Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47596 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47596 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 30/05/1969
avverso l’ordinanza del 05/08/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria scritta depositata in atti e conclude pe l’inammissibilità del ricorso.
Depositata in Cancelleria
°ggi , 3 0 21C,. 2024
IL FU N 723 N Al
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COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1. NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Ri Palermo del 5 agosto 2024, con la quale è stata confermata l’ordinanza del Giud Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, di rigetto della richiesta di sos misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari relazione alla contestazione dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, 80 com 309/1990, in relazione alla fornitura di 30.000,00 kg di sostanza stupefacente del t in concorso con due esponenti del sodalizio Palermitano, fatti per i quali il rico condannato alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione e 20.000,00 di multa co del Giudice dell’udienza Preliminare del Tribunale di Palermo dell’ 8 aprile 2024.
2.11 ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo con il quale deduce violazione vizio della motivazione in ordine alla valutazione di adeguatezza degli arresti domicí con presidio di controllo elettronico, posto che il Tribunale del Riesame non ha oppor valutato la dichiarazione di disponibilità della moglie ad ospitarlo presso la propr elemento connotato da novità che il giudice avrebbe dovuto considerare, né il temp dalla commissione dei fatti in contestazione, nonché lo stato di detenzione ininterro un anno. Evidenzia il ricorrente che il fatto contestato sì sostanzia in un unico epis un soggetto incensurato, di non essere stato mai attinto da alcuna ordinanza cautelare per reati della stessa specie, nonché la idoneità del domicilio, distant cui si è verificato il fatto di reato contestato, e prossimo a numerose stazioni carabinieri che ne consentirebbe un’agevole monitoraggio.
E’ carente il rischio di reiterazione del reato, non avendo il giudice a quo neppure indicato gli elementi concreti che segnalano l’attualità del pericolo né fornito alcuna indi probabile insorgenza di occasioni prossime, favorevoli alla commissione di nuovi delit
Ancor meno il giudice specifica le ragioni per le quali le procedure di controllo d 275 comma 3 bis cod. proc. pen. non possono considerarsi un ulteriore ed efficace cautelare, tale da elidere ogni necessità della misura massimamente afflittiva.
Il giudice a quo, con motivazione illogica, ha infine valutato la condizione di stran ricorrente, che tuttavia è regolarmente residente nel territorio dello Stato italiano essere considerata come elemento negativo. La nazionalità estera non è necessariament di pericolo di fuga. Neppure può essere valutata sfavorevolmente la dichiarazione d attività imprenditoriale anche al di fuori del territorio dello Stato.
Non sussiste alcun pericolo di fuga, assertivamente affermato dal giudice, consid il ricorrente ha interrotto i contatti con i soggetti legati al traffico internazi stupefacenti e che sono decorsi ormai cinque anni dal fatto contestato.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiest l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento poiché la valutazione delle esigenze caute cui all’ad 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da mo esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, Co presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all’indicazione dell per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all gravità dei fatti di reato (Sez.6, n. 2956 del 21/07/1992, COGNOME, Rv. 191652; 2523 del 26/05/1994, COGNOME, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione ne relative statuizioni.
2. Nel caso in disamina, il Tribunale ha formulato una completa valutazione del profilo attualità del pericolo di reiterazione del reato, esaminando i rilievi mossi dal ricorre al decorso del tempo silente e in ordine all’osservanza di eventuali prescrizioni, neutra, ed effettuando un’analisi accurata della fattispecie concreta ai fini della valut esigenze cautelari. Pertanto, ha ritenuto insussistenti elementi di novità idonei ad inc valutazione di adeguatezza della misura in atto, non potendo essere considerata dichiarazione di disponibilità ad eseguire la misura presso un domicilio idoneo, GLYPH effettuando così una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative alla stregua d accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. Il giudice ha, in p evidenziato che il ricorrente dimostra una certa capacità gli organizzare trasporti inte anche dall’Africa all’Europa, e non ha manifestato alcuna forma di resipiscenza per contestato che è stato invece minimizzato.
Conseguentemente, il Tribunale ha formulato una completa valutazione del profilo d attualità del pericolo di reiterazione del reato ed ha ritenuto ancora permanente u pericolo di recidiva, già affermato dai precedenti giudizi, considerato che tale peri attenuato dagli elementi di novità che il ricorrente adduce, ovvero il tempo tr l’indicazione del domicilio idoneo a effettuare gli arresti domiciliari i in quanto l’allontanamento lAcetyrdt, GLYPH·e dal luogo del commesso reato costituisce odalita di esecuzione’rnisura del tutto in fronteggiare o contenere il pericolo di recidiva.
Nel pervenire a tali conclusioni, dunque / il giudice a quo si è uniformato al principio di diritto (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281047 – 05; Sez.3, n. 196 25701/2023, Rv. 284615) secondo il quale il giudice cautelare che postuli l’inadeguatezz arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all’articolo 274 lettera c), del codice di procedura penale, ha l’onere di formulare il giudizio di ina della misura custodiale domestica, onere da assolvere sulla base di una prognosi fon elementi specifici inerenti al fatto. Ne deriva l’impossibilità di concludere che le esigenze
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cautelari ravvisabili nel caso di specie, tuttora permanenti, possano essere soddisfatte con una misura diversa da quella custodiale.
Sussiste, quindi, congrua valutazione della proporzionalità della custodia applicata, a front della estrema gravità della condotta, e della pretesa adeguatezza, secondo la difesa, della misura degli arresti domiciliari, così che non si vede quale rilevanza logica possa avere, rispet a tali modalità di condotte criminali, la notazione difensiva sulla collocazione logistica d proposta abitazione e tantonneno sulla distanza dal carcere, dal Tribunale e dalla Procura, tanto e., più che il giudice a quo ha evidenziato la sussistenza di collegamenti internazionali ed di rapporti con contesti di criminalità.
Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici e aderente a li concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cui all’art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto e pienament idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l’attual e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta, con esclusione di ogni presunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini dell’attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati rea connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbe altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie.
Il ricorso NOME deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, Disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeeklla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, Disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, all’udienza del 29/10/2024
Il consigliere estensore
Il Prerente