Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9976 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9976 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Terracina il 26/04/1986, avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà di Roma del 23/09/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr.
NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/09/2024, il Tribunale del riesame di Roma rigettava l’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il GIP di Latina aveva disposto nei confronti dell’odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione all’articolo 73, comma 4, d.P.R. 309/199 in riferimento all’articolo 81 cpv. cod. pen..
Avverso tale ordinanza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, il COGNOME
2.1. Con il primo motivo di ricorso denuncia nullità dell’ordinanza per violazione dell’articolo 390 c.p.p., che attribuisce al giudice del luogo ove l’arresto o il fermo Ł stato eseguito la competenza in ordine alla relativa convalida. Violazione dell’articolo 391, comma 5, c.p.p., in relazione all’articolo 27, c.p.p., in quanto la misura cautelare disposta, in assenza di rinnovazione da parte del giudice territorialmente competente, deve ritenersi caducata.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione dell’articolo 274 c.p.p., in relazione alla l. n. 47/2015, per mancanza dei requisiti di concretezza e attualità delle esigenze cautelari, avendo i giudici fondato il relativo giudizio esclusivamente sulla gravità del fatto (quanto alla personalità, il Segantin Ł gravato solo da due precedenti per reati contravvenzionali) e non avendo motivato sulla sussistenza in concreto di prossime occasioni di commissione di delitti analoghi a quello per cui si
procede.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione dell’articolo 275, commi 1 e 2, c.p.p., per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura di massimo rigore disposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Quanto alla convalida dell’arresto, la lamentata violazione dell’articolo 390 cod. proc. pen. non sussiste.
Tale norma, infatti, al comma 1 stabilisce che la convalida viene chiesta «al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo Ł stato eseguito», arresto che, nel caso di specie, Ł stato eseguito in Fondi, luogo ove si trova l’abitazione dell’indagato e dove Ł stato rinvenuto il maggior quantitativo di stupefacente. Il motivo Ł quindi, in parte qua , manifestamente infondato.
La censura relativa alla incompetenza territoriale, in riferimento all’articolo 27 cod. proc. pen., Ł infondata.
In primo luogo, il provvedimento impugnato precisa che l’arresto non Ł stato posto in essere in relazione al modesto quantitativo rinvenuto in possesso dell’indagato in Itri, che poteva a buon titolo essere considerato destinato all’uso personale, bensì in riferimento al rinvenimento della (ben maggiore) provvista detenuta in Fondi, tempo e luogo in cui la misura precautelare Ł stata eseguita, rinvenimento che ha consentito ai giudici della cautela di rivalutare anche la prima condotta di detenzione come finalisticamente rivolta allo spaccio.
A ciò va doverosamente aggiunto che la contestuale detenzione di sostanze appartenenti alla medesima tabella (come nel caso di specie, marijuana e hashish ), anche in luoghi diversi, configura un unico reato, mentre si verifica concorso di reati solo nel caso di sostanze appartenenti a tabelle diverse (Sez. 3, n. 36480 del 19/06/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 15074 del 06/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015 – 01; Sez. 4, n. 43432 del 2015, COGNOME, Rv. 264778-01).
In tal caso, al fine di stabilire il luogo di consumazione dell’unico reato, occorre quindi considerare che la detenzione di sostanze stupefacenti Ł un reato permanente (v. Sez. 4, n. 8665 del 22/01/2010, Carbone, Rv. 246851), in relazione al quale la competenza per territorio Ł stabilita (art. 8, comma 3, cod. proc. pen.) nel luogo ove Ł avvenuta una parte della condotta.
Sul punto, si Ł affermato che «quando Ł ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l’azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui Ł avvenuta una parte dell’azione, utilizzando i criteri residuali di cui all’art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 7, Ord. n. 2851 del 19/10/2017, dep. 2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271950 – 01; Sez. 6, n. 15832 del 06/04/2005, Petrolo, Rv. 231373).
Nel caso di specie, Ł indubbio che parte dell’azione criminosa Ł avvenuta sia in Itri, luogo di accertamento del reato (sia pure così riqualificata ex post la condotta di mera detenzione, alla luce dei quantitativi e del materiale per il confezionamento rinvenuti presso l’abitazione), che in Fondi, luogo di residenza dell’imputato, dove Ł stato rinvenuto il maggior quantitativo di stupefacente.
Se così Ł, non può tacciarsi di illogicità il provvedimento impugnato, laddove ritiene che, essendo l’abitazione il luogo di principale stoccaggio della droga, e quindi sostanzialmente il centro dei traffici criminosi dell’indagato, ivi si debba ritenere inizialmente integrata la condotta criminosa di detenzione di stupefacente, e non certo in Itri, ove – accidentalmente, in occasione di un controllo casuale – il reato Ł stato accertato.
Il motivo di ricorso, che confonde il luogo di consumazione del reato con quello del suo
accertamento, va pertanto rigettato.
4. Il secondo motivo Ł manifestamente infondato.
In tema di presupposti per l’applicazione di misure cautelari personali, l’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, si registrano nella giurisprudenza della Corte, due orientamenti distinti.
Secondo il primo e piø restrittivo orientamento esegetico, inaugurato in un periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47, l’articolo 274, lettera c), cod. proc. pen., richiede oggi che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, sicchØ non Ł piø sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma Ł anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un’occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286182 – 01; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, COGNOME, Rv. 273674 – 01; Sez. 2, n. 50343 del 03/12/2015, COGNOME, Rv. 265395 – 01).
Per altro indirizzo, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, come introdotto dalla legge n. 47 del 2015, «non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si Ł manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare Ł chiamata a realizzare» (Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266988 – 01).
Si Ł anche affermato che «il pericolo di recidiva Ł attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, nØ tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo» (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, COGNOME, Rv. 268366 – 01), sia «del contesto socio-ambientale», disamina che «deve essere tanto piø approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti», ma che non prevede anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891 – 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 – 01).
Secondo tale secondo indirizzo, ormai prevalente e al quale il Collegio intende dare continuità, Ł necessaria e sufficiente la «presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare Ł chiamata a realizzare» (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767 – 01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279122 – 01).
Si Ł ulteriormente precisato che «ove l’indagato sia dedito, per il suo modus vivendi , a commettere delitti in modo continuativo e seriale – il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall’analisi della personalità dell’indagato, dall’esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonchØ dalle modalità dei fatti per cui si procede» (Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085 – 01).
Tali elementi sono stati nel caso concreto ravvisati, oltre che nella obbiettiva gravità del fatto (dallo stupefacente rinvenuto nell’abitazione, di due tipi diversi ancorchØ appartenenti alla medesima tabella, potevano essere tratte oltre 2.000 dosi singole), nella assenza di attività lavorativa da parte dell’indagato (elemento che depone per la stabile dedizione all’attività di spaccio), nonchØ nella presenza di due precedenti che, sia pure relativi a reati contravvenzionali, sono riferiti a violazioni
della disciplina sul possesso delle armi e incidono negativamente sul giudizio relativo alla personalità dell’indagato.
Inoltre, il possesso di arnesi per il confezionamento e un quantitativo non irrisorio di denaro, nonchØ il possesso di parte dello stupefacente in compagnia di altra persona, secondo l’ordinanza impugnata depongono per una professionalità del reato (pag. 4).
Nessun elemento di positiva valutazione può inoltre ritrarsi, a giudizio del Tribunale del riesame (pag. 4) dalla personalità dell’indagato, che si Ł avvalso della facoltà di non rispondere.
Tale motivazione, sia pure sintetica, fa buon governo dei principi dianzi evidenziati, con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.
Il terzo motivo di ricorso Ł inammissibile.
L’ordinanza chiarisce, in ordine al requisito della «proporzionalità» della misura, come correttamente il primo giudice avesse valorizzato la circostanza che l’indagato (disoccupato) detenesse gli stupefacenti e il materiale per il confezionamento presso il proprio domicilio, così evidenziando la circostanza che l’abitazione fosse stata eletta a luogo di abituale commissione del reato, con conseguente inidoneità di misure meno afflittive a fronteggiare l’esigenza cautelare riscontrata.
In conclusione, il ricorso Ł infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 21/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente COGNOME NOME
NOME COGNOME