Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4608 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4608 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato ad Alba il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Binago DATA_NASCITA, letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
avverso la sentenza in data 17/02/2022 della Corte di appello di Torino; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17/02/2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del precedente 16/12/2019, con cui COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati dichiarati penalmente responsabili del delitto di lesioni personali colpose aggravate e condannati, per l’effetto, alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorsi per cassazione il difensore di fiducia del COGNOME e del COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato,
con l’unico atto d’impugnativa, due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per manifesta illogicità.
Sostiene, in specie, che la Corte territoriale sarebbe pervenuta alla conferma della pronunzia di condanna resa in primo grado sul rilievo che il datore di lavoro non aveva effettuato la doverosa valutazione del rischio derivante dal cd. “galleggiamento” del cartone inserito nella pressa, che si era, pertanto, diffusa tra i lavoratori una prassi irregolare per far fronte al frequente inceppamento del materiale e che il ricorso alla stessa, giustificato dalla mancata valutazione del rischio derivante dall’uso del compattatore, aveva causato il verificarsi dell’infortunio, evidenziando che tale percorso argomentativo paleserebbe evidenti illogicità, sia perché appare erroneo affermare la rilevanza dell’omessa valutazione del rischio a fronte della diffusa conoscenza della prassi da seguire in caso di inceppamento del macchinario, sia perché, ove la prassi fosse stata irregolare, si sarebbe dato, comunque, per scontato che di tale circostanza fossero stati a conoscenza, oltre al preposto all’unità locale, anche il datore di lavoro e il soggetto da lui delegato, sia, infine, perché, in mancanza dell’adozione del documento di valutazione del rischio, non si comprende come il soggetto delegato avrebbe potuto svolgere le proprie funzioni di controllo.
2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 20 d.lgs. n. 81 del 2008 e di vizio di motivazione per travisamento della prova.
Assume in proposito che la Corte distrettuale, nel confermare la decisione di condanna di primo grado, non avrebbe attribuito rilievo alla condotta tenuta dal lavoratore infortunato, del tutto abnorme e colpevolmente elusiva degli obblighi di cautela allo stesso imposti dall’evocata norma cautelare e sarebbe incorsa, inoltre, in un palese travisamento della prova dichiarativa proveniente dalla teste COGNOME NOME, avendo costei riferito, all’udienza dibattimentale del 14/01/2019, che la persona offesa, nel momento in cui s’era introdotta nella pressa, era consapevole del fatto che questa non era disattivata.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del d.l. n. del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall’art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME sono manifestamente infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
Destituito di fondamento risulta il primo motivo dei ricorsi, con cui si lamenta vizio di motivazione per manifesta illogicità, sostenendo che il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale – a termini del quale l’incidente si era verificato a causa dell’utilizzo di modalità anomale per la rimozione dei cartoni rimasti incastrati nella pressa, ascrivibile all’omessa doverosa valutazione, da parte del datore di lavoro, del rischio che tale operazione comportava – risulterebbe inficiato da palesi criticità, posto che sarebbe erroneo affermare la rilevanza dell’omessa valutazione del rischio a fronte della diffusa conoscenza della prassi da seguire in caso di inceppamento del macchinario, si darebbe comunque per scontato che fossero stati a conoscenza del ricorso a una prassi irregolare, oltre al preposto all’unità locale, anche il datore di lavoro e soggetto da lui delegato e non si comprenderebbe, in ogni caso, come il delegato avrebbe potuto svolgere le proprie funzioni di controllo in mancanza dell’adozione del documento di valutazione del rischio.
Reputa il Collegio che la Corte di appello di Torino, diversamente da quanto dedotto, abbia argomentato, in maniera lineare e del tutto priva di evidenti illogicità, l’affermata responsabilità del datore di lavoro e del soggetto da questi delegato in ordine alla causazione del sinistro in cui rimase coinvolta la parte lesa, evidenziando, per un verso, che non erano state previste, dal titolare primario della posizione di garanzia, specifiche modalità di intervento per il ripristino del funzionamento in sicurezza del compattatore (installato, peraltro, in modo non conforme alla sua posizione “standard”) in caso di inceppamento del materiale in lavorazione, per altro verso, che tale omessa previsione, in uno alla mancata formazione/informazione dei lavoratori circa il corretto utilizzo del macchinario, aveva determinato il diffondersi di una prassi anomala finalizzata al rapido ripristino della sua operatività, colpevolmente avallata dal preposto all’unità locale e, per altro verso ancora, che l’omessa valutazione del rischio da parte del datore di lavoro e l’omesso controllo sulle prassi irregolari concretamente diffusesi da parte del suo delegato erano da ritenere causa esclusiva dell’evento lesivo, posto che l’inosservanza della normativa precauzionale ha valore assorbente rispetto a eventuali condotte imprudenti del lavoratore (così, segnatamente, alle pagg. 14-17 della sentenza gravata).
Orbene, l’articolato motivazionale testé vagliato, palesemente privo di evidenti illogicità, disvela la manifesta infondatezza dell’agitata doglianza, con la
quale, a ben vedere, i ricorrenti, al di là delle formali enunciazioni d’inten contenute nell’impugnativa, non sottopongono ad autonoma e argomentata confutazione il percorso argomentativo a base della decisione gravata, ma si limitano, piuttosto, a formulare deduzioni con cui sostanzialmente sollecitano una rivalutazione in fatto della vicenda per cui è giudizio preclusa in sede di legittimità, caldeggiando una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dai giudici del merito con argomentato oggettivamente completo e logicamente esauriente.
Costituisce, infatti, consolidato insegnamento della Corte – al quale questo Collegio intendere dare continuità – quello secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomenta tivo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza» (in tal senso Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 25/01/2021, G., Rv. 280589-02).
3. Del tutto privo di pregio risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 20 d.lg n. 81 del 2008 e di vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che la Corte distrettuale, nel confermare la decisione di condanna resa dal Tribunale, non avrebbe attribuito alcun rilievo alla condotta abnorme del lavoratore, peraltro colpevolmente elusiva degli obblighi di cautela a lui imposti dall’evocata norma cautelare e sarebbe incorsa, inoltre, in un palese travisamento della prova dichiarativa proveniente dalla teste COGNOME NOME.
Ritiene al riguardo il Collegio che la censura agitata dal ricorrente sia affetta da una palese genericità intrinseca nella parte assertiva dell’erronea applicazione della legge penale, non essendosi in alcun modo argomentata la dedotta abnormità della condotta tenuta dal lavoratore in occasione del sinistro di cui rimase vittima e non risultando puntualmente indicati, nel ventaglio di quelli enumerati dall’art. 20 del d.lgs, n. 81 del 2008, gli obblighi che si ipotizza sia stati violati, nella circostanza, dalla menzionata parte lesa.
Per altro verso, è d’uopo evidenziare che la doglianza formante oggetto del motivo in disamina è palesemente infondata anche nella parte in cui è dedotto il travisamento della prova dichiarativa proveniente dalla teste COGNOME NOME.
Ciò perché il vizio de quo, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è configurabile nei soli casi in cui si introdotta in motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo o, per altro verso, sia omessa la valutazione di una prova decisiva ai fini della
pronuncia (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG. c/Borriello, Rv. 276567-01 e Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01).
Tanto non è, tuttavia, avvenuto nella vicenda di cui trattasi, emergendo dalla lettura del verbale di escussione dell’indicata testimone, allegato al ricorso in ossequio al canone dell’autosufficienza, che costei non ha mai dichiarato di essere certa che la parte lesa fosse consapevole che la pressa in cui si introdusse per rimuovere i cartoni ivi inceppatisi era in funzione al momento del compimento di tale manovra, sicché non può sostenersi che, nell’argomentato motivazionale, sia stata indebitamente omessa la valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione.
Peraltro, non può non rilevarsi che, nel caso di specie, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronunzia di condanna resa in primo grado, utilizzando, a fondamento della propria decisione, i medesimi elementi probatori vagliati dal Tribunale di Vercelli e condividendo pienamente la valutazione che di essi era stata fatta da detto giudicante.
La circostanza de qua limita ulteriormente la deducibilità del vizio di travisamento della prova, finendo di fatto per interdirla nel caso di specie, atteso che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «Nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 269217-01, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 29/01/2014, COGNOME e altro, Rv. 258438-01 e Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 04/02/2014, COGNOME, Rv. 258432-01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ciascuno dei ricorrenti versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Ca
delle ammende.
Così deciso il 24/01/2023