Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6404 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6404 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA nel procedimento a carico di: ABOUELGHIT RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
udito il difensore
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME chiede la conferma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 7.10.2022 la Corte di Appello di Perugia, in riforma della pronunci emessa in primo grado nei confronti di NOME e NOME, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui all’art. 588 cod. pen., li h per non aver commesso il fatto.
2.Avverso la suindicata sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia denunciando vizio di travisamento dell prove per omissione. In particolare, si assume che la Corte di Appello /nel ribaltare la pronuncia di condanna di primo grado ha omesso di considerare gli altri elementi emergenti dagli atti, segnatamente dai certificati medici relativi agli imputati, avendo p considerazione solo la dicitura sul referto di Diaz riportante “ferita accidentale” trascu che risulta indicato anche il luogo dell’accaduto ovvero la discoteca nei pressi di INDIRIZZO e l’ora dell’evento coincidente con quello indicato dagli altri coimputati; sicchè de inconsistente è l’ipotesi alternativa avallata dalla difesa e recepita nella sentenza impug secondo cui le ferite avrebbero potuto essere provocate in occasione diversa dalla li scoppiata tra due gruppi etnici contrapposti nei pressi di una discoteca di Terni (nordafr da un lato e sudamericani dall’altro).
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
Il difensore ha fatto anche pervenire memoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Il ricorso omette di considerare l’aspetto più importante ossia che della rissa che certamente a verificarsi la notte del 2 settembre del 2017 non si conosce la dinamica e c in particolare, non si hanno elementi in ordine al ruolo che avrebbero svolto gli imputati
Pure a voler ritenere che, alla stregua degli indizi estrapolabili dalle dichiara verbalizzanti, intervenuti sul posto dopo che le condotte violente erano cessate e pres nosocomio ove erano stati refertati alcune delle persone che avevano riportato delle ferit taglio compatibili con un contesto di reciproche aggressioni, e delle risultanze dei medici, si possa giungere a ravvisare gli estremi di una rissa, non si possono comunq stabilire gli esatti contorni di essa. Non si può stabilire con certezza – secondo qu evidenzia congruamente nella sentenza impugnata – neppure tra quali fazioni contrapposte essa sia intervenuta (dai referti ve ne è anche uno che riguarda un ignoto di naziona
italiana, diversa da quella dei presunti corrissanti) e con quali modalità, né tanto men compresa l’esatta dinamica della stessa, né si è riusciti quindi ad individuare la porta coinvolgimento e del ruolo degli imputati, che potrebbero essere stati aggrediti senza av assunto, a loro volta, alcun atteggiamento oppositivo/reattivo.
La sentenza impugnata evidenzia inoltre come le stesse risultanze dei referti indicati ricorrente a sostegno della univocità degli elementi emersi non siano invece così univoc come sembra dal momento che diversi dati non sono riconducibili al fatto (così ad esempio luogo indicato nel referto dell’COGNOME che non avrebbe nulla a che vedere coi luoghi d presunta rissa),
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso del P.G.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso il 23/1/2024.