Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 405 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 405 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 18/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Messina il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 4 giugno 2025 dalla Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 4 giugno 2025, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina il 7 febbraio 2025, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di ricettazione di cui al capo c) perchØ estinto per prescrizione e, confermata nel resto la condanna di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 7 l. 895 del 1967, 23, comma 3, l. 110 del 1975 e 697 cod. pen., ha rideterminato la pena complessiva in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192, comma 1 e 2, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. quanto alla ritenuta responsabilità dell’imputato. Nel primo motivo la difesa rileva che l’affermazione che le armi sarebbero riferibili all’imputato sarebbe errata in quanto le modalità di conservazione e rinvenimento, diversamente da quanto ritenuto, non consentirebbero di ritenere provato oltre ogni ragionevole dubbio che l’imputato fosse consapevole della presenza delle armi nella cantina che lo stesso aveva in uso e che, quindi, lo stesso ne avesse l’effettiva disponibilità. Ciò anche considerato che secondo la difesa la lettura della conversazione intercorsa tra l’imputato e la madre nel senso che questo custodiva le armi per una terza persona si fonderebbe su un ‘mero chiacchiericcio’.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e quanto all’aumento di pena applicato a titolo di continuazione per i reati
satellite e per il reato di cui al capo d), per il quale non sarebbe stata applicata la riduzione della metà di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come previsto per le contravvenzioni.
In data 23 ottobre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192, comma 1 e 2, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce esclusivamente alla logicità e completezza della motivazione, Ł manifestamente infondata.
2.1. il sindacato conducibile nel giudizio di legittimità non può investire l’intrinseca attendibilità delle prove e il risultato della loro interpretazione, nØ riguardare il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, ma deve limitarsi ad accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati secondo le regole della logica e del diritto e in base ad uno sviluppo argomentativo congruo, che dia conto in termini di corretta consequenzialità delle conclusioni raggiunte, senza poter mai opporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dalle sentenze di merito, anche se altrettanto logica e plausibile (in tal senso Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04, nonchØ Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
2.2. Nel caso in esame la Corte, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito una risposta adeguata alle censure sollevate con l’atto di appello, ora reiterate, e risulta coerente agli elementi emersi.
Ciò sia con lo specifico riferimento al fatto che le armi sono state rinvenute in una cantina di cui il ricorrente aveva le chiavi ed era nella sua disponibilità – tanto che all’interno della stessa sono stati anche trovarti dei suoi documenti e una missiva recentemente ricevuta – che con le considerazioni estrapolate in merito alla conversazione intercettata con la madre, il cui tenore risulta comunque logicamente interpretato dal giudice di merito e quindi ogni lettura alternativa Ł preclusa in questa sede (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione della pena e alla determinazione all’aumento applicato a titolo di continuazione per i reati satellite e per il reato di cui al capo d), per il quale non sarebbe stata applicata la riduzione della metà di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come previsto per le contravvenzioni.
3.1. Le censure relative al mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62bis cod. pen., alla determinazione della pena base e all’aumento applicato per il reato sub a) sono complessivamente infondate.
3.1.1. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all’imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e
133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest’ultimo aspetto, alla gravità dei reati commessi, all’assenza di un reale atteggiamento collaborativo e alla presenza dei precedenti penali, già pure correttamente considerati in tal senso dal giudice di primo grado.
Le censure mosse a tale percorso argomentativo che risulta lineare, sono prive di effettiva consistenza e sono, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01).
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62bis cod. pen., d’altro canto, Ł oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchØ la stessa motivazione, purchØ congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, RV. 259899 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, RV. 248244 – 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/ 2008, COGNOME, RV 242419 – 01).
Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.
3.1.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto alla censura relativa all’aumento di pena calcolato per il reato sub a).
In ordine a tale aumento, infatti, il giudice di appello, con il riferimento alla gravità della natura e alla pericolosità dell’arma, ha fornito una motivazione congrua e adeguata che non Ł sindacabile in questa sede.
3.2. A diverse conclusioni, invece, si deve pervenire in merito alla censura relativa all’errore in cui Ł incorso il giudice di appello nella determinazione dell’aumento applicato a titolo di continuazione per il reato sub d).
La Corte territoriale non ha in effetti dato atto di avere considerato che il reato di cui all’art. 697 cod. pen. Ł contravvenzionale e, pertanto, non ha specificato che l’aumento da applicarsi in questo caso, considerato che il processo Ł stato celebrato con il rito abbreviato, deve essere ridotto di un mezzo e non di un terzo (così da ultimo Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 – 01: «nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà»).
A fronte dell’errore in cui Ł incorso il giudice di merito, pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio che deve essere complessivamente rideterminato in anni uno, mesi sette e giorni 15 di reclusione ed euro 2.916,00 di multa (pena base per il delitto di cui al capo b) anni 1 mesi 9 ed euro 3.000; aumento di mesi 6 ed euro 1.000 per la continuazione per il delitto di cui capo a); totale per i delitti anni 2, mesi 3 ed euro 4.000; riduzione di 1/3 per il rito e pena finale per i delitti anni 1, mesi 6 ed euro 2.667; aumento ex art. 81 cod. pen. per il reato contravvenzionale sub d) mesi 3 ed euro 500,00, riduzione di un 1/2 per il rito mesi 1 e giorni 15 ed euro 250; pena
finale totale anni 1, mesi 7, giorni 15 ed euro 2.917).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni uno, mesi sette e giorni 15 di reclusione ed euro 2.917 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME