Rito abbreviato condizionato: i limiti all’integrazione probatoria
Il rito abbreviato condizionato rappresenta uno strumento difensivo strategico nel processo penale, ma la sua ammissibilità non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro cui il giudice può legittimamente rigettare la richiesta di integrazione probatoria avanzata dall’imputato.
Il caso: lesioni aggravate e richiesta di prova
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di lesioni aggravate. L’imputato aveva richiesto l’accesso al rito abbreviato subordinandolo all’escussione della persona offesa. Sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano rigettato tale istanza, ritenendo che il materiale probatorio già acquisito fosse ampiamente sufficiente per giungere a una decisione di merito.
L’imputato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine al diniego del rito speciale. Secondo la difesa, l’audizione della vittima sarebbe stata fondamentale per una corretta ricostruzione dei fatti.
La decisione della Suprema Corte sul rito abbreviato condizionato
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la correttezza dell’operato dei giudici di merito. La Cassazione ha ricordato che, ai sensi dell’art. 438, comma 5, c.p.p., la prova richiesta deve possedere due requisiti fondamentali: deve essere integrativa e non sostitutiva, e deve risultare necessaria ai fini della decisione.
Il concetto di prova necessaria
Perché una prova possa definirsi necessaria nel contesto del rito abbreviato condizionato, essa deve rappresentare un supporto logico-valutativo indispensabile e decisivo. Non basta che la prova sia utile o rilevante; deve essere tale da non poter essere surrogata dagli atti già presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero.
Rispetto dell’economia processuale
Un altro pilastro della decisione riguarda il principio di economia processuale. Il rito abbreviato nasce per snellire i tempi del processo. Consentire l’audizione di un soggetto le cui dichiarazioni sono già state cristallizzate in atti utilizzabili, senza che vi siano nuovi elementi di contrasto, significherebbe snaturare la funzione deflattiva del rito speciale.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del rito speciale. La Corte ha evidenziato come le dichiarazioni della persona offesa costituissero già la prova cardine della responsabilità dell’imputato. Procedere a una nuova escussione avrebbe comportato un inutile aggravio procedurale, in palese contrasto con le esigenze di celerità. La giurisprudenza consolidata stabilisce che il giudice deve valutare la necessità della prova in base a un criterio di indispensabilità per la deliberazione, requisito che nel caso di specie è stato ritenuto totalmente assente.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza ribadisce un principio fondamentale: il rito abbreviato condizionato non può essere utilizzato come espediente per duplicare attività istruttorie già compiutamente svolte, a meno che non emerga una reale e insuperabile lacuna conoscitiva nel materiale già a disposizione del magistrato.
Quando è ammesso il rito abbreviato condizionato?
È ammesso quando l’integrazione probatoria richiesta dall’imputato è necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale del rito speciale.
Cosa si intende per prova necessaria nel rito abbreviato?
Si tratta di un elemento probatorio indispensabile per fornire un supporto logico-valutativo decisivo alla deliberazione del giudice, non sostituibile con atti già presenti.
Si può richiedere l’audizione della vittima se ha già reso dichiarazioni?
No, se le dichiarazioni sono già state acquisite e risultano sufficienti per decidere, una nuova audizione risulterebbe contraria al principio di economia processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50343 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50343 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva contestata e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Bologna del 13 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il reato di lesioni aggravate e, applicata la recidiva infraquinquennale contestata, l’aveva condannato alla pena di giustizia;
che l’unico motivo di ricorso dell’imputato, che denunzia violazione di legge e vizio della motivazione circa la ritenuta legittimità dell’ordinanza di rigetto dell richiesta del procedimento nelle forme del rito abbreviato ai sensi dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., condizionato all’escussione della persona offesa, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato, in tema di giudizio abbreviato, che la prova sollecitata dall’imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi «necessaria» quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della re giudicanda (Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, Maxim, Rv. 274920), circostanza, quest’ultima, non ravvisabile nel caso di specie, in quanto, le dichiarazioni della persona offesa erano già state acquisite e costituivano la prova cardine della responsabilità dell’imputato e, pertanto, procedere alla sua escussione sarebbe stato contrario alle esigenze di economia processuale del rito;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023.