Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34278 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34278 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Merate il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 ottobre 2023 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 30 gennaio 2023, con cui NOME COGNOME è stata condannata per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 337, 582 e 585 cod. pen.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge in ordine alla richiesta di rimessione in termini per richiedere il rito abbreviato. Premesso che l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dal D.Lgs. n. 150/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, collega una riduzione di pena alla mancata impugnazione della sentenza di primo grado, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, e premesso che all’udienza del 30 gennaio 2023 il Tribunale di Bergamo aveva respinto l’istanza di rimessione in termini per presentare richiesta di tale giudizio, in quanto il menzionato decreto legislativo non aveva previsto alcuna disciplina transitoria con riferimento alla facoltà delle parti di ottenere la restituzione nel termine per la proposizione di riti alternativ la ricorrente ha dedotto che la Corte di appello avrebbe errato nel rigettare la richiesta, in quanto l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., pur collegando l’effetto di favore alla mancata impugnazione della sentenza emessa a seguito del rito, si connette, comunque, a una scelta processuale dell’imputato avente ricadute sostanziali sulla pena irrogata, così che, trattandosi di disposizione di carattere non esclusivamente processuale ma anche sostanziale, migliorativa quanto al trattamento sanzionatorio, la stessa soggiace alla disciplina di cui all’art. 2 cod. pen. e produce, pertanto, effetti retroattivi.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, per non essere stata esclusa la recidiva o, comunque, per non essere le attenuanti generiche state riconosciute con giudizio di prevalenza sulla recidiva, atteso che i precedenti della ricorrente, da un lato, afferiscono a reati commessi da minore e dichiarati estinti per esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi social dall’altro lato, sono relativi a fatti assai risalenti nel tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. La ricorrente ha censurato il rigetto della richiesta, formulata all’udienza del 30 gennaio 2023 dinanzi al Tribunale di Bergamo, di rimessione in termini per accedere al giudizio abbreviato e beneficiare della riduzione di pena che l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dal D.Lgs. n. 150/2022, entrato in
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vigore il 30 dicembre 2022, collega alla mancata impugnazione della sentenza di primo grado.
Nel ritenere che il Giudice di primo grado avesse correttamente rigettato la richiesta di rimessione in termini, la Corte di appello ha affermato che difetta una norma transitoria che regolamenti i processi già instaurati con rito ordinario e ha aggiunto che, trattandosi di norma processuale, seppur con conseguenze sul piano sostanziale e sanzionatorio, doveva essere applicato il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale le condizioni di accesso al rito abbreviato sono disciplinate da norma processuale e la natura sostanziale della diminuente premiale, predicata dalla CEDU nella sentenza del 17 settembre 2009, non implica la trasformazione della natura processuale di tutta la restante normativa, concernente i presupposti, i termini e le modalità di accesso al rito. In applicazione del principio tempus regit actum, quindi, in assenza di una disciplina transitoria e, soprattutto, in mancanza di una previa richiesta di rito abbreviato, doveva essere respinta la richiesta di concedere la rimessione in termini, non trovando l’art. 442 bis cod. proc. pen. applicazione al caso di specie.
2.2. Siffatta decisione è corretta.
Al riguardo va richiamato l’insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, P.G. in proc. Ambrogi, Rv. 250196 – 01; Sez. 6, n. 41322 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 265013 – 01), secondo cui, in tema di successione di leggi processuali nel tempo, non costituisce una regola dell’ordinamento processuale il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori, adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva, sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato. Ciò perché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell’ordinamento processuale (v. Corte cost., 14 gennaio 1982, n. 15).
Questa Corte (Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927 – 01; Sez. 1, n. 8350 del 27/11/2013, COGNOME, Rv. 259543 – 01) ha anche avuto già modo di affermare che il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso COGNOME contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio “tempus regit actum”.
In particolare, secondo la più recente giurisprudenza non solo della Corte costituzionale (Corte cost. n. 236 del 22 giugno 2011), ma anche della stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, il principio di retroattività della lex mitior, così come in generale delle norme in materia di retroattività contenute nell’art. 7 della Convenzione EDU, concerne le sole disposizioni che
definiscono i reati e le pene che li reprimono (Corte EDU 27 aprile 2010, COGNOME c. Italia; Corte EDU 17 settembre 2009, COGNOME c. Italia), trattandosi, oltretutto, di principio riconosciuto dalla Convenzione Europea che non coincide con quello regolato nel nostro ordinamento dall’art. 2, comma 4, cod. pen. Quest’ultimo riguarda, infatti, ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche in melius di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo, mentre il primo ha una portata più circoscritta, concernendo le sole norme che prevedono i reati e le relative sanzioni.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 236 del 2011, ha affermato che «la diversa e più ristretta portata del principio convenzionale è confermata dal riferimento che la giurisprudenza europea fa alle fonti internazionali e comunitarie e alle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea. Sia l’art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, sia l’art. 49 della Ca Nizza, infatti, non si riferiscono a qualsiasi disposizione penale, ma solo alla legge che prevede l’applicazione di una pena più lieve».
Nell’anzidetta sentenza n. 236 del 2011, inoltre, si aggiunge che «è da ritenere che il principio di retroattività della lex mitior, riconosciuto dalla Corte di Strasburgo, riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all’ambito di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità».
2.3. Alla luce di tali principi è evidente che il nuovo istituto del giudiz abbreviato non incide affatto sulla valutazione sociale del fatto, così che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, è da escludere che la mancata previsione di un’applicazione retroattiva dell’istituto si ponga in contrasto con l’art. 7, par. 1 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, e violi l’art. 117, comma 1, Cost. che del primo (norma interposta) costituisce il parametro di legalità costituzionale.
2.4. Del pari evidente è la natura processuale del rito abbreviato, collocandosi esso indiscutibilmente nell’ambito dei procedimenti speciali di definizione alternativa del giudizio.
È vero che si è affermato (v. Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano, Rv. 258649 – 01, in motiv.), che l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, “disciplinando la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo il rito abbreviato”, per cui “deve soggiacere al principio di legalità convenzionale di cui all’art. 7, § 1, CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, vale a dire
irretroattività della previsione più severa (principio già contenuto nell’art. 25, comma secondo, Cost.), ma anche, e implicitamente, retroattività o ultrattività della previsione meno severa”. È stato anche sottolineato che, sebbene l’art. 442 cod. proc. pen. si inserisca nell’ambito della disciplina processuale e non di quella sostanziale e preveda, in modo peculiare, un più favorevole trattamento penale in considerazione di una condotta dell’imputato successiva al reato, tuttavia, la diminuzione o la sostituzione della pena sono aspetti sostanziali, che ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 25, secondo comma, Cost., sicché i profili processuali sono intimamente ed inscindibilmente connessi a quelli sostanziali (così in motivazione già Sez. U, n. 2977 del 6/3/1992, P.G. in proc. Piccillo e altro, Rv. 189399 – 01, secondo cui la sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 23 aprile 1991, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 442, comma due, cod. proc. pen. nella parte in cui ammetteva al giudizio abbreviato l’imputato cui fosse addebitato un reato punibile con l’ergastolo, non può determinare effetti svantaggiosi per gli imputati di reati punibili con l’ergastolo che abbiano richiesto il giudizio abbreviato prima della dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma due, cod. proc. pen.: per questi imputati doveva rimanere fermo il trattamento penale di favore di cui avevano goduto in collegamento con il procedimento speciale i cui atti, di conseguenza, non potevano essere annullati).
È altresì vero, però, che tali rilievi, con cui si evidenzia la natura sostanziale del trattamento sanzionatorio, non incidono sulla restante normativa dell’istituto che resta processuale e, come tale, sottoposta al principio tempus regit actum.
Al riguardo si è precisato (Sez. 1, n. 48757 del 4/12/2012, Aspa, Rv. 254524 – 01) che la natura sostanziale della diminuente premiale per il rito abbreviato, predicata dalla CEDU nella sentenza in data 17 settembre 2009 (caso COGNOME c. Italia), non implica la trasformazione della natura processuale di tutta la restante normativa concernente i presupposti, i termini e le modalità di accesso al rito, aspetti rimessi alla scelta del legislatore nazionale e non immutati dalla giurisprudenza comunitaria.
In altri termini, non vi è dubbio che il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce con avere ricadute sostanziali ma non è altresì revocabile in dubbio che può accedersi al giudizio abbreviato solo nel rispetto della normativa processuale vigente al momento della richiesta.
Si è così, ad es., ritenuto inammissibile il ricorso avverso il rigetto dell’istanza tesa ad ottenere, in sede esecutiva, la riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. in favore del condannato a pena detentiva diversa dall’ergastolo, al quale era stato negato l’accesso al rito abbreviato per mancato consenso del pubblico ministero, in epoca precedente alla sostituzione del testo dell’art. 438
cod. proc. pen., per effetto della L. n. 479/1999, n. 479 (Sez. 1, n. 8350/2013 cit.).
Di contro, nella sentenza n. 12881 del 2019, richiamata dallo stesso ricorrente, si è ritenuto fondato il ricorso, non avendo il giudice del merito applicato retroattivamente l’art. 442 cod. proc. pen. a seguito della modifica intervenuta con la L. n. 103/2017 e, quindi, non avendo diminuito la pena nella misura della metà anziché di un terzo. In tale ipotesi, però, il ricorrente aveva ritualmente formulato richiesta di rito abbreviato e non vi era stata alcuna applicazione retroattiva delle norme che consentono l’accesso al rito.
2.5. Agli stessi epiloghi, del resto, la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta anche con riguardo all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.
Difatti, le Sezioni Unite hanno confermato l’accentuata dimensione processuale della cd. messa alla prova, che lo colloca nell’ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio, ma ne ha riconosciuto anche la natura sostanziale quale istituto che persegue scopi special-preventivi in una fase anticipata, in cui, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto, viene “infranta” la sequenza cognizione-esecuzione della pena con l’apertura di una fase incidentale in cui si svolge un vero e proprio esperimento trattamentale, sulla base di una prognosi di astensione dell’imputato dalla commissione di futuri reati, che, in caso di esito positivo, determina l’estinzione del reato.
Anche di tale istituto, in assenza di una diversa disciplina transitoria, si è esclusa la possibilità di applicazione retroattiva, nel caso in cui, al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, fosse già decorso il termine, previsto dall’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., per formulare la richiesta di ammissione (Sez. 6, n. 33660 del 13/10/2020, Ibnelaziz, Rv. 279926 – 01). Si è precisato che la mancata previsione di un’applicazione retroattiva dell’istituto, recepita anche nella sentenza della Corte cost. n. 240 del 2015, che lo ha collocato nell’ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio, non comporta contrasto con l’art. 7, par. 1, CEDU e con l’art. 117, comma 1, Cost. (Sez. 4, n. 24086 del 28/02/2018, Rizzo, Rv. 273402 – 01).
Tale assetto ha trovato piena conferma in pronunce della Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 240 del 2015, che ha escluso l’applicazione della messa alla prova nei dibattimenti già aperti all’epoca della sua introduzione e negato l’illegittimità della relativa disciplina intertemporale, proprio in ragione della connotazione processuale della disciplina riguardante i tempi e i requisiti di ammissione al beneficio).
2.6. Alla luce di quanto precede deve allora affermarsi che correttamente la ricorrente non è stata rimessa in termini per formulare richiesta di giudizio abbreviato.
3. Il secondo motivo è fondato.
3.1. Il Tribunale ha riconosciuto la recidiva infraquinquennale, escludendo il carattere reiterato e specifico della recidiva, perché a rilevare era un unico precedente, relativo a una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, irrevocabile dal 2016, e mancava la contestazione del carattere specifico di esso. In relazione a tale precedente l’odierno reato esprimeva un elevato grado di colpevolezza dell’imputata, oltre a una sua spiccata pericolosità.
Il Tribunale ha aggiunto che le quattro condanne per reati contro il patrimonio erano stati commessi tra il 2009 e il 2010, in un’epoca in cui l’imputata era minorenne, e, peraltro, «erano afferenti a un’oggettività giuridica del tutto disomogenea rispetto a quella del reato oggi in esame, così da non apparire legati da continuità delinquenziale rispetto all’odierna regiudicanda e, dunque, non potevano concorrere al giudizio di pericolosità sotteso riconoscimento della recidiva».
Investita di appello sul punto, la Corte territoriale ha affermato che, in ragione delle plurime condanne, anche specifiche, non poteva essere accolta la richiesta di escludere la recidiva, «dovendosi evidenziare che le condanne iscritte erano numerose, nel quinquennio e dopo l’esecuzione della pena, e tale ultimo aspetto denotava una crescente pericolosità sociale e l’impermeabilità dell’imputata al comando legale: elementi questi che giustificavano una più severa risposta sanzionatoria».
La risposta del Collegio di secondo grado è viziata, atteso che ha fatto riferimento a plurimi precedenti dell’imputata, senza considerare che alcuni reati, oltre ad essere risalenti nel tempo e, precisamente ad epoca in cui l’imputata era minorenne, non potevano essere valorizzati, stante l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
3.2. Anche il giudizio sul bilanciamento è errato.
La Corte di appello ha affermato che le attenuanti generiche non potevano essere concesse prevalenti sulla recidiva, stante l’espresso divieto di cui all’art. 69, comma quarto, cod. pen. Così argomentando, non ha considerato che il Giudice di primo grado ha riconosciuto e applicato la recidiva infraquinquennale, così che non operava il divieto di cui all’art. 69 cod. pen.
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, che procederà ad effettuare
nuovo giudizio in ordine alla determinazione della pena, eliminando i vi riscontrati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appell Brescia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 19/6/2024