Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33315 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIOP BABACARCUI 05QR6AH)nato il DATA_NASCITA t’i GM n , 115IA.
avverso l’ordinanza del 29/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta, proposta nell’interesse di NOME Babacar, TARGA_VEICOLO, di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con tre sentenze irrevocabili, unificando soltanto i reati di cui alle condanne rese da Tribunale di Torino in data 9 dicembre 2019, divenuta irrevocabile il 24 gennaio 2020 nonché dal Tribunale di Torino in data 7 marzo 2020, divenuta irrevocabile il 17 dicembre 2021, rideterminando la pena complessiva in quella di mesi dieci di reclusione ed euro 1150 di multa, rigettando nel resto la richiesta.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione dell’art 442, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto della mancata diminuzione di un terzo per il rito alternativo sull’aumento calcolato per il reato satellite giudicato con il rito abbreviato.
Il giudice dell’esecuzione, nell’accogliere parzialmente la richiesta, ha escluso dal ritenuto vincolo della continuazione i reati di cui alla sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in data 16 settembre 2020, divenuta definitiva il 31 marzo 2023, limitando l’accoglimento della richiesta alle sentenze sub 1 e 3, procedendo alla rideterminazione della pena unitaria.
Si tratta di due sentenze definite, entrambe, con il rito abbreviato (e che il ricorrente allega per l’autosufficienza del ricorso), in relazione alle quali sostiene che non è stata operata alcuna riduzione del terzo previsto dall’art 442, comma 2, cod. proc. pen., diversamente da quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità (si richiamano precedenti in termini: Rv. 273547; Rv. 262888).
3.11 Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2.Dalla motivazione del provvedimento censurato, non si evince se le pene irrogate, come rideterminate dal Giudice dell’esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., abbiano già considerato o meno la riduzione per il rito abbreviato.
Il Giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena, è partito dalla pena base di mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa, individuando la violazione più grave in quella di cui alla sentenza sub 3, operando, poi, l’aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., di mesi due di reclusione ed euro 150 di multa in relazione alla sentenza di cui al punto 1, per una complessiva pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1150 di multa.
Invece, la giurisprudenza di questa Corte ha specificamente indicato che il Giudice dell’esecuzione deve specificare, in motivazione, di aver tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (sul punto Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888).
Invero, si ritiene che in tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con i rito abbreviato, l’aumento di pena irrogato, in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen. e il giudic deve specificare, in motivazione, di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, proprio perché aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione solo in ordine alla sua all’entità (conf. Sez. 1, n. 26269 del 8/04/2021, COGNOME, Rv. 281617 – 01 nella quale la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell’aumento della pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato).
3.Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata per nuovo esame, al Giudice dell’esecuzione competente (Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in diversa persona fisica: Corte Cost. n. 183 del 2013), limitatamente alla determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino-Ufficio GIP. Così deciso, in data 8 maggio 2024
Il Consigliere estensore