Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29306 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29306 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Montecchio Maggiore (VI), il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Pietrasanta (LU), il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna emessa in data 11/12/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bologna rigettava i ricorsi proposti ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, che aveva applicato ai predetti la misura
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della custodia cautelare in carcere per plurime imputazioni di concorso in furto pluriaggravato in abitazione, nonché di due imputazioni di tentativo di furto pluriaggravato.
Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione NOME e NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 275, comma 3-bis e 275-bis, cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc pen., in relazione al mancato rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità, anche in relazione alla pena irroganda, quanto alla misura applicata, rispetto agli arresti domiciliari con mezzo di controllo e divieti di comunicazione, essendo la motivazione basata su elementi apodittici e privi di concreto appiglio, oltre che contrastante con la giurisprudenza di legittimità;
2.2 violazione di legge, in riferimento all’art. 292, comma e, lett. c-bis, cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc pen., quanto alla omessa esplicitazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere tutelate con altre misure, fondandosi la motivazione ad un mero richiamo di stile alla richiesta cautelare formulata dal pubblico ministero, peraltro priva di argomentazioni sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono entrambi inammissibili. L’ordinanza impugnata, dopo aver dato atto del granitico ed incontestato compendio indiziario nei confronti di entrambi i ricorrenti, ricordando anche i numerosissimi precedenti penali e di polizia da cui i predetti risultano gravati, ha richiamato, dapprima, la valutazione dell’ordinanza genetica, a sua volta estremamente dettagliata in tema di esigenze cautelari, ed ha, quindi, in oltre cinque pagine di motivazione, affrontato e sviluppato la sussistenza “in elevato grado di intensità, di un concreto pericolo di recidiva specifica” nei confronti di entrambi i ricorrenti.
Sono state valorizzate, in particolare, le modalità RAGIONE_SOCIALE condotte, sintomatiche di un ormai consolidato e radicale, oltre che elevato, grado di professionalità criminale, con corrispondente ed intensa pericolosità sociale.
In tal senso, è stato evidenziato come gli indagati avessero di mira persone vulnerabili quanto ad età, di cui studiavano accuratamente le abitudini di vita, organizzando RAGIONE_SOCIALE vere e proprie spedizioni giornaliere, colpendo plurimi soggetti. Tali pratiche predatorie sono state, del tutto logicamente, ritenute
manifestazione di una vera e propria scelta di vita.
I detti elementi sono stati ritenuti rivelatori dell’attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautela alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata in motivazione, secondo cui il requisito dell’attualità non va individuato nell’imminenza di specifiche opportunità nella ricaduta nel delitto, bensì in una valutazione prognostica circa la possibilità di condotte reiterative, nel caso in esame sussistente alla luce della naturale inesauribilità RAGIONE_SOCIALE condotte di furto commesse.
Quanto alla possibilità di misure meno afflittive, il provvedimento impugnato ha escluso quella degli arresti domiciliari, ravvisando nella stessa una componente di autodisciplina da escludere nel caso dei ricorrenti, sicuramente dotati della necessaria spregiudicatezza per approfittare degli intervalli tra un controllo e l’altro, oltre che in grado di organizzare attività predatorie con mezzi fraudolenti, attraverso strumenti informatici e telefonici, oltre che attraverso collegamenti con contesti criminali con i quali poter mantenere i contatti anche se ristretti nel domicilio, tanto anche alla stregua della vasta gamma di IDossibile attuazione RAGIONE_SOCIALE condotte inerenti i delitti contro il patrimonio, con conseguente insufficienza anche RAGIONE_SOCIALE modalità di controllo a distanza.
A fronte di tale articolata e puntuale motivazione, i ricorsi risultano del tutto generici, privi di un reale confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato, fondati sulla citazione di giurisprudenza di legittimità del tutto avulsa dalle specifiche considerazioni svolte dal Tribunale del riesame e, come tali, del tutto inammissibili.
Ne discende, quindi, l’inammissibilità dei ricorsi e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Si dispone l’invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 05/104/2024
Il Consigliere estensore
Il Fresidente