Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1168 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1168 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 26/03/1987
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla contravvenzione, e rideterminazione della pena.
RITENUTO IN FATI -0
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di tre mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 100 di multa, per i reati di cui agli artt. 56-624 cod. pen. e 4, comma secondo, legge n. 110/1975, commessi in Milano il 14 marzo 2018.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. COGNOME deducendo con unico motivo violazione di legge, ed in particolare degli artt. 442 cod. proc. pen., 81 e 157 cod. pen.
La Corte territoriale, riconosciuta la continuazione tra il delitto e la contravvenzione contestate, ha determinato la pena per il delitto tentato in sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa e, ridotta la pena per le circostanze attenuanti generiche fino a quattro mesi di reclusione ed euro 150 di multa, ha operato l’aumento a titolo di continuazione nella misura di un mese di reclusione (senza aumento per la pena pecuniaria), procedendo poi a ridurre di un terzo, in ragione del rito richiesto, la pena così determinata.
Al contrario, la Corte avrebbe dovuto ridurre di un terzo la pena per il delitto e della metà la pena che era stata determinata a titolo di aumento in continuazione per la concorrente contravvenzione, come previsto dall’art. 442 cod. proc. pen., tenuto conto che il riconoscimento della continuazione non mut:a la natura dei reati giudicati.
Il Procuratore generale ha concluso per iscritto, rappresentando il contrasto interpretativo in atto; non essendo dunque la pretesa del ricorrente manifestamente infondata ed essendo il reato contravvenzionale nel frattempo prescritto, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con esclusivo riferimento alla contravvenzione, e rideterminazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è manifestamente infondato.
La decisione presa dalla Corte di appello di Milano, che ha applicato la diminuente processuale prevista dall’art. 442 cod. proc. pen. nella misura di un terzo della pena complessivamente determinata, senza dunque distinguere tra delitto e contravvenzione, si fonda su un precedente giurisprudenziale
espressamente richiamato nella motivazione e che, sebbene minoritario, non è isolato.
In alcune sentenze (Sez. 6, n. 48834 del 07/11/202:2, Sterrantino, Rv. 284076; Sez. 3, n. 41755 del 06/07/2021, A. Rv. 282670, oltre a Sez. 2, n. 38440 del 13/09/2023, Dani, non massimata) si è sostenuto che la riduzione di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, deve essere operata, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti, essendo la pena del reato continuato parametrata su quella stabilita per il delitto in applicazione della regola del cumulo delle pene concorrenti ex art. 76 cod. pen. In tali ipotesi, dunque, la contravvenzione è assimilata al delitto e si deve considerare omogenea la pena del reato continuato, ex art. 81 cod. pen., pur se determinata secondo le modalità specificate da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273751 (cioè, l’aumento di pena per il reato satellite deve essere effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando però il genere della pena del reato-satellite e, di conseguenza, l’aumento della pena detentiva del reato più grave deve essere ragguagliato a pena pecuniaria della multa nel caso in cui il reato-satellite sia una contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria dell’ammenda).
2. L’orientamento di gran lunga maggioritario (Sez. 2, n. 33454 del 04/04/2023, Tutur, Rv. 285023; Sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 276869; Sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019, Selvaggio, Rv. 275772, oltre alle numerose non massimate: Sez. 6, n. 4199 del 18/01/2022 v COGNOME; Sez. 5, n. 32199 del 17/09/2021, Tounsi; Sez. 6, n. :28021 del 25/06/2021, Campanella; Sez. 1, n. 3753 del 02/04/2021, COGNOME; Sez. 1, n, 20574 del 27/02/2021, Ferrazzano; Sez. 7, n. 16311 del 02/02/2021, Fiaccola; Sei. 1, n. 1438 del 07/10/2020, dep. 2021, Burasca; Sez. 1, n. 33051 del 23/09/2020, Inferrera; Sez. F, n. 32176 del 25/08/2020, Greco; Sez. 7, n. 17880 del 15/05/2020, Cimino; Sez. 7, n. 17340 del 05/02/2020, Stepici; Sez. 7, n. 17338 del 05/02/2020, Montanaro; Sez. 7, n. 17337 del 05/02/2020, COGNOME; Sez. 7, n. 17335 del 05/02/2020, Curto; Sez. 7, n. 17334 del 05/02/2020, Perrone; Sez. 1, n. 14821 del 19/02/2020, Capano; Sez. 7, n. 6250 del 24/01/2020, F’COGNOME; Sez. 1, n. 11643 del 11/12/2019, dep. 2020, COGNOME; Sez. 6, n. 52106 del 23/10/2019, COGNOME; Sez. 5, n. 49278 del 16/09/2019, COGNOME) è invece nel senso per cui la norma che prevede la riduzione della metà, in luogo di quella di un terzo, per le contravvenzioni, costituisce norma penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura
della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.
La norma, pur di carattere processuale, ha effetti sostanziali in ragione del trattamento sanzionatorio di maggior favore che assicura all’imputato e, non a caso, è stata ritenuta suscettibile di necessaria applicazione retroattiva, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (Sez. 4, n. 24897 del 18/05/2021, Bara, Rv. 281488; Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, COGNOME, Rv. 275218; Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271752), ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen.; ferma restando la necessità di devolvere la questione dinanzi al giudice dell’appello, affinché il relativo motivo di ricorso possa essere giudicato ammissibile, attenendo l’eventuale errore nella determinazione della pena al concetto di pena “illegittima” e non invece di pena “illegale” (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818).
Come ha significativamente affermato la citata Sez. 2, n. 33453/2023, il carattere cogente della riduzione nella misura della metà è stato chiarito dalle Sezioni Unite in un caso nel quale la pena era stata determinata in misura persino inferiore al minimo edittale (Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539).
Ciò premesso, occorre dunque prendere atto che, alla data del 14 marzo 2023, il reato di cui al capo B si è prescritto.
Occorre dunque annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente a tale reato, eliminando la relativa porzione di pena, pari a venti giorni di reclusione.
La pena va dunque rideterminata in due mesi e venti giorni di reclusione e 100 euro di multa (quattro mesi di reclusione e 150 euro di multa, ridotti di un terzo per il rito abbreviato).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato contravvenzionale di cui al capo b), perché il reato è estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena.
Ridetermina la pena per il residuo reato di cui al capo a) in mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa.
Così deciso il 29/11/2023.