Rito abbreviato: la Cassazione corregge l’errore sul calcolo della pena
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 6291 del 2024, offre un importante chiarimento sul corretto calcolo della riduzione di pena in caso di rito abbreviato per i reati contravvenzionali. La Suprema Corte ha annullato una decisione di merito che aveva erroneamente applicato uno sconto di un terzo anziché della metà, come invece prescritto dalla legge.
I fatti del caso e la condanna iniziale
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Pesaro nei confronti di un imputato, riconosciuto responsabile del reato contravvenzionale previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada. All’esito di un giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, l’imputato era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda. Questa pena era stata poi sostituita, ai sensi dell’art. 545 bis del codice penale, con una sanzione pecuniaria di 3.400 euro, da pagare a rate.
L’impugnazione in Cassazione e l’errore sul rito abbreviato
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge nella determinazione della pena finale. Il motivo del ricorso era semplice e diretto: il giudice di merito, nel calcolare la riduzione di pena per la scelta del rito abbreviato, aveva applicato lo sconto nella misura di un terzo. Tuttavia, l’art. 442 del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che, per i reati contravvenzionali, la riduzione di pena deve essere della metà.
Questo errore di calcolo aveva portato all’applicazione di una pena illegittima, più gravosa di quella che sarebbe spettata per legge. La difesa ha quindi chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
La decisione della Suprema Corte: annullamento e rideterminazione della pena
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso pienamente fondato. I giudici di legittimità hanno confermato che la disciplina processuale del rito abbreviato prevede una distinzione netta: la riduzione di un terzo si applica ai delitti, mentre per le contravvenzioni la riduzione deve essere pari alla metà.
Il potere di rideterminazione diretta
Avendo riscontrato una chiara violazione di legge, la Corte ha annullato la sentenza sul punto relativo al trattamento sanzionatorio. Tuttavia, non è stato necessario rinviare il caso a un altro giudice. Sfruttando la facoltà prevista dall’art. 620, comma 1, lettera l), del codice di procedura penale, la Cassazione ha potuto decidere direttamente nel merito. Questa norma consente alla Suprema Corte di procedere autonomamente quando la rideterminazione della pena è frutto di una mera operazione aritmetica, priva di qualsiasi margine di discrezionalità, come nel caso di specie.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sull’inequivocabile tenore letterale dell’art. 442 del codice di procedura penale. La norma non lascia spazio a interpretazioni: la riduzione per l’accesso al rito abbreviato è fissata per legge in misura diversa a seconda che si proceda per un delitto (un terzo) o per una contravvenzione (la metà). Il giudice di merito, applicando la riduzione di un terzo a un reato contravvenzionale, ha commesso un palese errore di diritto che ha viziato la quantificazione della pena.
Le conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio fondamentale a garanzia dell’imputato che sceglie un rito alternativo. La corretta applicazione delle norme procedurali, specialmente quelle che incidono sulla determinazione della pena, è un caposaldo dello stato di diritto. In questo caso, la Corte di Cassazione non solo ha riaffermato la corretta interpretazione della legge, ma ha anche fatto uso dei suoi poteri per correggere l’errore in modo celere ed efficiente, rideterminando la sanzione finale in 2.550 euro, da pagare in dodici rate mensili, applicando la giusta riduzione della metà.
Qual è la corretta riduzione di pena per il rito abbreviato in caso di reati contravvenzionali?
Secondo l’art. 442 del codice di procedura penale, per i reati contravvenzionali la riduzione della pena per chi sceglie il rito abbreviato deve essere della metà, e non di un terzo come previsto per i delitti.
Perché la Corte di Cassazione ha potuto ricalcolare direttamente la pena senza rinviare il caso a un altro giudice?
La Corte di Cassazione ha applicato l’art. 620, comma 1, lettera l), del codice di procedura penale, che le consente di annullare senza rinvio e decidere direttamente quando la correzione della pena è una semplice operazione aritmetica, senza necessità di valutazioni discrezionali.
Qual era l’errore specifico commesso dal Tribunale nella sentenza impugnata?
Il Tribunale aveva operato la riduzione per la scelta del rito abbreviato nella misura di un terzo, invece che della metà, come espressamente previsto dalla legge per i reati contravvenzionali.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6291 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6291 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di PESARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME,che ha concluso chiedendo disporsi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorre per cassazione COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui all’art.186 comma 7 C.d.S., all’esito di giudizio abbreviato e lo aveva condanNOME alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda, pena sostituita ai sensi dell’art.545 bis cod.pen. in euro 3.400 di ammenda, con pagamento rateale.
Assume violazione di legge per essere stata la pena finale determinata in misura illegittima, in quanto la riduzione per la scelta del rito abbreviato era stata operata nella misura di un terzo, piuttosto che nella misura della metà, come espressamente previsto dall’art.442 cod.proc.pen. con riferimento ai reati contravvenzionali.
Il ricorso è fondato. L’art.442 cod.proc.pen. prevede che la riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato, in relazione ai reati contravvenzionali, debba essere della metà, mentre il giudice la ha operata solo nella misura di un terzo, incorrendo pertanto in violazione della disciplina processuale. La sentenza deve pertanto essere annullata sul punto, ma l’annullamento può essere disposto senza rinvio in quanto il giudice di legittimità, ai sensi dell’art.620 comma 1 lett.1) cod.proc.pen., può procedere direttamente alla rideterminazione della sanzione penale e di quella pecuniaria sostitutiva determinate in violazione dei parametri legali, trattandosi di mera operazione aritmetica, priva di qualsiasi margine di discrezionalità. La pena va quindi rideterminata in mesi tre di arresto ed euro 750.000 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva nella corrispondente sanzione sostitutiva della stessa specie, ai sensi dell’art.53 L.589/81 e dei parametri di ragguaglio già indicati nella sentenza impugnata, i quali non hanno costituito oggetto di impugnazione, con l’applicazione finale della sanzione pecuniaria di euro 2.550 di ammenda da versarsi, come già indicato nella sentenza impugnata, in dodici rate mensili di pari importo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, rideterminando la pena in euro 2.550,00 di ammenda, da pagare in dodici rate mensili di pari importo, salvo quanto prescritto dall’art.133 ter comma 2 cod.pen.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.