Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16344 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16344 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE d’APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento in relazione al terzo motivo di ricorso con rinvio ad altra Sezione della Co d’appello dell’Aquila; inammissibilità del ricorso nel resto;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza 26 novembre 2020 del tribunale di Pescara che aveva dichiarato l’imputato NOME COGNOME responsabile del reato di rapina e di lesioni personali ai danni di tal NOME aveva conseguentemente condannato, previa esclusione di due aggravanti e riqualificazione della recidiva nonché concessione della attenuante del danno di particolare tenuità prevalenza sulle ulteriori aggravanti, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e € 10 di multa.
Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato formula tre motivi.
3.1 Con il primo motivo si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale nonché l’assenza di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di ri abbreviato condizionato all’audizione delle persone offese ed alla produzione di attivit indagini difensive.
Si afferma che la richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla acquisizione dell’esito indagini difensive nonché alla audizione delle due persone offese, formulata a seguit dell’emissione del decreto di giudizio immediato, abbia avuto nel corso dell’intero process tanto in primo che in secondo grado, risposta insufficiente o inadeguata, come dimostrat peraltro, con riferimento ad una delle rapine oggetto di imputazione, dalla circostanza che deposizione della persona offesa è stata confutata dalle dichiarazioni dei testimoni introd dalla difesa con conseguente assoluzione, per i relativi capi, dell’imputato.
3.2 Con il secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in assenza di motivazione con riferimento all’articolo 628 c.p..
In relazione alla condanna per i capi C e D di imputazione la motivazione è assente e comunque non condivisibile poiché la posizione dell’imputato non è stata scissa da quella del coimputato, finendosi per attribuire il fatto ad entrambi senza una valutazione specifica d condotta del COGNOME che si era limitato ad essere presente alla aggressione da altr perpetrata ai danni della persona offesa.
3.3 Anche il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché la assenza di motivazione in riferimento all’articolo 20 bis c.p..
La Corte d’appello non ha proceduto all’applicazione delle pene sostitutive introdotte da “riforma Cartabia”, in assenza di motivazione e pur sussistendone le condizioni.
Con memoria inviata per mail il AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento della sentenza in relazione al terzo motivo di ricorso con dichiarazione inammissibilità nel resto. Il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, con lo stesso mez ha insistito per l’accoglimento del ricorso, in particolare aderendo alle conclusion AVV_NOTAIO sul terzo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi su cui si basa sono manifestamente infondati.
1.1 Con il primo motivo si deduce assenza di motivazione in relazione al rigetto del richiesta di giudizio abbreviato condizionato.
Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. “doppia conforme” in punto affermazione della penale responsabilità dell’imputato per i fatti di reato come contestati, co conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo del pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe l sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Per tale regione, anche sul piano delle decisioni procedurali, il riferimento operato dalla Co d’appello (pg.3) alla correttezza della soluzione fornita in merito dal primo giudice, riferimento alla superfluità delle prove richieste (cioè la nuova audizione delle persone offes appare del tutto sufficiente ed adeguata a fornire all’imputato contezza della decisio assunta.
Quanto al merito della decisione, essa è immune dalle critiche formulate dalla difesa.
La difesa indica quale parametro dimostrativo della erroneità della decisione di riget dell’istanza di giudizio abbreviato condizionato, il fatto che l’imputato sia stato assolto delle imputazioni a seguito dell’audizione della persona offesa NOME COGNOME.
Tale argomento è tuttavia errato, in quanto basato su una valutazione ex post, cioè all’esito del dibattimento, una volta che il quadro probatorio sia completo ed esaurita o possibile indagine probatoria.
Sennonché, la giurisprudenza constante di questa Corte, cui questa Sezione intende conformarsi, condividendone le premesse e la conclusione, è nel senso che la compatibilità della integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimen abbreviato condizionato, vada valutata con riferimento alla situazione esistente al moment della richiesta del rito e non ex post, in base ai tempi del dibattimento tenutosi a seguito del rigetto della stessa (ex multis, Sez. 3 n. 3993 del 01/12/2020, COGNOME, Rv. 280873 – 01). Il giudice deve ammettere il rito abbreviato condizionato dopo aver accertato non solo rilevanza probatoria della richiesta integrazione ma anche l’indispensabilità della stessa a della decisione. L’integrazione non può riguardare fatti e circostanze già risultanti dagli non contraddetti da alcun elemento già acquisito (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229173 – 01). Infine, la richiesta deve essere compatibile con le finalità di econ processuale proprie del procedimento, non in base all’esito successivo del procedimento (di assoluzione, come nel caso specifico, in relazione alle prime due imputazioni), ma in base al necessità di colmare lacune probatorie non imputabili al prevenuto ed indispensabile ai fi della decisione. Il requisito fondamentale per valutare l’ammissibilità dell’integrazione quindi la necessità della prova ai fini della decisione e tale necessità prescinde complessità o semplicità della prova e dalla lunghezza dei tempi per espletarla (Sez. 6, 11558 del 23/01/2009 Trentadue Rv. 243063 – 01). L’integrazione richiesta dall’imputato può considerarsi necessaria quando sia idonea a fornire un indispensabile supporto logicovalutativo in merito ad un qualsiasi aspetto della regiudicanda ed il suo limite naturale con nel fatto che la nuova prova deve essere integrativa e non sostitutiva del materiale probator già acquisito (Sez. 1, Sentenza n. 33502 del 07/07/2010 Scimonelli Rv. 247957 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce dei principi enunciati, la tesi difensiva non soddisfa alcuno dei requisiti ric poiché la prova offerta (audizione delle persone offese) non era integrativa ma sostitutiva d materiale probatorio in quanto non diretta a colmare lacune istruttorie ma a sovvertirne contenuto. Né si può sostenere che il giudice abbia fatto ricorso, per giungere al assoluzione dell’imputato per i capi a) e b) di imputazione, al compendio probatorio costitui dai verbali delle indagini difensive depositati dal difensore dell’imputato ed acquisiti consenso del Pubblico Ministero. Infatti, la assoluzione dell’imputato per l’aggressione danni di uno dei cittadini nigeriani indicati come persone offese è dipesa esclusivamente (cf pg .7) dalla deposizione di costui, che ha attestato l’estraneità del COGNOME rispe all’episodio commesso ai suoi danni.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e non consentito: si tratta in definitiva dell’usuale riproposizione in Cassazione di tematiche attinenti alla valutazione fatto, proponendo una lettura alternativa dei fatti, nella speranza di conseguire in Cassazio la terza valutazione di merito. Ciò non è consentito in questa sede, deputata al vaglio legittimità e non al terzo grado di giudizio, ed avviene a costo di una forzatura, che consi nel denunciare un vizio di violazione di legge laddove si dovrebbe dedurre un vizio di motivazione rientrante nella triade prevista dall’art.606 lett. e) c.p.p..
Deve essere in tal senso ribadito che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata da giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una divers ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibi delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 de 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01). Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico del COGNOME con valutazione conforme del giudice di appello. Le censure articolate nelle cinque pagine del secondo motivo si limitano alla riproduzione di atti processuali, senz giungere ad enucleare alcuna delle censure che consentono di elevare una critica alla motivazione a livello di legittimità. Pertanto esse vanno respinte en bloc, in quanto concettualmente errate e non sufficienti, a fronte di una ‘doppia conforme’, a disarticolarne forza dimostrativa.
1.3 Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si lamenta la mancata pronuncia della Corte d’appello in materia di applicabilità nel caso di specie delle p sostitutive, come previste dalla c.d. “Riforma Cartabia”.
Tuttavia, l’esame del fascicolo processuale, consentito in questo caso trattandosi d questione processuale (in tali casi, infatti, la Corte di cassazione è giudice anche del ‘ processuale’ e può accedere all’esame diretto degli atti per condurre i necessari accertamenti Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto) permette di rilevare che né nel verbale dell’udienz in camera di consiglio né in sentenza vengono riportate le conclusioni in merito del difensor che non risultano rassegnate.
Occorre allora ribadire quanto già affermato in proposito dalla Corte con la sentenza Sez. 6 n. 33027 del 10/05/2023 Rv. 285090 – 01. Affinché il giudice di appello sia tenuto pronunciarsi in merito alla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all’art. cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare n necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione in appello. Poiché, come si è detto, ciò non si è verifica ricorrente non può ora dolersi della mancata applicazione dell’istituto da parte della Co d’appello ed il motivo risulta manifestamente infondato, conducendo il ricorso, in parte qua, all’inammissibilità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condan del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 gennaio 2024
Il Consig iere relatore
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Il Presidente