Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38924 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cassano allo Ionio il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza in data 3/6/2024 del Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con ogni conseguenziale statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 3/6/2024, depositata in data 15/7/2024, il Tribunale di Taranto, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di COGNOME NOME, indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81, 452 bis, 452 quater cod. pen, e 7 e 8 D. Lgs. n. 4/12, contestati ai capi B), C) e D) della preliminare rubrica perché, in concorso con altri, aveva realizzato la pesca abusiva di tonnellate della specie
marina Oloturia asportate illecitamente dai fondali marini così cagionando un grave danno alla biodiversità presente nei tratti di mare interessati, nonché l’alterazione grave ed irreversibile del loro ecosistema dal gennaio al giugno 2023, confermando la misura della custodia in carcere applicata in relazione al reati di disastro ambientale, “previo assorbimento nello stesso del delitto di inquinamento ambientale”, dal GIP del Tribunale di Taranto in data 5/4/2024.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, il quale denuncia il vizio di motivazione con riferimento alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della sola detenzione in carcere. Si fa in proposito rilevare che il ricorrente, sin dal 1/9/2023, aveva interrotto ogni contatto con l’ambiente ittico e con l’azienda greca RAGIONE_SOCIALE, avendo dapprima svolto l’attività di manovale alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE per poi intraprendere, dal 25/3/2024, un nuovo percorso lavorativo nel settore della distribuzione all’ingrosso di ricambi automobilistici all dipendenze della società RAGIONE_SOCIALE con sede a Corigliano-Rossano. L’interruzione “certa e definitiva …di collegamenti del COGNOME con l’ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato”, ad avviso del difensore, impedisce di configurare il rischio di recidiva o, comunque, consente di ritenere che a esso possa farsi fonte con gli arresti domiciliari.
Il vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare applicata viene denunciato anche con il secondo motivo d’impugnazione che eccepisce la violazione del criterio della proporzionalità della custodia in carcere riproponendo argomenti già sviluppati nel primo motivo e contestando la qualificazione giuridica prospettata dal Tribunale sull’assunto che “la relazione tecnico scientifica acquisita dal PM” nulla ha “a che fare con il caso specifico” e che lo stesso GIP non aveva condiviso “in pieno la tesi della Procura, prendendo…in considerazione l’ipotesi del disastro ambientale soltanto come eventuale” rispetto al meno grave delitto di inquinamento ambientale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile riproponendo alcune delle censure dedotte con l’istanza di riesame senza tenere conto delle riposte date dal Tribunale distrettuale. A pagina 164 dell’ordinanza, il Tribunale riprende e integra l’argomentazione fondante il giudizio di pericolosità dell’imputato formulato dal GIP, mettendo in risalto le capacità organizzative di COGNOME, la rete di rapporti anche internazionali da lui intrecciata e la intensità del dolo che animò la condotta ritenuta, disvelata dalla prosecuzione dell’illecita attività nonostante il sequestro del 9/3/2022, i cui effetti si limitarono all’imposizioni di nuove condizioni per i venditori, che furono
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obbligati da COGNOME ad assumersi i rischi connessi al trasporto in Grecia degli echinodernni.
Il Tribunale distrettuale, inoltre, ha valutato la documentazione prodotta dalla difesa relativa ai rapporti lavorativi instaurati dall’indagato dopo il 31/8/2023 e con motivazione priva di incongruenze, ne ha ritenuto l’irrilevanza ai fini del giudizio prognostico di pericolosità di COGNOME sottolineando: la natura del rapporto lavorativo instaurato con la RAGIONE_SOCIALE ( 20 ore settimanali con scadenza del contratto il 30/6/2024); l’esiguità della retribuzione corrisposta ( € 452,71); l compatibilità dell’impegno lecito con attività legate al commercio delle oloturie.
Il giudizio prognostico formulato dal Tribunale distrettuale è, quindi, fondato su una pluralità di elementi, attinenti alle modalità e circostanze del fatto e alla personalità dell’indagato, che, in quanto valutati sulla base di criteri logici, linea e massime di esperienza condivise, danno origine a un apparato motivazionale altrettale, come tale, esente da vizi sindacabili in questa sede.
Tale motivazione risulta in linea con i principi enunciati in tema di misure cautelari da questa Corte che è ormai ferma nel ritenere che il requisito della “concretezza” riguardi l’indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l’indagato, verificandosi l’occasione, possa ricedere nel delitto mentre l’attualità del pericolo non vada equiparata all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ma stia, invece, a indicare la probabilità di una prossima ricaduta nel delitto cui si perviene tramite una valutazione prognostica fondata su elementi concreti desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato, valutabile anche attraverso le modalità esecutive del fatto reato, sia dalla disamina delle sue condizioni di vita ( Sez. 4, n. 29361 del 5/6/2018, Fall Baye; Sez. 2, n. 11511 del 09/03/ 2017, n. 11511,COGNOME,Ry. 269684; Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 4, n. 32993 del 11/7/2024, COGNOME).
A pagina 165 dell’ordinanza, ancora, la spregiudicatezza e la capacità a delinquere dell’indagato e la possibilità di mantenere i contatti con gli operatori del commercio internazionale avvalendosi dei mezzi di comunicazione vengono valorizzati dal Tribunale per giustificare l’inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia in carcere a impedire la reiterazione dei reati della stessa specie.
Con tale apparato argomentativo il ricorrente non si confronta, limitandosi a prospettare che il reperimento di un’attività lavorativa lecita aveva comportato “l’interruzione certa e definitiva di COGNOME con l’ambiente in cui il fatto ille contestato e maturato”, senza però spiegare perché un impegno lavorativo a tempo determinato comportante l’impegno per poche ore al giorno e produttivo di un esiguo reddito avesse reciso le relazioni consolidate intrecciate dall’indagato con imprenditori nazionali e esteri che commerciavano oloturie e avesse fatto venir meno gli stimoli di locupletazione che avevano determinato la stabile dedizione di
COGNOME a un’attività delinquenziale che assicurava profitto ben superiori alle poche centinaia di euro erogate mensilmente dalla RAGIONE_SOCIALE.
Del tutto ignorate, poi, risultano le considerazioni svolte dal Tribunale territoriale per giustificare la ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari ad assicurare soddisfacimento della esigenza special preventiva configurata.
Va, ancora, aggiunto che i giudici della cautela non hanno manifestato alcuna incertezza in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ricostruiti, giustificando configurazione del delitto di disastro ambientale con considerazioni che il ricorso si limita a definire carenti, senza però confrontarsi analiticamente con gli argomenti contestati. Dalla lettura dell’ordinanza del Tribunale distrettuale, inoltre, si evince che la sussunzione delle vicende nel delitto di cui all’art. 452 bis c.p. era stata formulata dal GIP come ipotesi residuale allo scopo di ribadire che, “in ogni caso”, le condotte ritenute avrebbero comunque integrato un delitto che consentiva l’applicazione della custodia cautelare in carcere.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativannente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 25/9/2024