Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13088 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13088 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME NOMECOGNOME nato a Brescia il 01/02/196 7 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 21/03/2024;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SYE:t Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dic h arato inammissibile;
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, Avvocato NOME COGNOME COGNOME nella quale si insiste per l’accogleto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino con sentenza del 21 marzo 2024 (moti a zion depositata il successivo 26 marzo), in parziale riforma di quella di conda pronunciata in primo grado dal Tribunale di Vercelli, ha ridotto ad anni uno E me
tre di reclusione la pena inflitta a COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 316 ter cod. pen.
1.1. Si contesta all’imputato di avere, quale amministratore unico sine al 28 gennaio 2019 della società RAGIONE_SOCIALE in esecuzigne di un medesimo disegno criminoso e simulando nei rapporti con una esposizione per poste contabili riferibili a somme apparentemente corrispcste ai dipendenti della predetta società per malattia, maternità, assegni per il nucleo familiare e fondo di tesoreria, seppure mai erogate, posto tali somme in compensazione con gli importi dovuti a titolo di contributi previde -n iali e assistenziali, così percependo indebitamente dall’Istituto erogazioni (per signme variabili tra 29.752 e 60.418 euro, nei mesi di novembre e dicembre 2)18 e gennaio e febbraio 2019).
Avverso tale sentenza COGNOME ha, a mezzo del proprio difensore, presentato ricorso nel quale deduce vizio di motivazione in ordine alla affermazione d penale responsabilità nonostante dal gennaio del 2019 egli non era più amminist -atore unico avendo mantenuto solo una funzione di natura “strategica” circa gli obiettivi della società, della quale era stato nominato amministratore unico L n altro soggetto (Monfredini Marino) anch’egli imputato nel medesimo processo ed assolto in quanto ritenuto estraneo ai fatti contestati.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 11.2 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata po ,Hstesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 da l’art.9 del d.lgs. 10 ottobre 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies d.l. 31 adobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n,. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicHmbre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
All’udienza del 17 settembre 2024 la Corte, a norma dell’art. 615, comma 1, cod. proc. pen., ha rinviato la deliberazione in attesa della decisior e delle Sezioni Unite in ordine all’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 316 i GLYPH cod. pen. alle ipotesi di “risparmio di spesa”. All’odierna udienza, il C011egi i0 ha deliberato nei sensi di cui in dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve dunque essere rigettato.
Come correttamente rilevato dal P.G. nella sua requisitoria scritta, è principio pacifico quello secondo cui in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto p ps fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi E diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa ris petto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, Sez. 6 , n. 5465 del 04/11;2020 dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601 – 01).
2.1. I Giudici di merito, con motivazione non illogica e dunque insindEicabile in questa sede, hanno evidenziato che l’imputato ha rivestito la car ca di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE fino alla data del 29 gennaio 2019, ragion per cui i fatti contestati sono certamente ascrivibili a Bava anche sotl o tale profilo formale in relazione alle condotte di indebita compensazione, contestate per i mesi di novembre e dicembre 2018 e di gennaio 2019. In riferimento ai periodi successivi alla cessazione dalla carica di amministratore unico (nel a quale è subentrato COGNOME), la sentenza impugnata rileva come il ricorrente abbia comunque continuato a rivestire il ruolo di amministratore di fatt:). Tale conclusione trova fondamento nella circostanza – obiettivamentE assai significativa – che RAGIONE_SOCIALE aveva mantenuto l’intero pacchetto azionario della 5; pcietà continuando a gestire le vicende societarie più delicate (tra le quali viene 19 Jicata la riunione tenuta con i rappresentanti della Regione Piemonte funziGrale a un’ipotesi di accordo per l’apertura della cassa integrazione guadagni, “I:e -na in qualche modo connesso a quello da cui sono scaturite le contestazioni di i: enale responsabilità e, cioè, al tema dell’erogazione della retribuzione dei lavorati: ri”).
2.2.Ancora, non illogiche risultano le argomentazioni della sentenza impugnata in ordine all’inattendibilità del teste COGNOMEche aveva indicato che COGNOME svolgeva un ruolo di mero “indirizzo strategico” rispetto alla funzione operativa che sarebbe stata svolta dal solo COGNOME). Sul punto, premesso che COGNOME è stato assolto già in primo grado avendo il Tribunale “accertato che, cli fatto, anche dopo la propria nomina, ogni attività gestoria fosse rimasta in capo all’odierno appellante”, si è infatti rilevato (pag. 7) come proprio il pn , detto testimone era stato incaricato dall’imputato di occuparsi della gestione del personale e, quindi, quanto dal Pala riferito poteva ben spiegarsi un una “ottica difensiva” tesa a evitare di essere personalmente coinvolto a titolo di concorso nella vicenda processuale in esame che ha ad oggetto somme relative a tale ambito.
Per quanto poi concerne la giuridica configurabilità della fattispeciE ex 316 ter cod. pen in caso di risparmio di spesa derivante dall’indeb compensazione di contributi, deve rilevarsi che la questione è stata deci ;e dalle Sezioni Unite all’udienza del 28 novembre 2024. Il supremo Collegio nomolilattico, secondo quanto indicato nell’informazione provvisoria n. 17/2024, ha stab li 😮 che nell’ambito applicativo del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. (in particolare, n concetto di indebito conseguimento di un’erogazione pubblica) rientra non solo l’elargizione di una somma di denaro, ma anche la concessione di un’esenzigne di pagamento. Nel caso di specie, il reato è stato ritenuto sussistente rispEtto al conseguimento della riduzione dei contributi previdenziali dovuti ai lavorai :ori in mobilità assunti dall’impresa, per effetto della mancata comunicazione, ca parte di quest’ultima, dell’esistenza di una condizione ostativa prevista dalla leggo (art. 8, legge n. 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche).
3.1. Sulla base di tali principi, dunque, la condotta del ricorrente r entra pienamente nell’ambito applicativo della fattispecìe contestata.
Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna di 11: va al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 19 febbraio 2025
Il Consigliere esten re
;
GLYPH