Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43436 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43436 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 23/04/2024 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha annullato l ordinanza cautelare emessa il 15.3.2024 dal Giudice per le indagini prelimina dello stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME con la quale è st applicata la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta g indiziaria in ordine al reato di cui agli artt.110 cod. pen., 73, comma 4, d.P ottobre 1990 n. 309, 3 e 4 I. n. 146/2006, anche in relazione all’art. 7, comm d. I. n. 152/1991 e 416-bis.1. cod. pen. in relazione al traffico di 32,5 sostanza stupefacente del tipo marijuhana.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo con unico motivo vizio cumulativo della motivazione avendo il Tribunale invertito il ragionamento logic di valutazione della prova indiziaria considerando la conversazione captata NOME COGNOME e NOME COGNOME quale riscontro alle dichiarazioni del COGNOME, così concludendo che – in quanto proveniente dalla medesima fonte – non era idonea ad assolvere ai dettami dell’art. 192 cod. proc. pen.
Al contrario le dichiarazioni del COGNOME, divenuto collaboratore di giustizi chiarivano il contenuto della conversazione captata all’epoca in cui non rivest tale veste, conversando di affari criminali con altri appartenenti alla crimi locale.
Si evidenzia, infine, il permanente interesse all’impugnazione richiamando l ragioni, condivise dal primo Giudice, circa la sussistenza delle esigenze cautel
E’ pervenuta memoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO a sostegno dell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale, richiamando il contenuto della captazione del 13.2.2018 tra COGNOME COGNOME NOME COGNOME circa un episodio di compravendita di stupefacente di tipo marijuana che aveva coinvolto, oltre lo stesso narrante, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, con un intervento a titolo agevolativo d NOME COGNOME e le ragioni del dissidio insorto tra lui e i predetti n le articolate dichiarazioni del 10.7.2018 a riguardo rese da NOME COGNOME rileva che entrambe le fonti sono riconducibili al medesimo unico soggetto,
COGNOME, le cui dichiarazioni interpretative della captazione, superato il vagl attendibilità e intrinseca credibilità, difettano di riscontro individual necessario per fondare il giudizio di gravità indiziaria a carico del COGNOMECOGNOME
Ritiene questo Collegio che infondato è il ragionamento logico-giuridic posto a base del ricorso che stigmatizza l’inversione logica del ragioname probatorio sostenendo la sufficienza del dato captativo e la valenza merament arricchente di quello dichiarativo.
Invero, il principio richiamato dal ricorrente, secondo il quale il contenu dichiarazioni etero-accusatorie registrate nel corso di conversaz legittimamente intercettate può costituire riscontro ad analoghe dichiarazioni nel corso di rituale interrogatorio, anche quando le une e le altre provengano medesimo soggetto (Sez. 1, n. 39330 del 24/09/2003, Callipari, Rv. 225999) non tiene conto della peculiarità della presente fattispecie nella quale le dichia che il ricorrente assume essere riscontro del dato captativo sono costi dall’interrogatorio del 10 luglio 2018, nel corso del quale al dichiarante è richiesto di chiarire proprio il contenuto della conversazione captata il 13 feb 2018, della quale gli è data lettura.
La provenienza dei contenuti della fonte captativa e dichiarativa dal medesim soggetto, ovvero il COGNOMECOGNOME giustifica quindi correttamente la natura circol della verifica indiziaria posta a fondamento del provvedimento impugnato e pertanto, la ritenuta assenza del necessario riscontro individualizzante a caric COGNOMECOGNOME
Il riscontro individualizzante deve, invero, essere esterno alle dichiara accusatorie per evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente seco condivisibile orientamento per il quale la chiamata in correità o in reità non p per sè sola costituire prova piena della responsabilità e necessita di riscont possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, potendo quin risolversi in altre chiamate in correità purché totalmente autonome, e condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all’i (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 2007, Alabiso, Rv. 235800); ancora, p recentemente è stato affermato che i riscontri esterni alla chiamata di cor richiesti dall’art. 192 cod. proc. pen., possono consistere in elementi di quals natura anche di carattere logico, ma che, oltre ad essere individualizzanti, e q avere direttamente ad oggetto la persona dell’incolpato in relazione allo spec fatto a questi attribuito, debbono essere esterni alle dichiarazioni accusatori scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente (Sez. 6, n. 1 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759).
Peraltro, generico è l’assunto del ricorrente secondo il quale le dichiaraz del COGNOME hanno portata limitata rispetto alla autosufficienza della captazio posto che di entrambe le fonti l’accusa ha inteso avvalersi per fondare la gra indiziaria e considerando l’ampio e dettagliato contenuto delle dichiarazioni COGNOME riportato dalla ordinanza impugnata.
Alla infondatezza del ricorso consegue il suo rigetto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 29/10/2024.