Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36193 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36193 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo in data 21/2/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’ar comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, data 24/1/2024, aveva rigettato la richiesta di disporre la misura della custodia cautelar
carcere nei confronti di NOME in relazione a plurimi episodi di truffa conseguimento di erogazioni pubbliche e al delitto di estorsione (capo 3), applicava all’indagato la misura degli arresti domiciliari per i delitti ex art. 640 bis cod.pen.
NOME COGNOME di ascrive, in qualità di gestore del RAGIONE_SOCIALE Monreale, di aver predispos falsa documentazione allo scopo di far ottenere il reddito di cittadinanza a soggetti (alm trentacinque) privi dei requisiti di accesso al beneficio, ricevendo a titolo di compenso so di danaro ovvero il diretto utilizzo della carta erogata.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO deducendo:
2.1 la violazione e falsa applicazione dell’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. in relazio artt. 125, 292 comma 2 lett. c), cod.proc.pen. e 629, 640 bis cod.pen. e connessa manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il difensore lamenta che il collegio cautelare ha ritenuto la sussistenza dell’esigenza art. 274 lett. c) cod.proc.pen. sulla base della serialità e professionalità RAGIONE_SOCIALE co reputando concreto ed attuale il rischio di reiterazione nonostante sia stata documentata cessazione dell’attività del CAF. Quanto all’evocato precedente che milita a carico dell’indagato, il difensore segnala che con riguardo alla violazione dell’art. 73 DPR 309/9 NOME ha fruito della messa alla prova sulla base di una favorevole valutazione prognostic sicché a detta violazione non può connettersi alcuna valenza nell’analisi sulla pericolo effettiva ed attuale del ricorrente. L’ordinanza impugnata, pertanto, non ha fatto corr applicazione dei principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di prognosi di recidiva, fondando il proprio convincimento su considerazioni di tipo congetturale senza adeguatamente considerare che le condotte ascritte al prevenuto sono difficilmente ripetibi a seguito dell’abrogazione del reddito di cittadinanza e per effetto della document cessazione dell’attività del CAF nonché risalenti agli anni 2019/2020 mentre non si rinvengon né sono stati indicati specifici elementi a fondamento del rischio di commissione di analog violazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure formulate.
1.1 La giurisprudenza di questa Corte è pressoché unanime nell’affermazione che in tema di misure cautelari personali il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 27 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportuni ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutaz prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurat fattispecie concreta, che tenga conto RAGIONE_SOCIALE modalità realizzative della condotta, d
personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5 , n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Rv 277242 01;Sez. 3 , n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891 – 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Rv. 268366 – 01).
1.2 Nella specie le deduzioni difensive che assumono la mancata individuazione da parte del collegio cautelare di elementi attestanti la attualità e concretezza del perico recidivanza in capo al ricorrente sono del tutto svincolate dalle modalità esecutive dei fa caratterizzate da serialità RAGIONE_SOCIALE condotte truffaldine, almeno 35 RAGIONE_SOCIALE quali hanno vis determinante contributo concorsuale del prevenuto, da un significativo apparato organizzativo e da professionalità esecutiva. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, contestazioni concernono fatti consumati fino all’anno 2022 e non risulta controverso il dat relativo al convogliamento della platea di potenziali fruitori del reddito di cittadinanza gestito dall’indagato ad opera di una rete di intermediari/procacciatori, come pure il ricor minacce e intimidazioni verso taluni soggetti che non avevano adempiuto al versamento del corrispettivo convenuto.
La gravità indiziaria, non è fuor di luogo rammentarlo, è stata ritenuta anche dal AVV_NOTAIO c in prima battuta ha negato la misura richiesta sull’assunto dell’inesistenza di esige cautelari e dalla piattaforma investigativa acquisita, come correttamente evidenziato da giudici della cautela, si apprezza una spiccata capacità organizzativa del COGNOME, denotat dalla reiterazione nel tempo di una pluralità di illeciti mediante predisposizione di documentazione, e una non comune intensità del dolo che concorrono a delineare un profilo criminale spregiudicato e proclive a delinquere nel campo dei reati lucrogenetici.
1.3 In detta prospettiva appare coerente con la prognosi di recidività effettua dall’ordinanza impugnata il richiamo al precedente in materia di stupefacenti a carico de prevenuto, che l’ordinanza impugnata ha illustrato in nota a pag. 4. La difesa contest l’esistenza di iscrizioni a carico del COGNOME (pur omettendo l’allegazione del certificat casellario a scopo di autosufficienza del ricorso e onde acclarare l’eventualità di omonimie) sostiene che nei confronti del ricorrente pende esclusivamente un procedimento per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti commesso in data 28/9/2020 e in relazione al quale l’indagato è stato messo alla prova. Anche a voler accedere al rilie difensivo e ritenere quale carico pendente quello che il Tribunale ha indicato come precedente, erra il ricorrente laddove assume che la segnalata pendenza sia irrilevante ai fini de valutazione del rischio di reiterazione dei reati per cui si procede giacché la violazion materia di stupefacenti risulta accertata nell’arco temporale di consumazione RAGIONE_SOCIALE truffe e art. 640 bis cod.pen. e attesta, allo stato, quantomeno storicamente e quale che sia l’esi
della messa alla prova, la commissione da parte dell’indagato anche di illeciti di dive natura, caratterizzati dal fine di profitto.
1.5 Né a fronte della serialità degli illeciti provvisoriamente contestati e della perso del prevenuto come emergente in atti il rischio di recidiva può ritenersi neutralizzato d cessazione dell’attività del CAF e dall’abolizione del reddito di cittadinanza, dovendo la rite esigenza essere prospetticamente parametrata alle capacità criminali di cui l’indagato ha dato prova e alla sua propensione a delinquere mediante frode per finalità di lucro, giacché disposizione di cui all’art. 274 lett. c) codice di rito vincola il pericolo di reiter prognosi di ricaduta con riguardo a delitti ” della stessa specie di quelli per cui si proc non alla pedissequa replica RAGIONE_SOCIALE fattispecie in contestazione.
Nella specie l’ordinanza impugnata ha opportunamente evidenziato l’esistenza di una nutrita rete di contatti coltivata dall’indagato e, per quanto consta, non disartic costituente un collaudato terreno di coltura per iniziative delittuose analoghe a que investigate.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 11 luglio 2024
La Consigliera estensore
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