Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42853 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42853 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore AVV_NOTAIO il quale ha chiesto l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 22 novembre 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 3-11-2022, rideterminava la pena inflitta COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine ai delitti di concorso in estorsione aggrava agli stessi rispettivamente ascritti ad anni 7 di reclusione ed C 2000 di multa per il primo e anni 5, mesi 5, giorni 10 ed C 1600 di multa per il secondo, confermando la condanna alle pene di legge nei confronti di COGNOME NOME ritenuto responsabile del delitto di detenzione aggrav di arma.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati AVV_NOTAIO; nell’interesse del COGNOME deduceva violazione dell’art. 606 lett. cod.proc.pen., carenza di motivazione in ordine alle circostanze aggravanti del metodo mafioso e delle più persone riunite. Nell’interesse del COGNOME lamentava vizio di motivazione in ord all’errato calcolo della pena posto che, a seguito della concessione delle attenuanti generiche, corte di appello avrebbe dovuto ridurre la pena a seguito dell’aumento per la ritenuta aggravante speciale.
2.1 Nell’interesse del COGNOME si deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
violazione di legge ex art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. per errata applicazione delle norme processuali penali e difetto di motivazione quanto alla valutazione di attendibilità collaboratore COGNOME ed alla ritenuta esistenza di riscontri esterni, che, invece, erano inesis ovvero frutto di travisamenti; al proposito venivano criticate le conversazioni dalle quali il co di appello aveva ricavato l’esistenza dei riscontri, confutandole singolarmente, segnalat l’assenza di servizi di osservazione in occasione della presunta consegna dell’arma o del ritir della stessa nonché la presenza di altro soggetto coinvolto nei medesimi traffici illeciti, COGNOMECOGNOME nello stesso stabile del COGNOME ove il COGNOME COGNOME era recato;
violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per mancata correlazione tra accusa e sentenza
violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416 bisl cod.pen. in assenza di qualsiasi dimostrazione d consapevolezza del COGNOME di agevolare il clan, essendo emersi solo rapporti di conoscenza tra il ricorrente con COGNOME e COGNOME;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla determinazione della pena pos che, rispondendo il COGNOME del delitto di cui all’art. 10 L.479/1974, detenzione di arma comu da sparo, la sanzione andava ridotta di un terzo e stabilita nella forbice edittale compresa mesi 8 ed anni 5 e mesi 5 che doveva fare ritenere errata la determinazione in anni 3 di reclusione;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. e violazione dell’art. 63 cod.pen. post a seguito del bilanciamento in termini di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiv l’aumento per l’aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. non poteva essere superiore ad un terzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi avanzati nell’interesse del COGNOME sono manifestamente infondati ed il ricor deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, va ricordato come la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione solta di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distint autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 46150 del
15/10/2021, Rv. 282413 – 01). Ne consegue affermarsi che a seguito della rinuncia a tutti i motivi in punto responsabilità, come affermato nello stesso ricorso e ricavabile dalla sentenz alcun obbligo aveva la corte di appello nel dovere motivare la presenza delle circostanze.
Anche il ricorso del COGNOME, che pur lamentando difetto di motivazione rappresenta in realtà una violazione di legge nella determinazione della pena, è manifestamente infondato; la corte di appello, con il calcolo esposto a pagina 11 della motivazione di secondo grado, ha dapprima, effettuato il bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti del second comma dell’art. 629 cod.pen. e la recidiva e, poi, sulla pena base di anni 5 di reclusione ed 1000 di multa, operato l’aumento per l’aggravante speciale di cui all’art. 416 bisl cod.pen.. T calcolo si profila corretto alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui le circo attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggr dalla circostanza “privilegiata”, senza tener conto delle stesse (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021 Rv. 282096 – 01 imp. Cena). Il principio risulta anche più recentemente ribadito da quell pronuncia secondo cui le attenuanti che concorrono sia con aggravanti soggette a giudizio di comparazione che con un’aggravante che non lo consente in modo assoluto (circostanza “privilegiata” o a blindatura forte) devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, o questo si concluda con valutazione di equivalenza, trova applicazione la pena comminata per il reato aggravato dalla circostanza “privilegiata” (Sez. 2, n. 14655 del 07/03/2024, Rv. 286212 01).
Corretta appare pertanto la valutazione della corte di appello che, dopo avere effettuat il bilanciamento nei termini dell’equivalenza, aumentava la pena per l’aggravante rafforzata d cui all’art. 416 bis1 cod.pen..
2.1 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. pr pen., la condanna dei ricorrenti COGNOME e COGNOME al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
Il primo motivo del ricorso COGNOME è fondato. Deve innanzi tutto evidenziarsi come ragionamento probatorio posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità dai giudici di primo e secondo grado sia parzialmente differente; ed invero, il tribunale, nelle osservazio svolte alle pagine 26 e seguenti della pronuncia di primo grado, evidenziava come l’affermazione di responsabilità trovasse fondamento nella stessa lettura delle conversazioni intercettate dal quali risultava emergere che COGNOME e COGNOME dopo avere prelevato una arma, definita nelle stesse interlocuzioni con l’appellativo “chiattona”, procedevano prima alla consegna della stessa in un’abitazione individuata in quella del COGNOME e, successivamente, al suo ritiro. Tutt come segnalato già nei motivi di appello, benchè a pagina 36 della sentenza del tribunale
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l’oggetto identificato con l’appellativo “chiattona” fosse stato individuato in ” una pistola tiratore più grande”, nelle pagine successive si attribuiva al COGNOME la responsabilità p detenzione illecita di un’arma diversa e cioè un fucile a pompa.
3.1 Chiamato a risolvere tale dubbio, oltre ad altre doglianze esposte nei motivi d appello, il giudice di secondo grado mutava la valutazione complessiva del materiale probatorio ritenendo che, a fondamento dell’affermazione di responsabilità, dovessero porsi quale elemento principale non il contenuto delle intercettazioni bensì le dichiarazioni accusatorie collaboratore di giustizia COGNOME, dovendo le risultanze delle intercettazioni valere soltanto riscontri esterni individualizzanti. Inoltre, lo stesso giudice di appello, a pagina motivazione, escludeva rilevanza ad una circostanza pure sottolineata dal giudice di prime cure, individuata dal passaggio dell’autovettura del collaboratore presso l’abitazione del COGNOME rilevata dal sistema GPS il 26 marzo 2018 posto che, tale dato, confliggeva con quella ricostruzione dei fatti secondo la quale il fucile sarebbe stato consegnato e prelevato sempr utilizzando una diversa autovettura, una Lancia Y10, in uso al venditore dell’arma. Nella ricostruzione del secondo giudice, pertanto, le intercettazioni unite ai dati del sistema G perdevano il carattere probatorio loro attribuito dalla pronuncia del tribunale, finendo per ess valorizzate quali semplici elementi di riscontro, alla dichiarazione accusatoria del collaborato
3.2 Sul punto però i motivi di ricorso che contestano l’esistenza di adeguati riscontri tipo individualizzante alla chiamata del COGNOME paiono fondati; ed invero, nel caso in esame riscontri evidenziati dal giudice di appello a pagina 6 e seguenti della sentenza impugnat appaiono privi del valore individualizzante risolvendosi nella valutazione di alcune conversazio che vedono autore sempre lo stesso COGNOME, e cioè il medesimo collaboratore di giustizia poi chiamante in correità, e dalle quali può desumersi che lo stesso, anche dopo avere interloquito con il COGNOME, avesse intenzione di recarsi presso un soggetto denominato “parente” presso il quale doveva svolgere un innominato “servizio”.
Manca però qualsiasi coinvolgimento diretto del COGNOME nelle predette conversazioni e nei fatti e qualsiasi elemento che, quantomeno allo stato, ricolleghi il predetto ricorrente detenzione di quell’arma che gli sarebbe stata consegnata da COGNOME anche nell’interesse dei COGNOME.
Invero, nella autonoma valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di appello in senso parzialmente difforme da quello di primo grado:
alcuna conversazione che vede direttamente coinvolto il COGNOME è stata valorizzata;
non vi è alcun riferimento alla prima consegna ed al successivo prelievo delle armi presso quell’abitazione;
manca qualsiasi indicazione dell’operazione denominata “servizio” che doveva essere svolta.
L’impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli perché attraverso un’ulteriore analisi del materiale probatorio valuti siano sussistenti riscontri estrinseci individualizzanti nei confronti del ricorrente ovve
conformemente a quanto esposto dal tribunale, possa valorizzarsi altro materiale risultante dalle conversazioni intercettate da porre a fondamento della dichiarazione di colpevolezza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio a altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
LA PRESIDENTE NOME COGNOME