Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25307 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25307 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a POPOLI il 24/01/1988 DI NOME nato a SULMONA il 24/12/1990
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
GLYPH
‘
..,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto separati ricorsi avverso l sentenza indicata in epigrafe e con la quale sono stati condannati per i reati prev dall’art.73, commi 4 e 6, d.P.R. n.309/1990, 628, comma 3 e 337 cod.pen.
I motivi di ricorso, presentati da entrambi gli imputati, inerenti a una dedo violazione del diritto di difesa derivante dalla mancata escussione del coimputa NOME COGNOME cui era stata subordinata la celebrazione del giudizio nelle form del rito abbreviato, sono manifestamente infondati.
Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte, a seguito della revoc dell’ammissione del predetto teste, le difese nulla hanno eccepito acconsentendo tacitamente alla celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato “secco’ si applica quindi il principio in forza del quale integra nel giudizio abbreviato nullità d’ordine generale l’omessa acquisizione della prova, effettivament esistente ed acquisibile, cui sia stata condizionata la richiesta del rito poi amm su tale presupposto, nullità da ritenersi però sanata ove la fase dell’assunz delle prove sia stata dichiarata chiusa senza che la difesa nulla abbia eccep (Sez. 2, n. 23605 del 12/03/2010, COGNOME, Rv. 247291; Sez. 2, n. 50194 del 26/10/2018, COGNOME, Rv. 274718).
I rispettivi motivi di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio, manifestamente infondati, atteso che le pene inflitte sono state determinate misura prossima al minimo edittale e con contenuti aumenti per la continuazione.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nel discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissa pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., si è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuov valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008 Cilia, Rv. 238851-01).
Quanto ai rimanenti motivi di ricorso, gli stessi si risolvono in una richiest non consentita rivisitazione in fatto di materiale probatorio già ampiamen esaminato da parte dei giudici di merito, con specifico riferimento all’elemen inerente alla dedotta esclusiva responsabilità del Pacifico in ordine alla ra contestata.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
La Pr id nte