Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31509 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31509 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME NOME COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di p grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli stessi in or ai reati ascritti ai capi a), c) e d), perché l’azione penale non potev proseguita per difetto di querela, rideterminando la pena inflitta per i( r cui al capo b) (artt, 56,624, 625 nn.2 e 5 e 61 n.5 cod. Pen.) – per il q invece riscontrato la presenza di querela -, per COGNOME NOME NOME in anni un mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa e per COGNOME NOME in anni u dì reclusione ed euro 200,00 di multa.
Avverso la suindicata sentenza gli imputati ricorrono autonomamente.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso dell’imputato COGNOME, che contes violazione di legge processuale in relazione alla violazione del criterio de 442 comma 2 cod. proc. pen., nella determinazione della riduzione della pen pecuniaria per la scelta del rito abbreviato, è fondato dal momento effettivamente la Corte di appello nel rideterminare la pena pecuniaria operato una riduzione della pena base inferiore ad un terzo laddove diminuente per il rito abbreviato di un terzo è fissa e non modulabile, co conseguenza che la multa determinata in euro 300, su una pena base di euro 400, deve essere rideterminata, come richiesto, in euro 267;
Considerato che il motivo sul trattamento sanzionatorio dedotto col ricor proposto nell’interesse dell’COGNOME è meramente reiterativo di censure che so state già vagliate congruamente nella sentenza impugnata che ha in particola già posto in evidenza come non fossero emersi elementi suscettibili dì ess valorizzati in senso positivo ai fini dei chiesto riconoscimento delle atte generiche a fronte della gravità della condotta posta in essere in man organizzata da più di tre persone, approfittando di circostanze di tempo luogo favorevoli, con accorgimenti specifici quali la preparazione di una vi fuga ;
Rilevato che esso in buona sostanza censura le valutazioni discrezionali affere il trattamento sanzionatorio, sicchè è, per altro verso, il caso di rammentare costituisce jus receptum che, nel motivare il diniego della concessione de attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili da ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comu
rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); e che la concessione dell attenuanti generiche richiede l’apprezzamento dì elementi positivi che orient la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del tratta sanzionatorio verso l’attribuzione di una sanzione meno afflittiva, e sotto profilo ben può assumere quindi rilievo la circostanza che l’imputato non abb offerto segni concreti ai fini di una positiva valutazione in tal senso; ne con che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione de circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove sia sorrette – come certamente nel caso di specie – da motivazione esente da v logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, COGNOME, Rv. 260460; Sez. n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 d 24/09/2008, COGNOME e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 – de 23/02/2004, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229768);
iI motivo sul punto è dunque inammissibile, risultando la relativa decisi supportate da motivazione non arbitraria che, come tale, riflette valutazi costituente giudizio di merito insindacabile nella presente sede;
Ritenuto, alla stregua delle ragioni esposte, di poter procedere alla correz dell’errore dì calcolo suindicato ai sensi degli artt. 619, comma 2, e 620 le del codice di rito, determinando la pena della multa in euro 267,00, co richiesto dalla difesa; e che il ricorso nell’interesse di COGNOME debba dichiarato inammissibile, statuizione a cui consegue, per legge, ex art. 616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procediment e al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che s ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità d questioni trattate;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Letto l’art. 619, comma 2, codic procedura penale, rettifica la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME, quanto al trattamento sanzionatorio, che individua, quanto alla mult in euro 267,00.
Così deciso il 16.5.2024