Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16404 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16404 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
fatto che il rito speciale realizzi una economia processuale, circostanza che sarebbe stata garantita dalla richiesta difensiva e che presupporrebbe una valutazione ex post che la Corte non avrebbe effettuato.
4. NOMECOGNOME
4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la medesima violazione di legge eccepita dal ricorrente COGNOME a proposito della mancata concessione della riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato condizionato, aggiungendosi che i testimoni difensivi erano stati escussi al dibattimento ed uno di essi, il teste COGNOME si era rivelato prezioso per giungere al giudizio assolutorio del ricorrente per il reato di rapina di cui al capo 5.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole della condanna del ricorrente per il reato di associazione per delinquere di cui al capo 1, non avendo la Corte valutato le dichiarazioni rese dai coimputati che avevano definito la loro posizione con il patteggiamento o con il rito abbreviato (COGNOME Carlo, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME) e che avevano escluso il coinvolgimento del ricorrente nei fatti delittuosi, da molti dei quali egli era stato assolto fin dal primo grado, riportando condanna solo per un reato specifico (il tentativo di rapina di cui al capo 3) così venendo contraddetto l’assunto che egli fosse membro del sodalizio illecito, ritenuto provato soltanto sulla base del fatto che le sentenze rese nei confronti dei coimputati fossero passate in giudicato.
Anche in ordine alla condanna per il reato sub capo 3, il ricorrente lamenta il fatto che l’affermazione della sua responsabilità si sia basata su prove incerte, non essendo stata identificata, con sufficiente precisione, l’automobile utilizzata dai presunti rapinatori, non risultando sicura la circostanza che alla guida di quel veicolo vi fosse il ricorrente e che quel mezzo fosse lo stesso utilizzato in occasione delle rapine di cui ai capi 4 e 5, reati dai quali il ricorrente era stato assolto con motivazione contraddittoria se rapportata alla sua condanna per il capo 3.
Nel ricorso si dubita anche della sussistenza del tentativo di rapina, dal momento che la persona offesa non avrebbe ricevuto alcuna minaccia da parte degli autori del reato ma soltanto una ‘intimazione’ a consegnare la merce.
5. Russo NOME
5.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per l’assenza nel dispositivo degli articoli di legge violati e del capo di imputazione in relazione al quale Ł intervenuta la condanna.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, oltre ogni ragionevole dubbio, per il tentativo di rapina di cui al capo 3, l’unico in relazione al quale egli Ł stato condannato nei due gradi di merito.
Nel ricorso si dubita, in primo luogo, della sussistenza di un tentativo punibile, tenuto conto:
delle modalità del fatto in relazione alle circostanze di tempo e di luogo;
che la persona offesa non era stata minacciata ma solo ‘intimata’ a consegnare quanto contenuto nel furgone;
che il mezzo era vuoto, con consequenziale inesistenza dell’oggetto materiale del delitto, così configurandosi un caso di reato impossibile.
La Corte territoriale, in secondo luogo, non avrebbe tenuto conto delle doglianze contenute nell’atto di appello, siccome volte a mettere in luce l’incertezza dei dati utilizzati per l’identificazione del ricorrente in uno dei soggetti che avevano commesso il fatto, avuto riguardo al fatto che il rapinatore focalizzato non era stato riconosciuto dalla vittima e non era riconoscibile dalle telecamere presenti in zona, in quanto portava una mascherina chirurgica in volto.
Inoltre, gli indumenti indossati dal rapinatore non potevano essere assimilati a quelli ritrovati, peraltro a distanza di dieci mesi dal fatto, nella disponibilità dell’imputato, trattandosi di capi di abbigliamento di conformazione seriale in quanto di produzione industriale su larghissima scala, senza connotazioni individualizzanti.
5.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, con le medesime argomentazioni, la stessa violazione di legge eccepita dagli altri due ricorrenti a proposito della mancata concessione della riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato condizionato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perchØ proposti per motivi in parte manifestamente infondati e, in parte, generici.
1. Giura NOME
1.1. Quanto al primo ed unico motivo, comune anche agli altri due ricorrenti ed il cui esame può essere unitario, deve rilevarsi che il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato era stata giustificata dal G.u.p., in primo luogo, in quanto inerente ad una integrazione probatoria ritenuta non necessaria ai fini della decisione.
La rilevanza giuridica di tale caratteristica negativa della integrazione probatoria richiesta, ribadita sia dal Tribunale che dalla Corte di appello (fgg. 96 e 97 della sentenza di primo grado; fgg. 40-42 della sentenza di appello), non ha subito alcuna modifica per effetto del d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150 e sta alla base, sia prima che dopo la riforma Cartabia, della valutazione del giudice, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., primo periodo.
I ricorrenti hanno sorvolato su tale dato decisivo, che risulta confortato dal fatto che nessun elemento a favore degli imputati, ai fini della decisione, Ł scaturito dall’esame dei testi difensivi, effettuato al dibattimento e la cui audizione era stata posta come condizione per l’accesso al rito speciale.
Inoltre, Ł stato fatto buon governo del principio di diritto – applicabile a tutte e tre i ricorrenti, colpiti da contestazioni di piø reati – secondo cui, in tema di giudizio abbreviato condizionato, nel caso di pluralità di imputazioni la prova necessaria ai sensi di cui al comma 3 dell’art. 438 cod. proc. pen., Ł solo quella che incide in modo decisivo sulla complessiva situazione fattuale che dà origine alle contestazioni medesime (Sez. 5, n. 12458 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 259403 – 01, nella quale, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad esame testimoniale incidente sulla delibazione di uno solo dei diversi capi di imputazione oggetto della regiudicanda).
Tale principio, che fissa un criterio con riguardo ai casi, come quello in esame, in cui vi sia una pluralità di imputazioni, mutua l’ancor piø generale assunto secondo il quale, in tema di giudizio
abbreviato, la prova sollecitata dall’imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi “necessaria” quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logicovalutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della “regiudicanda” (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175 – 01).
Le difese si sono inutilmente concentrate soltanto su una presunta mancanza di logicità della decisione a proposito della valutazione delle ragioni di non economia processuale che avevano portato al rigetto della richiesta, peraltro ben motivate dal Tribunale e dalla Corte di appello nelle pagine delle due sentenze di merito prima richiamate, senza, peraltro, indicare esaurientemente quanti testimoni difensivi avrebbero dovuto essere escussi ed in relazione a quali addebiti mossi agli imputati.
2. NOMECOGNOME
2.1. Quanto al primo motivo, si può richiamare ciò che si Ł precisato in ordine alla questione processuale posta dal ricorrente COGNOME.
Si deve solo aggiungere che l’assoluzione del ricorrente dal reato di rapina di cui al capo 5, intervenuta fin dal primo grado di giudizio, non era dipesa, come si sostiene in ricorso, dalle dichiarazioni a discarico del teste difensivo COGNOME quanto, piuttosto, dal fatto che il Tribunale ha ritenuto non del tutto provato che il conducente dell’autovettura Ford Kuga utilizzata dai rapinatori in quella occasione fosse proprio il ricorrente anzichØ il di lui figlio NOME, coimputato non ricorrente, dal momento che l’automobile era in uso ad entrambi (cfr. fgg. 76 e 77 della sentenza del Tribunale).
2.2. In ordine al secondo motivo, se ne deve rilevare la genericità.
2.2.1. In primo luogo, nel sostenere l’insussistenza di un tentativo punibile quanto alla contestazione di cui al capo 3, il ricorrente non si confronta con il decisivo passaggio della sentenza impugnata (contenuto a fg. 24, a proposito del coimputato e ricorrente COGNOME NOMECOGNOME, nel quale la Corte di appello, conformemente alla decisione del Tribunale (fg. 19 della sentenza di primo grado), ha sottolineato che la vittima aveva subìto una minaccia da parte di due soggetti sconosciuti che le si erano avvicinati chiedendole di consegnare loro tutta la merce presente nel furgone, così come indicato nella imputazione. Uno dei due soggetti era travisato da mascherina chirurgica e solo in forza di tale minaccia la vittima aveva ritenuto di far visionare ai malviventi l’interno del furgone, atteggiamento altrimenti inspiegabile se la persona offesa non si fosse sentita intimorita dai due sconosciuti.
2.2.2. In secondo luogo, quanto alla censura inerente alla ritenuta compromissione del ricorrente nel reato di associazione per delinquere di cui al capo 1 e nella tentata rapina di cui al capo 3, il ricorso Ł del tutto generico, non confrontandosi con l’ampia motivazione resa dalla sentenza impugnata a proposito della individuazione dell’automobile interessata alla rapina, mezzo già utilizzato in occasione dei precedenti fatti delittuosi commessi con identiche modalità di cui ai capi 4 e 5, rispetto ai quali, per le ragioni prima indicate, non si pone alcun contrasto logico con la condanna per il reato di cui al capo 3, essendo mancata, per quelli, solo la prova che a guidare la medesima automobile Ford Kuga – individuata non solo per la targa ma anche per il colore e per la riferibilità agli imputati NOME NOME e NOME (padre e figlio) – fosse uno o l’altro dei due coimputati.
Al contrario, in occasione del fatto delittuoso di cui al capo 3, erano state individuate due autovetture nella disponibilità esclusiva dei due NOME, sicchØ, senza alcun vizio logico, la responsabilità Ł stata agevolmente attribuita ad entrambi, per essere stati ritenuti l’uno alla guida della Ford Kuga (NOME NOME) e l’altro alla guida della automobile Toyota Yaris (NOME
NOMECOGNOME essendo stato quest’ultimo individuato in ragione dell’esame dei tabulati telefonici coordinato con gli spostamenti del mezzo in occasione della tentata rapina immortalati da telecamere (cfr. fgg. 27 e segg. della sentenza impugnata).
Anche in relazione alla partecipazione del ricorrente all’associazione per delinquere descritta al capo 1, il ricorso sorvola del tutto sulla motivazione contenuta ai fgg. 31 e segg. della sentenza impugnata, a proposito del ruolo centrale del ricorrente nel sodalizio illecito, avendo egli messo a disposizione il luogo di ritrovo del gruppo, un arsenale tecnologico sequestratogli ed utile per la commissione dei reati per cui si Ł proceduto, oltre a diversi mezzi di locomozione con cui erano state effettuate le rapine.
E ciò, in disparte rispetto alla consumazione di un reato fine quale Ł stato ritenuto quello di tentata rapina di cui al capo 3.
Le dichiarazioni dei correi, definitivamente condannati per il medesimo reato, sono apparse alla Corte del tutto recessive rispetto a prove cogenti come l’esito delle perquisizioni, i servizi di polizia giudiziaria, la visione delle telecamere e le intercettazioni riportate in sentenza; tale giudizio, ad evidenza, Ł esente da manifeste criticità logiche, al contrario risultando del tutto coerente rispetto all’insieme dei dati processuali.
3. COGNOME NOME
3.1. Il primo motivo Ł manifestamente infondato in quanto con esso Ł stata eccepita una nullità che non Ł contemplata dall’ordinamento, essendone tassativi i casi.
Si osserva, peraltro, che il dispositivo della sentenza impugnata fa comprendere chiaramente che la condanna del ricorrente Ł intervenuta per il reato di cui al capo 3, essendo questo l’unico in relazione al quale era intervenuta condanna dopo il giudizio di primo grado ed a seguito della declaratoria di non doversi procedere in ordine al capo 9 adottata dalla stessa Corte di appello, come ampiamente noto e intelligibile anche al ricorrente alla stregua dei motivi di ricorso successivi al primo, che manifestano la sicura comprensione del contenuto della sentenza impugnata per quanto di suo interesse.
3.2. Anche il secondo motivo Ł manifestamente infondato per le ragioni espresse a proposito del ricorrente NOME COGNOME, al paragrafo 2.2.1. delle presenti considerazioni in diritto.
3.2.1. Si deve aggiungere che, come ha correttamente sottolineato la Corte di appello, citando giurisprudenza di legittimità ignorata dal ricorrente, la mancanza di merce all’interno del furgone oggetto del tentativo di rapina, non può dar luogo ad un reato impossibile, essendo stata solo una evenienza casuale e per gli agenti imprevedibile ex ante, dovendosi applicare il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di tentata rapina, la non punibilità dell’agente per inesistenza dell’oggetto materiale del reato può ricorrere solo quando detta inesistenza sia “in rerum natura” ovvero assoluta e originaria, cioŁ quando manchi qualsiasi possibilità che, in quel contesto di tempo, la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non anche quando la sua assenza sia puramente temporanea e accidentale (Sez. 3, n. 16499 del 08/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275569 – 01, nella cui parte motiva la Corte ha precisato che il giudizio sull’inesistenza dell’oggetto materiale deve essere svolto con prognosi “ex ante”, sì che il giudice deve porsi nella stessa condizione in cui si sia trovato l’agente ed escludere, in relazione alle concrete circostanze e alle maggiori conoscenze dell’agente stesso, la sussistenza del reato soltanto quando la sussistenza dell’oggetto fosse improbabile nel momento di commissione dell’azione; v. anche, Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, COGNOME, Rv. 264396 – 01).
3.2.2. In ordine alla partecipazione dell’imputato al tentativo di rapina, il ricorso contiene argomenti generici e relegabili al merito del giudizio, non avendo preso in considerazione diverse circostanze decisive valutate dalla Corte di appello in danno del ricorrente, come il fatto che gli
indumenti ritrovatigli in esito a perquisizioni (maglietta, scarpe e pantaloni) avevano dei tratti caratteristici che li distinguevano da quelli di uso diffuso e che tali tratti erano identici agli indumenti indossati dal rapinatore; inoltre, l’imputato era aduso frequentare i correi, era stato riconosciuto dai verbalizzanti che avevano visionato i filmati delle telecamere, aveva le stesse movenze e caratteristiche fisiche del rapinatore, era stato visto dagli inquirenti in altra occasione con gli stessi bracciali al polso indossati dal rapinatore secondo quanto tratto dai filmati delle telecamere.
Di tanto, il ricorso non dà contezza.
3.3. Il terzo motivo Ł manifestamente infondato per le stesse ragioni indicate a proposito del ricorrente Giura, inerendo alla medesima questione processuale relativa alla mancata riduzione della pena dovuta al rigetto della richiesta di abbreviato condizionato.
Tutte le considerazioni che precedono assorbono e superano ogni ulteriore argomentazione difensiva contenuta nei ricorsi, alla cui declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME