviato “condizionato”, va rammentato che è preclusa all’imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato “secco”, la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo “in limine litis”, ai sensi dell’art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all’assunzione di prove integrative. (tra tante, Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Rv. 278826).
Nel caso in esame, il ricorrente aveva presentato una richiesta di rito condizionato e in subordine quella di abbreviato “secco”.
Ciò comporta che l’imputato non può lamentare in questa sede come vizio la mancata assunzione di una prova “decisiva” posto che ad essa ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo (per tutte, Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Rv. 276395).
2.1.2. In ordine alla tenuta logica della motivazione, è principio più volte affermato che la prova sulla natura, qualità e quantità della sostanza stupefacente non deve necessariamente basarsi su un accertamento peritale, potendo legittimamente fondarsi anche su altri elementi probatori, quali le dichiarazioni testimoniali, i rilievi fotografici o gli esiti di ispezioni e sequestri, regol esperienza, ecc., a condizione che il giudice dia del suo convincimento giustificazione congrua e logicamente argomentata (tra tante, Sez. 6, n. 5577 del 30/01/1991, Rv. 187600; Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha affrontato tale questione, in questa sede meramente riproposta, osservando come sul piano probatorio già il giudice di primo grado aveva ricostruito la condotta illecita ascritta al ricorrente grazie alle captazioni che avevano “fotografato” non solo lo snodarsi dell’operazione, ma anche il dato saliente della qualità e quantità della droga oggetto della compravendita, che unitamente alle modalità particolari di trasporto (tramite 15 ovuli ingeriti dal corriere) e al narcotest, fornivano la prova della natura drogante del carico illecito.
Quanto poi al principio attivo, la Corte di appello ha posto in evidenza come dovesse escludersi la lievità del fatto risultando di particolare offensività in ogni caso sia le modalità del trasporto della sostanza, effettuato utilizzando un corriere che aveva ingerito gli ovuli contenenti lo stupefacente, sia il ruolo apicale assunto dai ricorrenti, sia la dimensione della rete dedita al traffico. Quanto alla pena, la stessa era inoltre attestata sul minimo edittale.
2.2. Anche con il secondo motivo – relativo alla contestata aggravante – il ricorrente si limita a replicare anche graficamente le stesse censure versate nell’appello, declinando quindi critiche aspecifiche e di puro fatto.
La Corte di appello ha fornito risposta ai rilievi difensivi, richiamando le captazioni che dimostravano come il ricorrente non fosse un mero esecutore degli ordini del correo NOME.
Relativamente al ricorso di NOME si avanzano le seguenti considerazioni.
3.1. In ordine al primo motivo posso qui richiamarsi le osservazioni già esposte per l’analoga censura declinata con il ricorso di COGNOME.
Manifestamente infondata è anche la questione sollevata dal ricorrente con riferimento alle conseguenze della scelta del rito abbreviato “secco”.
Va rammentato il pacifico principio espresso dalla Corte EDU in tema di giudizio abbreviato, secondo cui né il testo né lo spirito dell’articolo 6 della Convenzione impediscono ad una persona di rinunciare spontaneamente, in maniera esplicita o tacita, alle garanzie di un processo equo (tra tante, Corte EDU. 25/3/2021, COGNOME e Molinari c. Italia, § 33 e ss.gg).
3.2. Il secondo motivo sull’aggravante è generico e non si correla alla risposta fornita dalla Corte di appello (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata) alle censure difensive in questa sede meramente riproposte (ovvero come si sia pervenuti alla certa identificazione del ricorrente quale interlocutore di NOME; sulla prova del ruolo rivestito dal ricorrente nell’operazione). Nessuna manifesta illogicità è rinvenibile in ogni caso nel ragionamento giustificativo esposto dalla Corte territoriale.
3.3. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la censura ancora una volta è aspecifica, posto che i Giudici del merito sin dal primo grado hanno evidenziato come i precedenti penali riportati dal medesimo, pur risalenti, fossero di non modesta entità e specifici e come l’imputato risultasse coinvolto sistematicamente in traffici di stupefacenti.
Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 10/2022.