Riscontri Probatori: Quando un Ciclomotore Diventa Prova Decisiva
Nel processo penale, la valutazione della prova è un momento cruciale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi sui riscontri probatori necessari per confermare le dichiarazioni di un coimputato, chiarendo che non è richiesta una prova ‘autosufficiente’. Vediamo come la disponibilità di un semplice ciclomotore sia stata ritenuta sufficiente per fondare una dichiarazione di responsabilità.
Il Caso in Esame
Un individuo veniva condannato nei gradi di merito, anche sulla base delle dichiarazioni di un coimputato. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando due principali obiezioni:
1. Sulla colpevolezza: contestava la correttezza della motivazione, ritenendo che i riscontri probatori fossero insufficienti. In particolare, l’unico elemento a suo carico era la disponibilità di un ciclomotore identico per colore e modello a quello descritto dal coimputato come utilizzato per il reato.
2. Sulla pena: lamentava un trattamento sanzionatorio eccessivo, sostenendo di aver avuto un ruolo marginale nel delitto.
La difesa mirava a una rivalutazione delle prove, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti e sostenendo che il solo possesso del mezzo non potesse costituire un riscontro adeguato.
La Validità dei Riscontri Probatori nel Processo
Il cuore della decisione della Corte di Cassazione ruota attorno alla natura dei riscontri probatori. La Suprema Corte ha affermato un principio consolidato: gli elementi che confermano la narrazione di un accusatore (in questo caso un coimputato) non devono avere lo spessore di una prova autonoma e autosufficiente.
È sufficiente che si tratti di qualsiasi elemento, sia esso materiale (come un oggetto) o logico (come un’inferenza), purché soddisfi due condizioni essenziali:
* Indipendenza: deve provenire da una fonte diversa rispetto a quella da confermare.
* Valenza individualizzante: deve essere in grado di collegare il fatto-reato non solo in generale, ma specificamente alla persona dell’imputato.
Nel caso specifico, la disponibilità di un ciclomotore identico a quello menzionato è stata considerata un elemento con piena valenza individualizzante, idoneo a rafforzare la credibilità delle accuse.
La Genericità del Motivo sulla Pena
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, relativo alla pena, la Corte lo ha giudicato inammissibile per la sua genericità e natura fattuale. Il ricorrente si era limitato a sostenere un proprio ruolo marginale, ma questa tesi si scontrava con la congrua motivazione della Corte d’Appello, che aveva invece evidenziato elementi di segno contrario, quali la disponibilità di armi, il suo coinvolgimento nell’ideazione del delitto e la sua significativa biografia penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo punto, ha stabilito che la valutazione operata dal giudice di merito era corretta e logicamente argomentata. Tentare di offrire una diversa lettura delle prove in sede di legittimità è un’operazione non consentita, poiché la Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. I giudici di merito avevano ampiamente spiegato perché ritenessero l’elemento del ciclomotore un riscontro valido, e tale ragionamento è stato giudicato esente da vizi. Sul secondo punto, il motivo è stato ritenuto meramente fattuale e privo di concreta specificità, incapace di scalfire la logicità della motivazione sulla determinazione della pena.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale in tema di prova penale: la ricerca dei riscontri probatori non equivale alla ricerca di una prova schiacciante e autonoma. Qualsiasi elemento, anche apparentemente secondario, può assumere un ruolo decisivo se è dotato di capacità individualizzante, ovvero se riesce a creare un collegamento logico e specifico tra l’imputato e il reato. Questa decisione conferma che il compito della Corte di Cassazione è quello di guardiano della legittimità e della logica delle decisioni, non quello di un terzo giudice del fatto. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Qual è la natura dei riscontri probatori necessari a confermare le dichiarazioni di un coimputato?
I riscontri probatori possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico. Non è richiesto che abbiano lo spessore di una prova ‘autosufficiente’, ma devono essere indipendenti e avere una ‘valenza individualizzante’, cioè devono riguardare non solo il fatto-reato, ma anche la sua specifica attribuibilità all’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo mirava a una non consentita rivalutazione dei fatti già giudicati, mentre la motivazione della sentenza impugnata era logicamente coerente. Il secondo motivo, relativo alla pena, è stato ritenuto privo di specificità e meramente fattuale, a fronte di una congrua argomentazione del giudice di merito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti?
No, il ruolo della Corte di Cassazione è un ‘sindacato di legittimità’. Non può riesaminare i fatti o le prove per fornire una ricostruzione alternativa, ma deve limitarsi a controllare la corretta applicazione delle norme di legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19094 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19094 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice d merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, correttamente è stato ritenuto sufficiente e individualizzante costituito dalla disponibilità di un ciclomotore identico per colore e modello a quello citato dal coimputato, dal momento che i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non solo il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbian lo spessore di una prova “autosufficiente” (Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Cauchi, Rv. 284840; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2)
considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e meramente fattuale, laddove si limita ad allegare un asserito ruolo marginale, a fronte di congrua argomentazione che richiama la disponibilità di armi, l’ideazione del delitto e la scelta di resta defilato, la significativa biografia penale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024.