Rissa: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di rissa rappresenta una delle fattispecie più complesse del diritto penale italiano, specialmente per quanto concerne la prova della partecipazione attiva e dell’intento offensivo dei coinvolti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità, chiarendo che non è possibile richiedere ai giudici di piazza Cavour una nuova valutazione dei fatti già accertati nei gradi precedenti.
Il reato di rissa e la prova del dolo
L’articolo 588 del codice penale punisce chi partecipa a una rissa. La giurisprudenza è costante nel ritenere che, per la configurabilità del reato, sia necessaria la reciprocità degli intenti offensivi. Questo significa che ogni partecipante deve avere la volontà di aggredire e non solo di difendersi. Nel caso analizzato, l’imputato contestava proprio la sussistenza di tale elemento soggettivo, sostenendo che la motivazione della sentenza di appello fosse contraddittoria.
La distinzione tra fatto e diritto
Uno dei pilastri del nostro ordinamento è la distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Mentre il Tribunale e la Corte d’Appello possono esaminare le prove, ascoltare i testimoni e ricostruire la dinamica degli eventi, la Corte di Cassazione deve limitarsi a verificare se la legge sia stata applicata correttamente e se la motivazione dei giudici di merito sia logica e coerente.
Quando un ricorso si limita a proporre una diversa lettura delle prove o a contestare la ricostruzione storica dei fatti, viene considerato inammissibile. La Suprema Corte non è un “terzo grado di merito” dove poter rigiocare la partita sui fatti.
Le motivazioni
La Corte ha rilevato che il motivo di ricorso era basato esclusivamente su doglianze in punto di fatto. Il ricorrente mirava a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, operazione espressamente vietata in sede di legittimità. La sentenza impugnata aveva già fornito una spiegazione logica circa la reciprocità degli intenti offensivi e il pericolo per l’incolumità dei contendenti, rendendo il ricorso privo di fondamento giuridico.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze onerose per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna penale, la legge prevede il pagamento delle spese processuali e una sanzione pecuniaria proporzionata alla natura del ricorso. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro da versare alla Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di impostare i ricorsi per Cassazione esclusivamente su vizi di legge o su macroscopiche illogicità motivazionali, evitando di riproporre questioni di puro fatto.
Cosa si intende per reciprocità di intenti offensivi nella rissa?
Si riferisce alla volontà di tutti i partecipanti di aggredirsi a vicenda, creando una situazione di pericolo concreto per l’incolumità pubblica.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato respinto perché richiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Quali sono le sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile?
Oltre alle spese del processo, il ricorrente può essere condannato a pagare una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1006 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1006 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCIACCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui all’art. 588, comma secondo, cod. pen.;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso – afferente alla violazione e falsa applicazione dell’art. 588 cod. pen. ed alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la reciprocità di intenti offensivi con modalità tali da porre in pericolo l’incolumità dei contendenti e circa l’elemento soggettivo del reato – non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è volto a prefigurare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2022