Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33754 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33754 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo italiano
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME
– Presidente –
Sent.n.sez.1037/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
UP – 23/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 24 ottobre 2024 dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di investire le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE questione relativa alle modalità di applicazione RAGIONE_SOCIALE diminuente per il rito abbreviato nel caso di concorso tra delitti e contravvenzioni e, in subordine, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e di rideterminare la pena, rigettando nel resto il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha citato a giudizio NOME COGNOME per rispondere del reato di cui all’art. 186, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A) e di cui all’art. 341bis cod. pen. (capo B), entrambi commessi in RAGIONE_SOCIALE il 26 marzo 2022.
Secondo l’ipotesi di accusa, l’imputato, sorpreso alla guida di un autoveicolo in condizioni tali da far ritenere sussistente lo stato di ebbrezza alcolica, avrebbe tenuto una condotta non collaborativa, rifiutando di fatto l’accertamento del tasso alcolemico (capo A) e, alla presenza di più persone e in luogo pubblico, avrebbe offeso l’onore e il decoro degli agenti in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE, mentre stavano compiendo atti del proprio ufficio nei suoi confronti (capo B).
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza emessa in data 28 giugno 2023 all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato l’imputato responsabile dei reati al medesimo ascritti, e, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena sospesa di quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e ha applicato la pena accessoria amministrativa RAGIONE_SOCIALE sospensione RAGIONE_SOCIALE patente di guida per un anno.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la pronuncia di primo grado, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese del grado.
L’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, ha proposto ricorso avverso tale sentenza e, proponendo quattro motivi, ne ha chiesto l’annullamento.
4.1. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato l’inosservanza degli artt. 192, comma 5, e 379, comma 8, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice RAGIONE_SOCIALE strada), in quanto la responsabilità penale dell’imputato sarebbe stata affermata sulla base del rilievo del tasso alcolemico dell’imputato eseguito mediante un etilometro omologato da un soggetto non legittimato.
Dallo scontrino RAGIONE_SOCIALE rilevazione del tasso alcolemico dell’imputato sarebbe, infatti, emerso che per la rilevazione era stato utilizzato l’etilometro mod. TARGA_VEICOLO, omologazione 00308 TARGA_VEICOLO.
L’art. 192, comma 5, d.P.R. n. 495 del 1992, tuttavia, sancisce che l’omologazione «è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi».
Nel caso di specie, l’omologazione dell’etilometro sarebbe stata operata su domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria per l’Italia dell’omologa società tedesca RAGIONE_SOCIALE.
La voltura dell’omologazione dell’etilometro in questione dalla società tedesca alla società italiana, operata in data 9 settembre 2002, operata dal RAGIONE_SOCIALE trasporti e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dunque, sarebbe stata effettuata in violazione dell’art. 192, comma 5, d.P.R. n. 495 del 1992, in quanto la società italiana è una mera mandataria RAGIONE_SOCIALE società tedesca.
Ad avviso del difensore, dunque, la mancanza di corretta omologazione dell’etilometro renderebbe incerto il risultato RAGIONE_SOCIALE rilevazione operata dagli agenti del tasso alcolemico dell’imputato.
4.2. Il difensore, con il secondo motivo, ha dedotto l’illogicità o, comunque, la mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del reato contestato al capo A) nel reato di cui all’art. 186, comma 1, lett. a) o b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Posto che il ricorrente è stato trovato fermo, all’interno RAGIONE_SOCIALE sua autovettura, e che la misurazione è stata effettuata dopo circa sessanta minuti dall’arrivo degli operanti, il tasso alcolemico rilevato non sarebbe affidabile.
La presenza di un’unica misurazione non consentirebbe, infatti, di stabilire l’andamento, ascendente o discendente, del tasso alcolemico dell’imputato al momento del fatto.
Secondo la curva di Widmark, la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i venti e i sessanta minuti dall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in questo intervallo di tempo.
Nel dubbio circa l’effettivo tasso alcolemico riscontrabile al momento RAGIONE_SOCIALE guida, il reato contestato al capo A) avrebbe, dunque, dovuto essere derubricato nella diversa ipotesi di cui all’art. 186, comma 1, lett. a) o b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4.3. Con il terzo motivo, il difensore ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 314bis cod. pen., in relazione al delitto contestato al capo B), in quanto i fatti sarebbero accaduti in due momenti distinti.
Una prima parte RAGIONE_SOCIALE condotta sarebbe, infatti, stata posta in essere in presenza dei soli agenti COGNOME e COGNOME, poi raggiunti dai colleghi, e una seconda parte sarebbe stata commessa presso il ‘Centro dell’auto’.
In entrambi i segmenti temporali RAGIONE_SOCIALE condotta contestata, tuttavia, non vi sarebbe stata la presenza di più persone, diverse dai destinatari delle espressioni oltraggiose, al momento RAGIONE_SOCIALE loro esternazione da parte dell’imputato.
4.4. Con il quarto motivo, il difensore ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte di appello, infatti, nel determinare la pena per i reati contestati in applicazione del regime RAGIONE_SOCIALE continuazione, ha ridotto la pena per la contravvenzione di cui al capo A) nella misura di un terzo.
Il difensore ha eccepito, tuttavia, che l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, impone, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito debba essere effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura RAGIONE_SOCIALE metà.
Con memoria depositata in data 19 giugno 2025 l’AVV_NOTAIO ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 8 settembre 2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ha chiesto di investire le Sezioni Unite sulle modalità di applicazione RAGIONE_SOCIALE diminuente per il rito abbreviato nel caso di concorso tra delitti e contravvenzioni e, in subordine, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e di rideterminare la pena, rigettando nel resto il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Il difensore, con il primo motivo, ha censurato l’inosservanza degli artt. 192, comma 5, e 379, comma 8, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice RAGIONE_SOCIALE strada), in quanto la responsabilità penale dell’imputato è stata affermata sulla base del rilievo del tasso alcolemico dell’imputato eseguito mediante un etilometro omologato da un soggetto non legittimato.
Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato con la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
I giudici di appello hanno, infatti, disatteso l’omologo motivo di appello, censurando la genericità RAGIONE_SOCIALE doglianza, che non precisava la ragione per la quale
l’asserita irregolarità nella voltura dell’omologazione avrebbe determinato esiti non affidabili RAGIONE_SOCIALE misurazione dell’etilometro.
Nel ricorso per cassazione il difensore si è limitato a ribadire la medesima trama argomentativa, senza confrontarsi e censurare la specifica motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello sul punto.
Secondo il costante orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino RAGIONE_SOCIALE necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato ( ex plurimis : Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, NOME, Rv. 255568 – 01).
Il difensore, con il secondo motivo di ricorso, ha dedotto l’illogicità o, comunque, la mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del reato contestato al capo A) nel reato di cui all’art. 186, comma 1, lett. a) o b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
5. Il motivo è manifestamente infondato.
I giudici di merito hanno, infatti, legittimamente ritenuto integrato il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro di cui all’art. 186, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto l’imputato, è stato colto in una condizione che lasciava desumere lo stato di ebbrezza (per effetto del forte odore di alcol e delle difficoltà di deambulazione mostrate).
L’imputato, inoltre, in seguito alla prima misurazione, che attestava un livello di alcool nel sangue pari al 2,53 g/l, si è deliberatamente sottratto alla seconda misurazione, manifestando un comportamento ostile alla prosecuzione del test.
La qualificazione operata dai giudici di merito è, dunque, pienamente rispondente alla fattispecie del reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro.
Secondo il costante orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, del resto, integra il reato di cui all’art. 186, comma settimo, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in quanto, ai fini del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l’ iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l’una dall’altra ( ex plurimis : Sez. 6, n. 15967 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266994 – 01; (Sez. 4, n. 45919 del 03/04/2013, COGNOME, Rv. 257540).
Con il terzo motivo, il difensore ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 314bis cod. pen., in relazione al delitto contestato al capo B), in quanto i fatti sarebbero accaduti in due momenti distinti e in entrambi, al momento RAGIONE_SOCIALE commissione delle condotte, non vi sarebbe stata la presenza di più persone, diverse dai destinatari delle espressioni oltraggiose.
Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione ad una diversa ricostruzione del fatto, non consentita nel giudizio di legittimità.
Esula, infatti, dai poteri RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
La Corte di appello ha, peraltro, rilevato, con motivazione congrua, che le espressioni oltraggiose sono state udite, oltre che dagli agenti presenti, anche dagli addetti al carro attrezzi e dagli utenti RAGIONE_SOCIALE strada, posto che il fatto è avvenuto in una strada intensamente trafficata.
Con il quarto motivo, il difensore ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per effetto RAGIONE_SOCIALE mancata riduzione RAGIONE_SOCIALE metà RAGIONE_SOCIALE pena inflitta per la contravvenzione di cui al capo A).
9. Il motivo è fondato.
9.1. L’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 1, comma 44, dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, sancisce che «In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita RAGIONE_SOCIALE metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».
La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha operato la riduzione RAGIONE_SOCIALE pena di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nella misura unitaria di un terzo, ritenendo che, nel caso di continuazione tra un delitto (capo B) e una
contravvenzione (capo A), la pena dovesse essere parametrata su quella stabilita per i delitti, in applicazione RAGIONE_SOCIALE regola del cumulo delle pene concorrenti ai sensi dell’art. 76 cod. pen.
9.2. La Sezioni unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza emerso su questa questione di diritto, hanno, tuttavia, recentemente statuito che, nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura RAGIONE_SOCIALE metà (Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 – 01).
La pena irrogata deve, dunque, essere rideterminata, riducendo nella misura RAGIONE_SOCIALE metà (e non già di un terzo) la pena irrogata per la contravvenzione di cui al capo A); questo vizio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata può, tuttavia, essere direttamente emendato dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
La Corte di cassazione pronuncia, infatti, sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 27183101).
La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è, infatti, circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell’esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e RAGIONE_SOCIALE formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, COGNOME, Rv. 271484 01).
Nel caso di specie, l’errato computo da parte del giudice di merito RAGIONE_SOCIALE diminuente prevista dall’art. 442, comma secondo, cod. proc. pen., può, dunque, essere rettificato direttamente dalla Corte di cassazione, in quanto l’entità RAGIONE_SOCIALE diminuzione di pena per il rito non è discrezionale ma è fissata dalla legge in misura fissa e il giudice di merito ha esplicitato i passaggi intermedi che hanno condotto al calcolo finale (Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 01).
9.3. La Corte di appello ha determinato la pena finale in quattro mesi di reclusione (pena base per il più grave reato di cui all’art. 341bis cod. pen.: sei mesi di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche a quattro mesi di reclusione, ulteriormente aumentata a sei mesi di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo A), ridotta per il rito alla pena di quattro mesi di reclusione).
Secondo i principi di diritti enunciati dalle Sezioni unite, la pena inflitta al ricorrente deve, dunque, essere rideterminata in tre mesi e venti giorni di reclusione (pena base per il più grave reato di cui all’art. 341bis cod. pen.: sei mesi di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche a quattro mesi di reclusione, ridotta per il rito alle pena di due mesi e venti giorni di reclusione, ulteriormente aumentata di due mesi di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo A), ridotta per il rito alla pena di un mese di reclusione e, dunque, complessivamente alla pena di tre mesi e venti giorni di reclusione).
Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la pena finale deve essere rideterminata nella misura indicata, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena finale in mesi tre e giorni venti di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 23/09/2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME