Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15558 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15558 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CASTELLANZA il 03/06/1969
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
I
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 17 luglio 2023, con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, NOME COGNOME è stata condannata per il reato di cui all’art. 186, co. 1 e 2, lett. c) e co. 2 bis, d.lgs. n. 285/1992.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, articolando quattro motivi: violazione degli artt. 63, 64, 191, 350 e 357 cod. pen. e 192 e 530 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di Appello fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni autoaccusatorie rese dall’imputata in sede di spontanee dichiarazioni, attesa la loro inutilizzabilità patologica derivante dalla violazione delle g ranzie difensive previste dalla legge, ben potendo la relativa questione essere sollevata anche in ipotesi di giudizio abbreviato quale quello in esame; violazione di legge processuale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità degli accertamenti ematici espletati in sede ospedaliera su richiesta della polizia giudiziaria, stante l’omesso avviso della facoltà di farsi assistere d un difensore di fiducia ex artt. 356 e 114 disp. att. cod. proc. pen.; vizio di moti vazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.; vizio motivazionale quanto al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, lun dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
2.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente mostra di non confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e, pertanto, immune da vizi di legittimità.
Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, i giudici di merito hanno puntualmente evidenziato che le dichiarazioni spontanee rese dall’imputata alla polizia giudiziaria sono state formalizzate in un verbale sottoscritto dalla stessa, dal cui contenuto emerge con chiarezza che esse siano state rese liberamente,
senza alcuna sollecitazione da parte degli operanti. Inoltre, è stato rilevato come tali dichiarazioni non rivestano affatto carattere decisivo, inserendosi in un quadro probatorio già delineato dagli accertamenti compiuti dagli operanti intervenuti sul luogo del sinistro, nonché dagli esiti degli accertamenti strumentali eseguiti.
Ne consegue che la ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni in parola si conforma pienamente al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, che, nella sua articolazione, afferma da un lato la piena utilizzabilità, nell’immediatezza dei fatti, delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla person sottoposta a indagini, a condizione che siano trasfuse in un verbale sottoscritto dal dichiarante (cfr. Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285110 – 01), e dall’altro riconosce la possibilità di utilizzare, nella fase procedimentale e nei rit prova contratta – quale, nella specie, il rito abbreviato – le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350 c.p.p., anche in assenza di dife sore e in difetto degli avvisi di cui all’art. 64 c.p.p., purché risulti con evidenza siano state rese in maniera del tutto libera, senza coercizioni o sollecitazioni (cfr. Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283409 – 01).
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso si rivela privo di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale si inscrive pienamente nel solco della prevalente giurisprudenza di legittimità. In particolare, in tema di guida in stato di ebbrezza, è principio reiteratamente affermato che la violazione dell’obbligo di informare il conducente, da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria su richiesta della polizia giudiziaria, della facoltà di farsi assistere un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, co. 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen., qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018, COGNOME, Rv. 272959 – 01; v. anche Sez. 4, n. 16131 del 14/3/2017, COGNOME Rv. 269609).
Peraltro, giova rammentare che l’eventuale mancanza del consenso dell’interessato al prelievo di campioni biologici, effettuato su richiesta della polizia giu diziaria presso una struttura sanitaria non per finalità terapeutiche, ma ai fini dell’accertamento del tasso alcolernico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, co. 2, Cost., non prevede alcu preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accerta-mento. (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047 – 01).
2.3. Manifestamente infondata, poi, è la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., in quanto la
Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha logicamente mo- tivato il diniego dell’invocata causa di non punibilità, in ragione della entità d
tasso alcolemico rinvenuto (pari a 1,92 g/l), della provocazione dell’incidente non- ché del precedente per guida in stato di ebbrezza a carico dell’imputata, sebbene
già estinto per il buon esito della messa alla prova (in conformità con l’insegna- mento delle Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Va, invero,
ricordato che il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con rifer mento ai criteri di cui all’art. 133, co. 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina
di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di que ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
283044 – 01; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01).
2.4. Il quarto motivo attiene, infine, al trattamento sanzionatorio la cui de- terminazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sic-
ché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretto da suffi- ciente e non illogica motivazione in ordine al giudizio prognostico negativo di cui all’art. 163 cod. pen. (pp. 9-10 sent. app.).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso in data 8 aprile 2025