Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37892 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37892 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata Teramo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/5/2025 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame, pronunciando in sede di appello avverso il diniego di revoca della misura cautelare interdittiva, confermava il provvedimento impugnato, evidenziando la persistente sussistenza delle esigenze cautelari.
In particolare, l’ordinanza dava atto che la ricorrente era indagata per plurime condotte di corruzione, poste in essere in qualità di insegnante presso il
Conservatorio RAGIONE_SOCIALE, finalizzate a consentire l’accesso ai corsi di canto a studenti stranieri, ottenendo in cambio plurime utilità.
Nell’interesse della ricorrente è stato formulato un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta perdurante sussistenza delle esigenze cautelari.
La difesa evidenzia che la richiesta di revoca della misura si fondava sul fatto che, a seguito dell’emersione di irregolarità nello svolgimento degli esami di ammissione, era intervenuta una modifica del regolamento del Conservatorio, finalizzato proprio ad evitare il verificarsi di ulteriori favoritismi nell’ammission corsi. In particolare, il nuovo regolamento prevede una diversa composizione della commissione esaminatrice, l’impossibilità per i docenti che non ne fanno parte di accedere alla sede di esame e di interloquire con gli esaminatori, nonché una drastica riduzione degli studenti stranieri ammessi ai corsi (passando da 22 ad un solo studente per anno).
Tali modifiche sarebbero di per sé in grado di escludere qualsivoglia rischio di reiterazione del reato e, quindi, ben avrebbero giustificato la revoca della misura.
Il Tribunale del riesame, anziché soffermarsi sulla specifica valutazione di tale elemento nuovo, aveva sostanzialmente richiamato le osservazioni poste a fondamento del provvedimento genetico, in tal modo incorrendo in un palese vizio di motivazione.
L’ordinanza impugnata, inoltre, risultava censurabile anche nella parte in cui ha ritenuto – in modo sostanzialmente apodittico – che le nuove regole dettate dal Conservatorio risulterebbero insufficienti a limitare il rischio di reiterazione d reato, omettendo di compiere una stringente valutazione in merito alla concretezza e attualità del periculum.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il ricorso presentato dall’indagata si incentra su due aspetti essenziali.
Il primo è costituito dalla presunta carenza motivazionale desumibile dalla circostanza per cui il Tribunale, anziché incentrare la propria valutazione sul novum posto a sostegno della richiesta di revoca, avrebbe riproposto le argomentazioni già scrutinate in relazione all’ordinanza genetica.
La doglianza è infondata.
A ben vedere, il Tribunale, pur richiamando ampiamente le considerazioni
poste a fondamento dell’ordinanza genetica, lo ha fatto per ricostruire il quadro complessivo del procedimento e per mettere in evidenza quali fossero state le condotte poste in essere dall’indagata, essenzialmente al fine di porre in comparazione tali azioni con il mutato quadro organizzativo.
Il rigetto della richiesta di revoca della misura, quindi, non si fonda su argomentazioni non più attuali, in quanto superate dal novum dedotto dalla difesa, bensì ha evidenziato come le condotte corruttive fossero basate su rapporti di colleganza tra alcuni dei professori del Conservatori incaricati di partecipare alle prove di ammissione, per poi desumerne che tali rapporti consentirebbero, anche nella nuova prospettiva dettata dal regolamento recentemente approvato, di incidere sull’esito di tali esami.
In definitiva, non può scindersi in maniera totale la condotta contestata e il rischio di reiterazione a fronte di una diversa modalità organizzativa degli esami di ammissione, posto che l’elemento di valutazione è pur sempre costituito dall’accertamento della concreta possibilità di abusare della qualità di professore del Conservatorio, al fine di condizionare il risultato di un esame di ammissione che continua a svolgersi all’interno di tale istituzione.
2.1. Superata la prima obiezione sollevata dalla difesa, è agevole escludere la ricorrenza di un vizio motivazione – connotato dalla manifesta illogicità o contraddittorietà – con riguardo alla valutazione della idoneità o meno del nuovo regolamento ad escludere il rischio di reiterazione di condotte illecite.
Si tratta di un aspetto che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, è stato compiutamente esaminato dal Tribunale.
L’ordinanza dà atto del fatto che il mutamento della composizione della commissione d’esame, con l’inserimento di un solo professore di canto, come pure la drastica riduzione dei posti riservati agli studenti stranieri, sono misure che, pu potendo ridurre l’occasione di reiterazione di condotte illecite, non escludono in radice tale pericolo.
2.2. A fronte di una valutazione della sostanziale irrilevanza delle modifiche approvate con il regolamento interno, la difesa ha sollecitato una rivalutazione nel merito delle considerazioni svolte dal Tribunale che, tuttavia, non è consentita a questa Corte.
Il profilo suscettibile di valutazione in sede di legittimità, infatti, rigu esclusivamente il fatto che la modifica regolamentare sia stata logicamente ritenuta non dirimente ai fini della prevenzione del rischio di reato. Su tale aspetto, le considerazioni contenute nell’ordinanza sono immuni da censure, proprio perché la diversa organizzazione degli esami di accesso non ha in alcun modo inciso sulla concreta possibilità di abusare della pubblica qualifica, esercitando indebite
pressioni sui componenti della commissione al fine di far conseguire l’indebito superamento dell’esame.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato co conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14 ottobre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Preside te