Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32062 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32062 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 COGNOME CORTE ASSISE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso nella parte relativa ai capi di imputazion BeCe l’annullamento con rinvio COGNOME sentenza impugnata limitatamente al capo H.
uditi i difensori:
l’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia COGNOME parte civile RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta;
l’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia COGNOME parte civile RAGIONE_SOCIALE LA MAFIA, si associa alle richieste del Procuratore Generale; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta;
l’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia COGNOME parte civile ROMA CAPITALE, chiede il rigetto del ricorso; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta;
l’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia COGNOME parte civile REGIONE LAZIO, chiede il rigetto del ricorso; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta;
l’avvocato AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato NOME COGNOME, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso:
l’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia dell’imputato NOME COGNOME, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. E’ impugnata la sentenza COGNOME Corte d’Assise d’Appello di Roma che, decidendo in sede di rinvio disposto a seguito di annullamento COGNOME precedente sentenza d’appello parzialmente assolutoria, da parte COGNOME Prima Sezione Penale COGNOME Corte di cassazione (sentenza Sez. 1, n. 25991 del 13/1/2022), ha confermato la condanna di NOME COGNOME, emessa in primo grado dalla Corte d’Assise di Roma in data 24.9.2019, alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi 18, in relazione, tra l’altro, al deli duplice omicidio aggravato di NOME COGNOME (COGNOME COGNOME), capo dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE deRAGIONE_SOCIALEnata “RAGIONE_SOCIALE” operante sul territorio di Osti e di NOME COGNOME (COGNOME COGNOME), suo braccio destro (capi B e C), ed al collegato reato di concorso nell’illecita detenzione di armi da sparo; nonché in relazione al deli di acquisto e cessione illecita di 20 Kg di sostanza stupefacente del tipo hashish (cap H), aggravato dalla finalità e dalle modalità mafiose, per favorire il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE face capo alla RAGIONE_SOCIALE di Ostia.
Il duplice omicidio è stato commesso il 22.11.2011 ad Ostia ed è stato contestato in concorso con altri complici, per i quali si è proceduto separatamente (NOME COGNOME, COGNOME l’egiziano, e NOME COGNOME NOME, nonché NOME e NOME COGNOME, quest’ultimo assolto con sentenza passata in giudicato); l’omicidio è stato attuato esplodendo vari colpi d’arma da fuoco, che hanno attinto le vittime in parti vit NOME COGNOME (insieme al fratello NOME, poi assolto) è stato COGNOME COGNOME concorrente morale, mandante del duplice omicidio, materialmente perpetrato da NOME
COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Nella ricostruzione dei giudici di merito, il movente del delitto è da ritrovarsi nell per l’egemonia RAGIONE_SOCIALE tra i due RAGIONE_SOCIALE rivali (quello dei RAGIONE_SOCIALE e quello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul territorio di Ostia, cittadina del litorale romano; in particolare, alla base dei
vi sarebbe la disputa su quale dei due gruppi malavitosi dovesse avere la precedenza nell’essere pagato da NOME COGNOME, per una partita di droga a questi ceduta).
La sentenza di secondo grado, annullata da questa Corte limitatamente ai reati già riportati, è divenuta definitiva nel resto nei confronti del ricorrente, vale a dire ulteriori delitti contestati a lui ed altri coimputati; in particolare, è passata in gi condanna per il reato di associazione ex art. 416-bis cod. pen. in relazione al RAGIONE_SOCIALE di cui NOME COGNOME (conosciuto COGNOME NOME) era il leader.
La Prima Sezione Penale ha annullato la decisione di condanna emessa in secondo grado nei confronti di NOME e NOME COGNOME, limitatamente, quanto al primo, all contestazioni di cui ai capi B e C, e, quanto al secondo (classe DATA_NASCITA), limitatamente a reati di cui ai capi B), C), E), F) e H).
1.1. L’annullamento COGNOME Prima Sezione Penale, deciso in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma, quanto ai capi B e C dell’imputazione (quelli relativi al duplice omicidio già citato), aveva evidenziato la ed aporie motivazionali COGNOME prima sentenza d’appello con riguardo all’assoluzione di NOME COGNOME per tali reati.
In particolare, la Cassazione ha stigmatizzato la “dequotazione” del quadro indiziari operata nella sentenza poi annullata, soprattutto con riguardo alle attività di NOME COGNOME successive agli omicidi; sottovalutazione alla quale non si è accompagnata, COGNOME avrebbe dovuto, la specifica confutazione dei vari segmenti del ragionamento probatorio sviluppato, in ordine a quel quadro indiziario, dalla Corte di primo grado.
Ricordando il principio di diritto secondo cui il giudice di appello che riformi in assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, se non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, deve in ogni caso offrire una motivazione puntuale e adeguata, in guisa tale da fornire una razionale giustificazione COGNOME difforme conclusione adottata, anch riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800/18 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 – 01, che si richiama alle affermazioni di Sez. U, n. 33748 del 12/7/200, COGNOME, Rv. 231679 – 01), la sentenza rescindente ha verificato il mancato rispetto di tali regole interpretative da parte COGNOME deci assolutoria di secondo grado annullata.
1.2. Quanto al reato di cui al capo H, in relazione al quale i giudici di secondo gr avevano emesso sentenza di condanna, l’annullamento da parte COGNOME Corte di cassazione è intervenuto, invece, in accoglimento del ricorso di NOME COGNOME, rilevata la mancanza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie del coimputato, chiamant correità, NOME COGNOME – COGNOME di essenziale importanza nel processo anche per quanto riguarda le accuse di duplice omicidio contenute nei capi B e C – che vi ha
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assistito e, in parte, collaborato COGNOME informatore pre-omicidi e uomo di aiuto per la fu successiva ai delitti.
L’episodio, relativo alla compravendita illecita di stupefacenti, è collegato ad preesistente capo G dell’imputazione, non oggetto COGNOME decisione impugnata, riferito alle lesioni personali subite da uno dei coimputati del delitto ascritto al ricorrente al cap commesso unitamente ad alcuni altri esponenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La vicenda vede protagonista NOME COGNOME, coimputato che era stato oggetto di una spedizione punitiva da parte di appartenenti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poiché “colpevole” di volersi mettere proprio nella gestione del traffico di stupefacenti e, per questo, attirato in una so trappola/punizione dal RAGIONE_SOCIALE, i cui esponenti imputati – secondo l’accusa – hanno acquistato da lui il notevole quantitativo di hashish con la deliberata intenzione di pagarlo e, successivamente, lo hanno brutalmente ferito.
La posizione di NOME COGNOME, condannato per la sua qualità di leader del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dai giudici di merito, gestore anche COGNOME attività di traffico di stupeface stata ritenuta insufficientemente ancorata alle dichiarazioni del collaboratore di giusti COGNOME, non suffragate dai doverosi riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso di NOME COGNOME, proposto tramite il difensore, l’AVV_NOTAIO si compone di tre motivi, con il secondo motivo che è a sua volta suddiviso in numerosi sottocapitoli di eccezione.
2.1. Il primo argomento difensivo denuncia la nullità COGNOME sentenza rescissoria e dell ordinanze collegate emesse il 12.9.2022 ed il 19.5.2023, relative al rigetto, nel giudi di rinvio, COGNOME richieste istruttorie di rinnovazione COGNOME prova e di quella dichiara particolare, proposte ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (la prima) e dell’ 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (la seconda).
La difesa lamenta che, quanto alla prima ordinanza di rigetto COGNOME richiesta rinnovazione istruttoria, essa sarebbe priva di motivazione effettiva e sostenuta da una ragione apodittica e generica; la seconda ordinanza non avrebbe colmato tale lacuna, pur esplicitamente integrando la motivazione del precedente provvedimento, emesso dalla Corte d’Assise d’Appello in diversa composizione e prima del successivo stralcio COGNOME posizione del ricorrente.
Neppure sarebbe adeguata – ed anzi solo apparente – la motivazione adottata dai giudici di secondo grado con riguardo alla richiesta di rinnovazione COGNOME prova dichiarativ relativa a numerosi testimoni e dichiaranti, tra i quali NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME ch la stessa Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, aveva indicato COGNOME possibili protagonisti di un confronto dibattimentale, la cui necessità costituiva una question assorbita dall’annullamento COGNOME prima sentenza d’appello per i reati di duplice omicid e porto e detenzione illecita di armi da sparo.
La difesa contesta, altresì, la correttezza COGNOME tesi giurisprudenziale alla quale ispirata la sentenza rescissoria nel negare la necessità COGNOME rinnovazione COGNOME prov dichiarativa ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., vale a dire il pri secondo cui, in tema di rinnovazione dell’istruttoria in appello, non sussiste l’obbli rinnovazione COGNOME prova dichiarativa decisiva quando, nel giudizio di rinvio, si perven ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunziata in appello e annullata dalla Corte di cassazione poiché, in tal caso, si configura un’ipotesi di “doppia pronuncia conforme” che salda condanna all’esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (Sez. 5 n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280671).
In ogni caso, pur ammettendo che l’orientamento sia univoco nella giurisprudenza COGNOME Corte di cassazione e criticato solo da una parte COGNOME dottrina, il ricorso evidenzia ch richiesta difensiva andava valutata nel merito, per la sua necessità ai f dell’accertamento di colpevolezza, e non soltanto rigettata con un argomento formale, quale quello utilizzato dal giudice del rinvio e fondato sull’inapplicabilità COGNOME di prevista dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ad ipotesi COGNOME quella in esame, in cui alla prima sentenza di condanna segua un’assoluzione, poi annullata dalla Corte di cassazione, e, a seguito del giudizio di rinvio, una conferma COGNOME condanna emessa in primo grado.
La difesa evoca passaggi COGNOME Relazione preliminare al codice di procedura penale del 1988 a sostegno COGNOME propria tesi circa la natura del giudizio di rinvio, che postula pieno diritto alla prova, pur non negando che la giurisprudenza di legittimità dominan (con la sola, risalente eccezione di Sez. 5, n. 40828 del 22/9/2004, Lepore, Rv. 229923, che ritiene la rinnovazione nel giudizio di rinvio un “atto dovuto”) equipara i pote rinnovazione del giudice d’appello, in qualsiasi fase processuale e dunque anche in quella ex art. 627 cod. proc. pen. (si cita, tra le altre, Sez. 1, n. 28225 del 9/5/2014, Del Rv. 2690939).
Il ricorso conclude ribadendo che, al di là di qualsiasi opzione ermeneutica si preferisc l’ordinanza con cui si è rigettata la richiesta di rinnovazione COGNOME prova dichiarat sostanzialmente priva di argomentazioni, configurandosi, così, sia una violazione di legge ex art. 627, comma 2, cod. proc. pen., sia un difetto assoluto di motivazione.
Si evidenzia l’indispensabilità COGNOME testimonianza di:
NOME COGNOMECOGNOME fonte primaria del testimone NOME COGNOMECOGNOME COGNOME ha riferit COGNOME partecipazione all’esecuzione del duplice omicidio di un soggetto diverso da ricorrente e dai suoi complici, tale NOME COGNOMECOGNOME in relazione al quale si poteva apr – a giudizio COGNOME difesa – una diversa “pista” investigativa;
NOME COGNOME, indispensabile per confortare l’accusa a carico di NOME COGNOME, che sarebbe stato visto da COGNOME sul luogo RAGIONE_SOCIALE omicidi poco dopo la loro commissione;
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NOME COGNOME, protagonista COGNOME vicenda individuata COGNOME causale del duplice omicidio, vale a dire il debito per acquisti di droga che NOME aveva con i due RAGIONE_SOCIALE opera sulla scena di Ostia e la disputa su quale credito dovesse avere la precedenza del pagamento;
NOME COGNOMECOGNOME COGNOME avrebbe dovuto essere esaminato con riferimento alla conversazione ambientale con la moglie e le figlie, relativa all’asserito sRAGIONE_SOCIALE t ricorrente e la vittima COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME causale immediatamente antecedente agli omicidi.
2.2. Il secondo, lungo motivo di ricorso eccepisce nullità COGNOME sentenza impugnata con riguardo alla violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. e difetto assoluto di motivazi con riguardo alle contestazioni di duplice omicidio aggravato e detenzione e porto illeci di armi (capi B e C).
La difesa eccepisce un generale disordine motivazionale COGNOME sentenza rescissoria, che non consente neppure di essere certi di quali elementi di prova siano stati ritenuti ido a sostenere l’affermazione di responsabilità del ricorrente.
2.2.a). Una prima obiezione difensiva attiene alla illogica e generica valorizzazione, chiave di conferma dell’accusa per i delitti in esame, di sentenze irrevocabili c attesterebbero l’esistenza del RAGIONE_SOCIALE, capeggiato da NOME COGNOME, rivale del RAGIONE_SOCIALE cui appartenevano le vittime, in grado di deliberare ed organizzare omici finalizzati al RAGIONE_SOCIALEllo COGNOME attività ecoRAGIONE_SOCIALEche lecite ed illecite di Ostia.
La pronuncia impugnata non ha indicato a quali decisioni irrevocabili si riferisca e dimenticato che, in relazione al duplice omicidio aggravato al centro del processo, all stato, la sentenza rescindente ha annullato anche le condanne di NOME ed NOME COGNOME.
Giova precisare che, in seguito a tali annullamenti, è stata emessa una sentenza di assoluzione passata in giudicato nei confronti di NOME COGNOME, per non aver commesso il fatto (irrevocabile il 5.7.2023, con decisione COGNOME Cassazione, Sez. 5, n. 41719 5/7/2023), mentre, in relazione alla posizione di NOME COGNOME, il giudizio di ri vedeva fissata la prima udienza al 30.3.2024, per quanto rappresentato dallo stesso ricorso.
Anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE altri due individui indicati COGNOME complici dei delitti (NOME COGNOME) non risultano emesse sentenze di condanna in diversi procedimenti per gli omicidi COGNOME e neppure risulta sia stata esercitata l’azione penale loro confronti.
L’unica sentenza di condanna definitiva del ricorrente per il delitto di associazio mafiosa, quale leader del RAGIONE_SOCIALE, è la stessa sentenza rescindente del processo, che ha determinato il passaggio in giudicato dell’accertamento relativo all’esistenza del RAGIONE_SOCIALE, nelle forme organizzative indicate.
Tuttavia, la sentenza rescindente non ha affermato in via definitiva alcuna causale de duplice omicidio COGNOME–COGNOME né la sua riferibilità ad affiliati al RAGIONE_SOCIALE, invece erroneamente ha ritenuto la pronuncia rescissoria, anche perché il giudicato sostanziale non si forma sulle argomentazioni incidentali che può aver svolto la decisione che lo ha determinato.
Tale errore, posto alla base del ragionamento logico COGNOME decisione di appello-bis, h generato la fallacia dell’intero percorso argomentativo COGNOME sentenza impugnata, a giudizio COGNOME difesa; il sillogismo su cui è stata fondata la condanna – i/ delitto è riconducibile al RAGIONE_SOCIALE; il ricorrente è il capo assoluto del RAGIONE_SOCIALE; tale qu direttiva offre risRAGIONE_SOCIALE alle dichiarazioni accusatorie che lo indicano COGNOME mandante dell’omicidio – è tratto, dunque, da un irrimediabile errore.
Del resto, tale impostazione è sbagliata anche dal punto di vista COGNOME ricostruzione de rapporto tra la prova del delitto associativo RAGIONE_SOCIALE e quella dei reati-fine ad e collegati: il ruolo di partecipe o capo non prova automaticamente il concorso nei reat fine, poiché la giurisprudenza di legittimità esclude qualsiasi responsabilità ” posizione”, al più potendo derivare un indizio del concorso in tali reati dall’inseriment posizioni di vertice del RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza rescindente, a giudizio COGNOME difesa, aveva anche escluso – in relazione al capo H, ma con principio applicabile anche ai capi B e C perché generale – che il ruolo apicale del ricorrente nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ancorchè stabilito definitivamente, potesse operare in chiave di risRAGIONE_SOCIALE tout court COGNOME chiamata in reità.
2.2.b-c). Il ricorrente contesta, altresì, la scarsa attenzione motivazionale COGNOME sente impugnata (ma anche di quella di primo grado) alla tipologia COGNOME chiamata in reità d NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME quale mandante del duplice omicidio; una chiamata de relato da NOME COGNOME, che avrebbe reso necessario un approfondimento sull’analisi dei suoi rapporti con la fonte, invece dati per scontati.
Vengono denunciate, inoltre, alcune aporie tra le dichiarazioni rese da COGNOME, quale testimone diretto del duplice omicidio, e le circostanze dei riscontri costituiti accertamenti sulla sua posizione derivati dai tabulati telefonici.
La tesi che la difesa porta avanti – sintetizzando tutte le diverse distonie che rapprese nel motivo di ricorso (in particolare da pag. 35) – è la seguente: le dichiaraz accusatorie di COGNOME nei confronti del ricorrente, per giunta de relato, non sono state davvero ed affidabilmente riscontrate, COGNOME invece era necessario per la loro utilizzabilità. Anche il comportamento post-delictum del ricorrente e relativo alla copertura ed al sostegno alla latitanza del coimputato COGNOMECOGNOME tra gli autori materiali duplice omicidio non può assumere valenza di risRAGIONE_SOCIALE alle dichiarazioni di NOME, poiché invece ha un significato ambiguo e non decisivo. Infatti, l’aiuto potrebbe essere probant
solo COGNOME volontà di garantire la latitanza di un suo subordinato nel RAGIONE_SOCIALE, al fine di e che, se catturato, potesse collaborare con l’autorità giudiziaria.
Ancora, si evidenzia l’erroneità dell’impostazione secondo cui non sarebbero state trovate possibili “piste investigative” alternative a quella che riconduce il duplice omicid RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME: sarebbe vero, infatti, che tale differente strada investigativa la difesa chiama “pista COGNOME“, dal nome del soggetto cui potrebbe ricollegarsi i delitto) è stata deliberatamente ignorata nel corso COGNOME indagini.
Infine, non sarebbe stata raggiunta prova neppure COGNOME posizione apicale unica di NOME COGNOME nel RAGIONE_SOCIALE, tanto da giustificare il “teorema di risRAGIONE_SOCIALE” alle dichiarazi accusatorie di COGNOME costruito dalle sentenze di merito (in base al quale la posizione vertice del RAGIONE_SOCIALE implicava che il ricorrente avesse deciso il duplice delitto, essenz alle logiche di supremazia del RAGIONE_SOCIALE sul territorio di Ostia).
Ripercorrendo le sentenze di merito succedutesi sulla vicenda, il ricorso si sofferma su rapporto tra i principi ribaditi nella sentenza rescindente riguardo alla necessaria veri di attendibilità intrinseca ed estrinseca, tramite riscontri, COGNOME dichiarazion coimputato rese ex art. 210 cod. proc. pen. (vale a dire le dichiarazioni di COGNOME l’inadeguatezza dell’analisi COGNOME sentenza rescissoria COGNOME Corte d’Assise d’Appello.
2.2. d). Il ricorso dedica una parte del secondo motivo ad esplorare il rapporto tra sentenza rescindente e quella di annullamento resa dalla Quinta Sezione COGNOME Corte di cassazione nei confronti di NOME COGNOME il 5.7.2023, quale autore materiale del duplic omicidio ci cui il ricorrente sarebbe stato il mandante.
I fatti inerenti a tali pronunce dovrebbero essere necessariamente ricostruiti in mo uniforme ed eventuali divergenze dovrebbero essere adeguatamente motivate.
La difesa, invece, rileva discrasie tra le due motivazioni di annullamento, inerenti alcuni episodi accaduti prima del duplice omicidio, e, soprattutto, osserva COGNOME, nell sentenza emessa nel processo a carico di NOME COGNOME, vi siano evidenti spunti che propendono per la valorizzazione del testimone COGNOME, il quale ha offerto un ricostruzione alternativa circa la riferibilità dei delitti non al RAGIONE_SOCIALE COGNOME bensì COGNOME, per le sue ambizioni criminali: tale pronuncia rescindente, quindi, è orienta verso la “pista COGNOME” per ricostruire gli omicidi.
2.2. e-f). La difesa, in successivi passaggi del secondo motivo di ricorso, premessa l ricostruzione dei contenuti COGNOME dichiarazioni del collaborante COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME, in un primo momento, questi avesse solo rivelato di aver ricevuto l’incarico, da NOME COGNOMECOGNOME di rintracciare la vittima COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME sua posizione, oltr quello di partecipare materialmente al commando omicidiario; senza mai far cenno al movente, poi adottato COGNOME causale dei delitti nelle sentenze di merito, nè al ricorren quale mandante di essi. Inoltre, le sue stesse dichiarazioni dimostrano l’assenza d rapporto con il leader del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Si denuncia, altresì, alla lettera f) del medesimo motivo di ricorso, il travisamento d dichiarazioni eteroaccusatorie di NOME COGNOME nei confronti del ricorrente, frutt interpolazioni COGNOME stessa motivazione COGNOME sentenza, che hanno creato la prova del mandato omicidiario conferito da NOME COGNOME: il dichiarante non ha mai realmente effettuato una chiamata in reità, neppure de relato, di costui e, d’altra parte, la stessa sentenza di primo grado non ha mai svolto una simile affermazione, essendosi fondata apoditticamente sulla necessaria riconducibilità al vertice del RAGIONE_SOCIALE COGNOME decisione del duplice delitto.
Il travisamento ha riguardato anche le dichiarazioni di COGNOME relative all’episodio tentato omicidio di COGNOMECOGNOME avvenuto il 26.10.2011, episodio che ha fatto da preludio agli omicidi, nonché ai tentativi di mediazione tra i due gruppi criminali, rivali anche n spartirsi la primazia del credito rispetto al comune debitore COGNOME.
2.2. g). La difesa eccepisce anche la mancanza di prova e l’inverosimiglianza del movente indicato COGNOME alla base del duplice omicidio, vale a dire la RAGIONE_SOCIALE tra gli COGNOME e i Bafic per la supremazia su una specifica, piccola “piazza di spaccio” del territorio di Ostia, cd. Vietta: l’agire sarebbe stato sproporzionato rispetto alla posta in gioco, m soprattutto, non vi sono dati di prova al riguardo e l’affermazione COGNOME sentenz impugnata è solo assertiva.
Il ricorso critica l’asserita organicità COGNOME dichiarazioni dei diversi collabor giustizia.
Peraltro, neppure è stata allegata prova definitiva che i due gruppi criminali avessero tra le loro attività delittuose, il traffico di stupefacenti (tanto più che COGNOME no stato neppure imputato per delitti collegati al D.P.R. n. 309 del 1990), assioma che invece la sentenza impugnata ha posto COGNOME COGNOME base di accadimento RAGIONE_SOCIALE omicidi; lo stesso pubblico ministero non ha mai esercitato azione penale in relazione ad esponenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestando l’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.
Infine, la difesa evidenzia ancora una volta l’incompatibilità COGNOME ricostruzione sto adottata dalla sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, quanto al movente, e COGNOMEa che, nella stessa sentenza di annullamento, si ritrova un possibile movente anche da parte di COGNOME, vale a dire il tentativo di COGNOME dell’area di influe del RAGIONE_SOCIALE.
Anche le vicende di potere RAGIONE_SOCIALE sul territorio di Ostia RAGIONE_SOCIALEllato dai due sodal rivali non offrono risRAGIONE_SOCIALE al COGNOME di accadimento RAGIONE_SOCIALE omicidi nè al movente, pe COGNOME individuati dai giudici del rinvio: dopo il duplice delitto, infatti, la zona COGNOME aveva perso interesse RAGIONE_SOCIALE, per diretta ammissione dei collaboratori di giustizia, e RAGIONE_SOCIALE COGNOME non aveva visto aumentare il suo dominio.
2.2. h). Il ricorso eccepisce anche l’inutilizzabilità ex art. 195, comma 4, cod. proc. COGNOME interpretato dalla sentenza COGNOME Corte costituzionale n. 305 del 2008, COGNOME
testimonianza del commissario COGNOME alla Corte d’Assise, all’udienza del 18.1.2019, nell parte in cui il teste ha riferito il contenuto COGNOME dichiarazioni di NOME COGNOME in fase di indagini nella qualità di persona informata sui fatti, COGNOME “debitore entrambi i gruppi criminali rivali e, quindi, persona al centro del movente omicidia indicato dai giudici di merito. Il teste COGNOME COGNOME avrebbe voluto sottoscrivere il ver secondo quanto riferito dal commissario COGNOME, per paura COGNOME conseguenze COGNOME sue dichiarazioni, tuttavia – evidenzia la difesa – il verbale non risulta agli atti del f informatico.
2.2.i) ed I). Il ricorrente contesta la ricostruzione COGNOME sentenze di merito circa gli di sRAGIONE_SOCIALE tra lui e COGNOMECOGNOME qualche tempo prima del duplice omicidio e fa rilevare la sentenza rescindente aveva indicato la necessità di riscontri alle dichiarazioni rela ad essi rese da COGNOMECOGNOME riscontri non ritrovabili nelle dichiarazioni di un altro teste, ev dalla sentenza di primo grado, NOME COGNOMECOGNOME che non ha saputo indicare le sue fonti e che, peraltro, ha riferito particolari incompatibili con la narrazione di NOME.
Inoltre, la difesa illustra la rilevanza e la possibile fondatezza COGNOME cd. “pista NOME COGNOME COGNOME stato indicato COGNOME concorrente nei due omicidi dal collaboratore NOME COGNOMECOGNOME che a sua volta lo aveva saputo da un altro soggetto dedito a reati n territorio di Ostia, sodale del fratello. La fonte (tale NOME COGNOMECOGNOME COGNOME aveva direttamente assistito al duplice omicidio e aveva collegato il movente al fatto ch COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME “zona RAGIONE_SOCIALE” di influenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Inoltre, COGNOME è colui il quale ha messo in atto il tentato omicidio di Galleo 26.10.2011.
La difesa si dilunga, infine, sull’ermeneutica COGNOME chiamata in correità e sulla affida COGNOME dichiarazioni di COGNOME.
2.2. m). Il ricorso evidenzia anche l’erronea prospettiva di giudizio in cui si muov sentenza impugnata, che non ha ripercorso, COGNOME avrebbe dovuto, i motivi d’appello originari, proposti avverso la decisione di condanna in primo grado, ma ha rievocato i motivi del ricorso del PG COGNOME Corte d’Appello formulati nei confronti dell’assoluzi COGNOME decisione di secondo grado oramai annullata. Di conseguenza, i motivi d’appello sono stati del tutto inesplorati e si è verificata un’omessa risposta.
2.2. n), o), p). Ripercorrendo i vari vizi motivazionali COGNOME sentenza impugna specificamente individuati nei sub-motivi precedenti, il ricorso eccepisce, altresì, an l’omessa rinnovazione COGNOME prova testimoniale di NOME COGNOME, ribadendo l’insufficienza a fondare l’accusa nei confronti di NOME COGNOME COGNOME dichiarazioni COGNOME, prive di riscontri effettivi, tantomeno individualizzanti, de relato e dal contenuto ambiguo, nonché l’errore COGNOME sentenza rescissoria, che ha eliminato dal proprio percorso motivazionale le prove raccolte nel dibattimento d’appello sfociato nell sentenza annullata dalla Prima Sezione Penale.
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Il ricorso denuncia l’incomprensibile sintassi e logica di molte COGNOME frasi cruciali motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando COGNOME per la difesa sia complicato anche solo eccepire i vizi argomentativi, data la scarsa chiarezza e confusione COGNOME ragioni poste a base COGNOME condanna dalla sentenza emessa all’esito del giudizio di rinvio. Inoltre, si segnala la falla motivazionale rappresentata dall’aver ammesso sentenza rescissoria che la decisione deriva dall’esclusione di “possibili letture alterna alla prospettazione accusatoria”.
Infine, il ricorso denuncia:
-l’illogica valorizzazione, in chiave di risRAGIONE_SOCIALE individualizzante nei confronti di COGNOME, di due episodi del 26.10.2011 e del 19.11.2011, nel primo dei quali COGNOME era finito al centro di un’aggressione e nei quali, tuttavia, era coinvolto principalmente COGNOME e mai il ricorrente;
il travisamento COGNOME testimonianza di NOME COGNOME, testimone oculare di alcun momenti del duplice omicidio in esame, il quale non ha mai affermato che gli assassini giunsero a bordo di una Opel grigia, che potrebbe condurre all’auto di proprietà del padre di NOME COGNOME, NOME COGNOME; il teste ha sempre riferito di non ricordare particolar al riguardo;
l’inspiegabile ed immotivata valenza di riscontri attribuita a quattro intercetta ambientali (indicate nel motivo secondo, alla lettera p-4);
l’assenza di riscontri alle dichiarazioni di NOME relative a quanto accaduto dopo il dupl omicidio e, in particolare, all’ausilio che avrebbe fornito NOME COGNOME alla latitanza COGNOMECOGNOME coautore materiale dell’agguato mortale;
l’irrilevanza probatoria e di risRAGIONE_SOCIALE alle dichiarazioni accusatorie di NOME d intercettazioni telefoniche che formano parte COGNOME prova.
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione d provvedimento impugnato, in relazione al capo h) ed all’accusa di cessione illecita di stupefacenti: mancano i riscontri alle dichiarazioni accusatorie di NOME COGNOME, chiamante in reità ex art. 210 cod. proc. pen.
La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso (AVV_NOTAIO) ha depositato memorie ex art. 611 cod. proc. pen., con le quali si riepilogano i mol profili di censura (AVV_NOTAIO).
4.1. Anche il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente al terzo motivo, mentre deve essere rigettato nel resto.
Il primo dei due argomenti di censura agitati dalla difesa del ricorrente, afferente difetto di motivazione COGNOME ordinanze con cui sono stati rigettate le richieste rinnovazione istruttoria (ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.) specificamente, COGNOME prova dichiarativa decisiva (ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.), è privo di pregio e disallineato rispetto agli orientamenti d giurisprudenza di legittimità relativi al tema.
2.1. Anzitutto, devono essere esaminati i due punti di critica difensiva riferiti orientamenti interpretativi applicabili alla dinamica dell’istruttoria dibattime nell’ambito del giudizio di rinvio.
Sono infondate le obiezioni che sono state mosse all’orientamento, incontrastato nella giurisprudenza di legittimità, che ritiene non sussista l’obbligo di rinnovazione COGNOME pro dichiarativa decisiva, previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., quando, nel giudizio di rinvio – esattamente COGNOME nel caso oggi sottoposto al Collegio – si pervenga ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunciata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, poiché, in tal caso, si configura un’ipotesi di “doppia pronuncia conforme” che salda la condanna all’esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280671).
Seguendo il ragionamento COGNOME citata sentenza COGNOME, ciò che conta, infatti, è il rapporto progressivo e “verticale” tra le decisioni che chiudono le diverse fasi del giudiz in primo e secondo grado, mentre non rileva la differenza di soluzione cui giungano – in un rapporto “orizzontale” – il giudice d’appello COGNOME sentenza annullata e il giud d’appello che, in seguito all’annullamento con rinvio, modifichi la precedente decisione d secondo grado. A prescindere dalla considerazione rilevante che una sentenza, quando annullata da questa Corte, risulta comunque “eliminata” dalla sequenza processuale proprio per effetto COGNOME sentenza rescindente COGNOME Cassazione.
I due termini di comparazione per la verifica COGNOME sussistenza o meno di un’ipotesi di ribaltamento COGNOME sentenza sono costituiti, dunque, dalla sentenza di primo grado e da quella d’appello emessa all’esito del giudizio di rinvio, poiché quella annullata, propri virtù dell’annullamento, non ha più valore di statuizione attuale. Non assume alcun rilievo, dunque, che la nuova decisione d’appello – di condanna – si ponga in contrasto con la precedente decisione d’appello assolutoria, peraltro oramai annullata.
Ciò che deve essere considerato, per stabilire se vi sia stato o non “overturning”, è l natura COGNOME sentenza d’appello emessa all’esito del rinvio rispetto alla statuizione de pronuncia di primo grado: nel caso di specie, si tratta di due decisioni di condanna, sicch non ci si trova dinanzi ad un fenomeno di ribaltamento.
Tali conclusioni ermeneutiche non determinano frizioni con i principi costituzionali di c agli artt. 2, 3, 27, comma 2, 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 6, par. 2 e 3, le Convenzione EDU, COGNOME è stato affermato dalla richiamata giurisprudenza, per l’evidente diversità COGNOME situazioni giuridiche proposte COGNOME irragionevolmente destinatarie di differenti discipline (cfr. ancora la sentenza Sez. 5, n. 6552 del 2021).
In senso conforme alla soluzione qui preferita, ancorchè con diverse argomentazioni, si è espressa anche la sentenza Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745.
Egualmente infondato è, poi, l’ulteriore argomento che punta a rivedere un consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui il giudice del rinvio, investito processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l’istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta.
Ed infatti, i poteri del giudice d’appello investito del giudizio di rinvio sono identici che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporr l’assunzione COGNOME prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini de decisione, così COGNOME previsto dall’art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secon quanto statuito dall’art. 627, comma 2, cod. proc. pen. (tra le tante, Sez. 1, n. 126 del 3/12/2019, dep. 2020, Belcastro, Rv. 278703; Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, Ottino, 280428).
2.2. Superate le obiezioni di ordine interpretativo e preliminare, relative ai poteri o do istruttori del giudice del rinvio, l’analisi COGNOME parte del motivo di ricorso ded censurare le motivazioni COGNOME ordinanze con le quali è stata rigettata la richiesta rinnovazione istruttoria COGNOME prova dichiarativa conduce nuovamente a concludere per l’infondatezza COGNOME ragioni difensive.
Il tema dell’insufficienza motivazionale del provvedimento del giudice d’appello con cu sono state rigettate le richieste di rinnovazione istruttoria formulate dalla difesa essere inquadrato nel COGNOME RAGIONE_SOCIALE orientamenti di legittimità espressi in materia orientamenti che, anche in questo caso, si rivelano incontrastati oltre che particolarmente solidi, perché costantemente affermati nel corso RAGIONE_SOCIALE anni.
Appare prioritario ricordare che il giudice d’appello ha l’obbligo di motiv espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare l responsabilità dell’imputato, COGNOME accade quando si sia in presenza di un quadro
probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 1184 del 3/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275114; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259893; Sez. 4, n. 47095 del 2/12/2009, COGNOME, Rv. 245996; vedi anche Sez. 6, n. 40496 del 21/5/2009, Messina, Rv. 245009). Sotto diverso e concorrente profilo, il sindacato che il giudice di legittimità può eserc in relazione alla correttezza COGNOME motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d’appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, non può mai esser svolto sulla concreta rilevanza dell’atto o COGNOME testimonianza da acquisire, me dev esaurirsi nell’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (tra le alt cfr. Sez. 3, n. 7680 del 13/1/2017, COGNOME, Rv. 269373; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203764).
Poste le basi logico-interpretative utili a risolvere i motivi formulati dal ricorrente appaiono inammissibili, perché dimenticano che è corretto anche rigettare implicitamente la richiesta di rinnovazione istruttoria se, dalla sentenza impugnata, sia chiaramen evincibile un affidabile e completo quadro di prova nei confronti dell’imputato.
E questo è ciò che appare dalla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE eventi che ha prospettato la Corte d’Appello nella sentenza rescissoria, sicchè contestare semplicemente la motivazione COGNOME ordinanze di rigetto ex art. 603 cod. proc. pen. non è sufficiente a rendere specifica la censura, in quanto, parallelamente, si sarebbero dovuti esporre – e ciò non si è fatt – i punti COGNOME sentenza impugnata che, per effetto COGNOME lamentata carenza istruttoria rivelano incoerenti o manifestamente illogici o sensibilmente carenti sotto il pro dell’affidabilità COGNOME prova relativa all’affermazione di colpevolezza.
Inoltre, la difesa ha tentato di rappresentare COGNOME indispensabili le testimonianz omesse, in una visione di parte e rivalutativa del tessuto probatorio, così tentando portare il Collegio a sindacare COGNOME concreta rilevanza dell’atto o COGNOME testimonianza acquisire, secondo una valutazione di merito che è estranea al giudizio di legittimità.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché formulato secondo direttrici censura anch’esse non ricomprendibili nell’orizzonte cognitivo COGNOME Corte di cassazione, a dispetto COGNOME sua evidente lunghezza e COGNOME sua minuziosa composizione secondo molteplici punti di criticità opposti alla motivazione del provvedimento impugnato.
Si tratta di caratteri dell’atto di impugnazione che il Collegio ha inteso comunque lasc trasparire in sentenza, mediante una puntuale esposizione, nel “ritenuto in fatto”, del molteplici argomentazioni svolte dalla difesa, affinchè se ne possa apprezzare la consistenza e la considerazione in sede di legittimità e, d’altra parte, se ne possa valut l’inammissibilità di fondo.
In più, la gran parte COGNOME ragioni esposte sono anche manifestamente infondate.
Quanto alla prima ragione di inammissibilità, COGNOME noto, nel giudizio di cassazione, sono precluse la rilettura RAGIONE_SOCIALE elementi di fatto posti a fondamento COGNOME decisione impugnat e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente COGNOME maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacit esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, a meno che non si rive fattori di manifesta illogicità COGNOME motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tr più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Il ricorso, nell’ambito del secondo motivo, procede costantemente a riscrivere gli approdi processuali dei giudici di merito, contestando le soluzioni adottate nella sentenz rescissoria soltanto apparentemente, mentre il fil rouge che unisce i passaggi del complesso, articolato motivo difensivo è soltanto quello di “riscrivere” il significato prove, per costruire una storia alternativa e più favorevole al ricorrente o, quantomeno per instillare il dubbio ragionevole che un’altra versione dell’accaduto sia possibile.
Si tratta di un procedimento logico-induttivo non consentito, poiché la difesa utilizza monte e a valle di ciascuno dei punti di censura, una tecnica di riscrittura del precipit COGNOME prove che è inammissibile, cui aggiunge, in ultima analisi, genericamente anche se indulgendo nella critica, l’assoluta inidoneità COGNOME tecnica motivazionale del giud d’appello e l’incapacità lessicale di rendere comprensibile il suo percorso argomentativo. Ebbene, sotto tale secondo aspetto (contestato ai punti n, o, p del motivo di ricorso) è opportuno chiarire che non spetta alla Corte di cassazione formulare giudizi “estetici sulla capacità più o meno efficace ed armoniosa, da parte del giudice di merito, di tradurre in motivazione le sedimentazioni processuali, poiché l’oggetto del sindacato di legittimità è il confronto con la sostanza COGNOME affermazioni contenute nel provvedimento impugnato, a prescindere dall’osservazione che esso avrebbe potuto meglio essere scritto dal punto di vista sintattico, lessicale o logico, e sempre che non si evidenzino di illogicità macroscopici o manifesti.
Nel caso di specie, nonostante una prosa ed un’esposizione, effettivamente, poco piane e nonostante una modalità di esposizione COGNOME proprie argomentazioni poco consueta nel giudizio di rinvio (mediante contrapposizione con la decisione già annullata), tuttav la sentenza d’appello riesce a centrare i punti necessari all’affermazione di colpevolezza secondo le linee guida tracciate nel giudizio di rinvio: sono stati indicati i riscontri r per ricollegare il delitto al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME ed alla volontà egemonica del loro verti RAGIONE_SOCIALE, rappresentato dal ricorrente.
Del resto, già la Prima Sezione Penale aveva puntualizzato, in funzione del disposto annullamento, la “dequotazione” del quadro indiziario operata nella sentenza poi annullata, riguardo alle attività di NOME COGNOME che potevano essere collegate al duplice omicidio ed aveva valorizzato la motivazione del provvedimento di condanna
emesso in primo grado, provvedimento che, all’esito del rinnovato giudizio d’appello, assume la forza persuasiva rafforzata dalla conforme sentenza di condanna di secondo grado che è seguita all’annullamento da parte di questa Corte regolatrice.
La sentenza rescissoria ha operato nel solco COGNOME indicazioni di quella rescindente inserendo nella piattaforma di prova le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME relative al contegno serbato dal ricorrente (lo “zio NOME“) nella fase deliberativ dell’azione omicidiaria, abbinandole al complesso RAGIONE_SOCIALE indizi a suo carico, sintetizza nelle pagine da 19 e ss. COGNOME decisione impugnata.
Le obiezioni COGNOME difesa relative al travisamento, da parte dei giudici del secon giudizio d’appello, COGNOME dichiarazioni eteroaccusatorie di NOME COGNOME nei confronti d ricorrente (sia di quelle relative al mandato omicidiario sia di quelle afferenti all’epi del tentato omicidio di COGNOME, avvenuto il 26.10.2011, che ha fatto da preludio ai deli oggi in esame, nonché ai tentativi di mediazione tra i due gruppi criminali, rivali anc nello spartirsi la primazia del credito rispetto al comune debitore NOME) sono assertiv rivalutative e manifestamente infondate poichè confondono la sintesi con la carenza travisante di motivazione.
In ultima analisi, emerge dalle due sentenze di merito, tra loro conformi (ed in particola dalla lucida ricostruzione COGNOME decisione di primo grado: pagine da 138 e ss.), che duplice omicidio di cui ai capi B e C dell’imputazione, commesso il 22 novembre 2011, è stato organizzato e voluto dal vertice del RAGIONE_SOCIALE, operante su Ostia, e, in particolare dal ricorrente, leader del RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto accertato definitivamente dalla stessa sentenza di annullamento che, nella parte relativa alla condanna per il delitto d associazione mafiosa a suo carico ed il suo ruolo direttivo, è passata in giudicato.
Il duplice omicidio si è inserito in un COGNOME di problematica, ostile e violenta convive tra gruppi criminali che si dividevano le attività illecite sul territorio di Ostia, in pa il RAGIONE_SOCIALE deRAGIONE_SOCIALEnato dei “Baficchi” – capeggiato da NOME COGNOME, coadiuvato dall’altra vittima NOME COGNOME, suo braccio destro – e quello diretto da NOME COGNOME, COGNOME “NOME” o “NOME“, e dalla RAGIONE_SOCIALE di questi.
Soprattutto, la gestione del traffico di stupefacenti è apparsa COGNOME la causale ultima che ha scatenato il duplice delitto: un compratore locale, NOME COGNOME, aveva debiti contratti con entrambi i gruppi per l’acquisto di partite di droga e i due sodalizi erano entrati in conflitto riguardo a quale dei due avrebbe dovuto essere pagato per primo. Su tale movente le dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia sono be tre (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), sostanzialmente prive di significati iati (cfr. le pagg. 141 e ss. COGNOME sentenza di primo grado, in particolare), mentre ulteriore risRAGIONE_SOCIALE deriva da una conversazione intercettata tra un esponente COGNOME criminalità romana vicino alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME e la moglie e le figlie, nel corso COGNOME q si g l à atto del clima di dissidi lacerante in cui versavano i rapporti tra i due sodalizi r
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tanto da richiedere una riunione pacificatrice – precedente al duplice omicidio – e necessità di girare costantemente armati da parte RAGIONE_SOCIALE esponenti dei gruppi (si veda i sequestro di un’arma in possesso di NOME COGNOME il 19.11.2011 e la sua condanna per tale reato).
Due episodi, in particolare, hanno fatto da preludio all’epilogo omicidiario e dimostran al tempo stesso, secondo le sentenze di merito, la fondatezza del movente del delitto, per COGNOME indicato dai giudici di merito:
-il tentato omicidio di NOME COGNOME, il 26 ottobre 2011, perpetrato da due uomi vicini al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME – NOME COGNOME e NOME COGNOME – emerso dai racconti dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, ma anche di NOME COGNOME riscontrati a) dall’intervento COGNOME polizia giudiziaria, chiamata per l’esplosione d d’arma da fuoco e che ha potuto rilevare le tracce RAGIONE_SOCIALE spari; b) dagli esiti d geolocalizzazione investigativa dei protagonisti, compreso COGNOME, e dei tabulati telefonici, dai quali risulta il circuito informativo interno al RAGIONE_SOCIALE, che conduce dirett al ricorrente, più volte contattato da COGNOME COGNOME COGNOME temporale del tentato omicidi non andato a bersaglio; c) dalle conversazioni intercettate e riportate nelle sentenze n passaggi più significativi, nel corso COGNOME quali la ex convivente COGNOME vittima NOME COGNOME COGNOMENOME COGNOMECOGNOME i fatti più importanti che hanno aperto la sce all’omicidio;
-la pesante lite avvenuta qualche giorno prima del duplice delitto tra il ricorren NOME COGNOME, durante la quale, coinvolti anche NOME e NOME COGNOME, evidentemente, il crescente astio reciproco aveva raggiunto picchi talmente elevati da esplodere nella decisione omicidiaria di poco successiva.
La ricostruzione COGNOME sentenze di merito è coerente nel senso ora sintetizzato (cfr. anch le pagine da 20 in poi COGNOME decisione d’appello) e, oltre ai riscontri più important richiamati, le sentenze sono tratteggiate con ulteriori riferimenti utili a fornire ri alla versione dei dichiaranti ed alla complessiva ricostruzione COGNOME vicenda offerta.
In particolare, tra questi, il più rilevante è senza dubbio quello rappresentato d accadimenti successivi al delitto, con la copertura COGNOME “fuga” di uno RAGIONE_SOCIALE esecuto materiali del duplice delitto – NOME – all’estero, destinatario d danaro da parte di NOME COGNOME, che, secondo la logica ricostruzione COGNOME sentenze di merito, COGNOME impedire che tornasse e, magari, collaborasse con l’autorità giudiziaria.
A risRAGIONE_SOCIALE di quanto ha dichiarato NOME sul punto, vi sono una serie di conversazioni telefoniche (frenetiche le definisce la sentenza di primo grado), che vedono protagonista esponenti del RAGIONE_SOCIALE e persone vicine al fuggitivo, tra tutte, fratello. In una di esse (del 28.2.2012), si evince la presenza diretta del ricorrent posto di lavoro del fratello di NOME COGNOME, utilizzato COGNOME intermediario per farg giungere l’intenzione del RAGIONE_SOCIALE di volerlo fuori dall’Italia.
3.1. Tanto premesso, appare evidente che tutte le obiezioni difensive contenute nel lungo, secondo motivo di ricorso sono destinate ad infrangersi RAGIONE_SOCIALE una valutazione di manifesta infondatezza e, nella gran parte, risultano anche formulate in modo inammissibilmente rivalutativo.
Volendo tracciare o puntualizzare alcuni (ulteriori) passaggi del motivo di ricorso, de evidenziarsi che:
-la sentenza rescindente, a dispetto di quanto afferma il ricorso, riconosce la sussistenz COGNOME matrice mafiosa del duplice omicidio costituita dalla volontà egemonica, utile rafforzare il predominio del RAGIONE_SOCIALE sul territorio; tra gli indicatori di “mafiosit resto, vi è, anzitutto, la capacità intimidatoria, con la rappresentaz macroscopicamente visibile COGNOME forza del RAGIONE_SOCIALE costituita proprio dalla capacità realizzare un duplice omicidio in un’ottica di autoaffermazione di potere.
Su tale matrice mafiosa del duplice omicidio, pacificamente evincibile dalla sentenza rescindente, si è, dunque, formato il giudicato, in un’ottica progressiva collega all’annullamento solo parziale di altre, diverse porzioni COGNOME decisione impugnata.
Invero, il principio di diritto “centrale” nella definizione RAGIONE_SOCIALE effetti del progressivo rinviene la propria ratio nella specialità COGNOME forza precettiva dell’art. 624, comma 1, cod. proc. pen., che riconosce l’autorità del giudicato sia ai capi che ai pun COGNOME sentenza nella specifica situazione dell’annullamento parziale e detta un regolamentazione particolare, attinente ai limiti obiettivi del giudizio di r connaturata alle peculiarità COGNOME sentenze COGNOME Corte di cassazione e alla intrinsec irrevocabilità COGNOME statuizioni dell’organo posto al vertice del sistema COGNOME impugnaz (cfr. Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261; Sez. U, n. 1 de 19/1/2000, COGNOME, Rv. 216239, in motivazione).
Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, NOME, Rv. 186164 ha messo in luce il carattere dinamico del giudicato progressivo, sensibile allo sviluppo del rapporto processuale, posto che un giudizio si esaurisce con la stessa simmetrica progressività con la quale s riduce il suo oggetto, potendo ciò accadere sia quando nel processo confluiscono più azioni penali, suscettibili di autonoma decisione, sia quando il procedimento riguarda u solo reato attribuito a un solo soggetto.
Il giudicato progressivo può, quindi, riguardare sia le ipotesi in cui la pronunc annullamento ha ad oggetto uno o più capi d’imputazione, sia l’ipotesi in cui la stess decisione interviene in relazione ad uno o più punti concernenti una singola accusa, perché sia nell’uno che nell’altro caso l’irrevocabilità COGNOME decisione rappresenta l’ef conseguente all’esaurimento del giudizio.
Sottolinea ancora la sentenza Sez. U NOME che l’art. 624 cod. proc. pen. consente l’impugnabilità COGNOME pronuncia del giudice di rinvio soltanto in relazione ai punti decisi dalla Cassazione, sicché i limiti oggettivi del giudizio di rinvio «sono diret
ineludibile conseguenza dell’irrevocabilità COGNOME pronuncia COGNOME Corte di cassazione i relazione a tutte le parti diverse da quelle annullate ed a queste non necessariamente connesse». Dunque, l’art. 624 cod. proc. pen. e il complessivo COGNOME normativo di riferimento conducono la sentenza NOME a ribadire che l’autorità di cosa giudicata va riconosciuta anche ai “punti” non oggetto di annullamento (e non è limitata ai soli “cap COGNOME sentenza dal sistema processuale);
-la posizione di vertice del ricorrente all’interno del RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE mafios cui orizzonte egemonico è maturata la decisione omicidiaria, può essere considerata un risRAGIONE_SOCIALE, trattandosi di un elemento indiziario rilevante ancorchè non di una prova decisiva autosufficiente COGNOME partecipazione ai reati fine del RAGIONE_SOCIALE crimina organizzato.
Ovviamente, va esclusa qualsiasi logica di responsabilità da posizione, ma, nel caso di specie, le sentenze di merito hanno soltanto collegato fatti ed elementi indiziari ad u accertamento giuridico relativo alla posizione verticistica nel RAGIONE_SOCIALE ch da tempo, possiede il ricorrente.
Peraltro, nella dinamica COGNOME vicende COGNOME criminalità romana operante su Ostia, il deli di NOME COGNOME e del suo “braccio destro” può ritenersi senza dubbio uno di quegli omicidi eccellenti, per i quali la giurisprudenza di legittimità ammette una valen indiziaria nel ricondurli, in determinati contesti criminali, necessariamente alla volo COGNOME figure apicali di un’organizzazione mafiosa (cfr. in tema, Sez. 6, n. 30402 d 20/4/2010, Emmanuello, Rv. 248022; Sez. 6, n. 6221 del 20/4/2005, COGNOME, Rv. 233086), rendendoli, dunque, sintomatici COGNOME condivisione dei vertici associativi.
Quanto alla tenuta COGNOME sentenza impugnata rispetto alle obiezioni relative ai riscont necessari a corroborare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il Collegio ramme che una formidabile valenza individualizzante possono avere causale e movente del delitto, ancorchè non costituiscano prove autosufficienti (cfr., tra le molte confo massimate, Sez. 1, n. 31205 del 23/10/2020, Fortuna, Rv. 279790).
Riscontri individualizzanti che, nel caso di specie, sono stati enucleati nel rispetto d caratteristiche che la giurisprudenza di legittimità richiede per la loro val individualizzante (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 45733 del 11/7/2018, P., Rv. 274151; Se 5, n. 32020 del 16/3/2018, COGNOME, Rv. 273572).
Si deve tener conto, inoltre, ad ulteriore riprova COGNOME manifesta infondatezza del eccezioni relative al carattere “de relato” COGNOME dichiarazioni di NOME COGNOME, che le eccezioni difensive al riguardo non si confrontano con la giurisprudenza di legittimità che, con acut modulazione interpretativa, ha evidenziato COGNOME, in tema di associazione mafiosa, i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei alla consorteria, espressione di patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all’interno COGNOME stessa informazioni e di notizie relative a fatti di interesse comune RAGIONE_SOCIALE associati, non s
assimilabili a pure e semplici dichiarazioni “de relato” (Sez. 1, n. 28239 del 20/2/2018 Micieli, Rv. 273344; Sez. 1, n. 23242 del 6/5/2010, Ribisi, Rv. 247585). La loro valenza può essere modulata, pertanto, di volta in volta, nel COGNOME da analizzare. E non vi è dubbio che, nel caso del dichiarante principale del processo, COGNOME, questi fosse un soggetto assolutamente inserito nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME e consapevole pienamente e quotidianamente COGNOME dinamiche e COGNOME vicende criminali che attraversavano il RAGIONE_SOCIALE. 3.2. Ulteriori aspetti sui quali è opportuno spendere qualche altra considerazione, utile fondare l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame, sono i seguenti:
-la sentenza impugnata, COGNOME si è già in parte anticipato, pur se non ha ripercorso ordinatamente ed esplicitamente i motivi d’appello originari, proposti avverso la decisione di condanna in primo grado, vi ha senza dubbio fornito adeguata risposta, attraverso una ricostruzione incompatibile con le obiezioni difensive e dotata di efficac logico-giuridica;
-la “pista alternativa” per individuare gli autori dell’omicidio, proposta in più punti difesa e incentrata su un possibile protagonismo RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, è frutto di un’ipotesi che non appartiene certo a quelle idonee a configurare un ragionevole dubbio rispetto alla solida rappresentazione COGNOME due sentenze conformi di merito: si tratta difatti, di una congettura neppure plausibile, visto il ruolo subalterno agli COGNOME rives da COGNOME;
-le osservazioni riferite alla causale del delitto e collegate alla supremazia per le “pia di spaccio” sono incoerenti e generiche rispetto alla più complessa matrice del duplice omicidio individuata dalle sentenze di merito, costituita da un insieme di ragion egemoniche criminali e di fattori scatenanti occasionali, quali la rivalità tra i due sod criminali per la primazia del debito per una partita di droga;
-è inammissibile perché generica l’eccezione sull’inutilizzabilità COGNOME dichiarazi testimoniali del commissario COGNOMECOGNOME nella parte in cui riferiscono il raccont NOME COGNOMECOGNOME che in primo grado ha deposto negando quanto riferito in fase di indagini circa il debito che aveva con entrambi i gruppi dei COGNOME e RAGIONE_SOCIALE COGNOME per l’acquisto di quantitativi di droga. A prescindere, infatti, dalla circostanza che il te polizia giudiziaria ha testimoniato solo sulle investigazioni svolte, facendo cenno al dichiarazioni di NOME solo in funzione COGNOME completa relazione, la difesa dimentica che l individuazione COGNOME causale prossima dell’omicidio in una questione di crediti per l compravendita di stupefacenti è tratta, nelle sentenze di merito, dalle dichiarazioni de collaboratori COGNOME e COGNOME, nonchè da alcune conversazioni intercettate; a tali elementi offrono risRAGIONE_SOCIALE dalle lesioni riportate proprio da NOME nell’ottobre 20 compatibili con una violenta aggressione e attestate dal referto di pronto soccorso i giorno precedente al tentato omicidio del 26.10.2011 (cfr. pag. 141 COGNOME sentenza di primo grado).
La giurisprudenza di questa Corte regolatrice costantemente afferma che è onere dela parte che eccepisce l’inutilizzabilità chiarire l’incidenza sul complessivo compend indiziario COGNOME prova che si ipotizza inutilizzabile, per poterne inferire la dec sull’affermazione di colpevolezza (Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, COGNOME, Rv. 243416; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123).
4. Il terzo motivo di ricorso, infine, è fondato.
La Prima Sezione Penale aveva chiesto di colmare le lacune motivazionali riferite ai riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME utilizzate per attribuire al ricorrente la contestazione del capo H (un episodio di conco nel reato di detenzione illecita aggravata, ai sensi dell’art. 416-bis.1 di sost stupefacenti del tipo hashish, nell’ordine di oltre 3 chili di droga).
Ed invece, persiste il vizio di motivazione quanto alla mancata indicazione dei riscon individualizzanti, tanto più necessari in quanto il reato contestato non è tra q sicuramente autoevidenti di un’affermazione egemonica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in cui l’imputato rivesta il ruolo di vertice, sicchè non varranno le osservazioni giurisprudenziali già sv in precedenza rispetto a tale tipologia di reati nati in COGNOME di criminalità organi Nella specie, il giudice del rinvio si è limitato ad enunciare elementi di conferma d sussistenza dell’ipotesi delittuosa aventi natura oggettiva (il sequestro COGNOME sosta stupefacente; il referto sul pestaggio subito da NOME COGNOME, “colpevole” di vol inserirsi sulla piazza di narcotraffico RAGIONE_SOCIALE COGNOME e, per questo, punito con un’azi dimostrativa che prevedeva l’acquisto COGNOME droga con la volontà di non pagarla e l’aggressione fisica ritorsiva).
Nulla si è enunciato per riscontrare individualizzandola la chiamata in correità di NOME nei riguardi di NOME COGNOME.
L’unico, inadeguato argomento motivazionale si ritrova nell’affermazione che il ricorrent non ha “offerto alcuna prospettazione alternativa a lui favorevole”, ragione motivazional sulla cui incoerenza con il principio COGNOME presunzione di innocenza non c’è bisogno d spendere parole ulteriori, così COGNOME sulla sua incapacità di corrispondere al vincolo rinvio.
Si rammenta che un risRAGIONE_SOCIALE, per essere individualizzante, COGNOME già richiamato in precedenza mediante il riferimento ad alcune COGNOME sentenze più importanti sul tema, deve essere costituito da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente; quindi, può trattarsi anche di altre chiama in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare.
La valenza individualizzante non consiste semplicemente nell’oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla pers
del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell’attribuzione a quest’ultimo del reato contestato (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 45733 del 11/7/2018, P. Rv. 274151) anche se non deve essere inteso COGNOME necessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo riguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità COGNOME dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare (Sez 32020 del 16/3/2018, COGNOME, Rv. 273572).
I riscontri estrinseci individualizzanti, ancorchè ovviamente non debbano essere autosufficienti COGNOME le prove vere e proprie (cfr. Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo Rv. 2606007, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autoRAGIONE_SOCIALEa rispetto a quella indiziaria in relazione a riconducibilità del reato ad un determinato imputato (Sez. 1, n. 34712 del 2/2/2016, Ausilio, Rv. 267528). La sentenza n. 34712 del 2016 cit., ad esempio, ha ritenuto idonea ad integrare risRAGIONE_SOCIALE individualizzante, in difetto di possibili spiegazioni alterna l’assenza di contatti telefonici tra chiamante e chiamato in correità, sia perchè accerta – in linea con quanto riferito dal collaborante in ordine al previo accordo fra i due – p solo periodo immediatamente precedente e successivo al delitto oggetto COGNOME dichiarazioni accusatorie, sia perchè inserita in un COGNOME relazionale connotato, a contrario, da assidui contatti tra gli stessi soggetti e dalla loro accertata colleg RAGIONE_SOCIALE. La casistica, evidentemente, può essere varia e va calibrata rispetto all fattispecie concreta.
5. Le argomentazioni sin qui esposte determinano, dunque, l’annullamento COGNOME sentenza impugnata limitatamente al capo h), con necessità di rinvio per nuovo esame ad altra Sezione COGNOME Corte di Assise di Appello di Roma.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
5.1. Il ricorrente deve essere condannato, inoltre, alla rifusione COGNOME spese rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Lazio, che liquida in complessivi euro 3642,00, oltre accessori di legge; dalla parte civile Roma Capitale che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge; dalla part civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 4145,00, oltre accessori di legge; dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessiv euro 3642,00, oltre accessori di legge.
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annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo H) e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione COGNOME Corte di Assise di Appello di Roma; rigetta nel resto il ricorso.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione COGNOME spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Lazio, che liquida in complessivi euro 3642,00, oltre accessori di legge; dalla parte civile Roma Capitale che liquida i complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge; dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, che liquida complessivi euro 4145,00, oltre accessori di legge; dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3642,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 2 maggio 2024.