Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9262 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9262 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MANDURIA il 12/05/1987 avverso l’ordinanza del 10/09/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione e di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco, NOME COGNOME è stato sottoposto alla misura della custodia in carcere con ordinanza del Giudice. per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 5 febbraio 2024.
Interposto riesame, il Tribunale di Lecce ha annullato la misura riqualificando la tentata estorsione di cui al capo .a) della rubrica in esercizio arbitrario delle propri ragioni.
Con successiva sentenza del 4 luglio 2024, questa Corte, adita dalla Procura competente, ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce, sia perché la misura custodiale applicata in origine si fondava anche sul reato inerente alle armi, in tesi in grado di sostenere autonomamente l’intervento in prevenzione; sia perché
andava rivalutato anche il giudizio reso riguardo alla riqualificazione nell’ipotesi di cu all’art. 393 cod. pen. della condotta in origine contestata in termini di tentata estorsione.
Con l’ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale, giudicando in sede di rinvio, ha riformato il provvedimento genetico, applicando all’indagato la misura degli arresti domiciliari, non esecutiva in attesa della definitività del relativo titolo, sul presuppos della sola gravità indiziaria riferita alla detenzione e al porto in luogo pubblico di arma da fuoco, confermando, di contro, la qualificazione dell’altra condotta giudizio in termini di esercizio arbitrario ex art. 393 cod. pen.
Propone ricorso il difensore dell’indagato e contesta sia il giudizio di gravità indiziaria, unicamente fondato sulle dichiarazioni della persona offesa, sulla cui attendibilità il Tribunale avrebbe omesso ogni verifica, trascurando i rilievi prospettati dalla difesa, ribaditi con le memorie depositate alla udienza del 10 settembre 2024 in sede rescissoria, diretti a rimarcare le ragioni di non coincidenza al vero e di intrinseca contraddittorietà che minavano la credibilità di Eboli e del suo racconto; sia l’assenza di concretezza e attualità del rischio di reiterazione riscontrato a sostegno della misura, considerato il tempo trascorso dai fatti e il contegno successivamente tenuto dal ricorrente, tutt’altro che sintomatico rispetto alla possibilità di nuove ricadute in condott di segno analogo.
La difesa, con memoria difensiva trasmessa via “pec”, ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso evidenziando, altresì, l’intervenuto annullamento della misura emessa in danno del coindagato NOME COGNOME (e non COGNOME, come per errore ivi indicato), decretato da questa sezione della Corte con sentenza resa alla udienza del 10 dicembre 2024, limitatamente al tema delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La fondatezza del secondo motivo di ricorso, legato alla motivazione spesa nel giustificare la sussistenza della concretezza e della attualità del rischio di recidiva quale ragione fondante la misura impugnata, impone l’annullamento con rinvio della decisione gravata da ricorso.
È infondato il primo motivo di impugnazione.
2.1. Giova premettere che il Tribunale, nel definire il riesame proposto dall’indagato con il provvedimento poi annullato in sede di legittimità su ricorso della Procura competente, ebbe a confermare il giudizio di complessiva attendibilità della persona offesa, salvo poi ricondurre la condotta di cui al capo a) della rubrica all’ipotesi di reat di cui all’art. 393 cod. pen. in luogo della tentata estorsione in origine contestata.
2.2. In occasione della prima verifica di legittimità, definita con la sentenza rescindente che ha dato luogo al provvedimento impugnato, questa Corte, ebbe, dunque, a decidere facendo leva sulla ricostruzione del fatto siccome essenzialmente descritta dalla persona offesa, prescindendo dal tema della credibilità di quest’ultima e del suo narrato; profilo (questolche non poteva che ritenersi consolidato, atteso che l’unica parte legittimata a metterne in discussione il portato indiziario era esclusivamente la difesa, priva di interesse rispetto alla posibilità di impugnare la prima decisione assunta sul riesame (di integrale annullamento della misura).
3.Ciò premesso, legittimamente la difesa, oggi, seppur con esclusivo riferimento al tema inerente alla presenza delle armi che ebbe ad accompagnare le condotte intimidatorie comunque riconosciute dal Tribunale (seppur definitivamente ricondotte al reato di cui all’alt 393 citato), mette in discussione un cardine fondante delle ricostruzioni sin qui operate, quello della credibilità della persona offesa, chiedendo alla Corte di verificare la tenuta della decisione impugnata sotto questo versante.
Si tratta di una sollecitazione che deve ritenersi certamente consentita: a ben vedere, la difesa aveva prospettato il tema con l’originario riesame e si era trovata a non poter contraddire tale versante della decisione assunta dal riesame in occasione del primo scrutinio di legittimità, per il tenore del provvedimento reso in quella occasione, di integrale revoca della misura emessa ai danni del ricorrente, seppur per ragioni diverse dal profilo qui in discussione.
Ragionando diversamente, la soluzione resa sul capo a) con l’originaria ordinanza emessa ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. sarebbe stata solo apparentemente favorevole all’indagato, perché finirebbe per precludergli la possibilità di difendersi puntualmente su aspetti probatori destinati ad incidere sulla decisione finale, sottoponendo alla verifica di legittimità la correttezza delle dette valutazioni indiziari (qui, seppur limitatamente al solo capo B, legate alla credibilità della persona offesa e del suo narrato sul quale, unicamente, si fonda il giudizio di gravità quanto alla presenza delle armi).
4. Tanto precisato, va messo in luce che/5(4rilievi prospettati dalla difesa su questo versante – diretti a contestare la credibilità del racconto e la linearità delle diverse versio riferite dalla persona offesa (in particolare sul numero di soggetti che spalleggiando il ricorrente avrebbero realizzato le condotte intimidatorie finalizzate al completamento dei lavori, indicate da Eboli in modo diverso nelle diverse occasioni di propalazione), il provvedimento gravato da ricorso non offre una risposta immediata e circostanziata.
Ciò malgrado, il portato complessivo della relativa valutazione indiziaria che informa e connota la decisione gravata, visto alla luce del tenore delle doglianze difensive, consente comunque di pervenire ad un giudizio di infondatezza del motivo.
Emerge, in particolare:
che la difesa non ha mai adeguatamente contestato il nucleo fondante del racconto della persona offesa con riguardo all’incontro in occasione del quale la persona offesa venne sollecitata a completare i lavori commissionatogli da NOME e dalla moglie; alla presenza di più persone che spalleggiarono il ricorrente (essendo pacifica la presenza sia di COGNOME che di COGNOME); al luogo dell’incontro (isolato, in campagna) e alla scaturigine dello stesso (la persona offesa venne tratta in inganno con una presunta chiamata effettuata da un possibile cliente).
In questo contesto, alla luce ‘della conflittualità che pacificamente caratterizzava i rapporti tra NOME e la persona offesa, sia il portato intimidatorio descritto da quest’ultima come anche, a caduta, la prospettata presenza delle armi, finiscono per assumere un tenore di adeguata credibilità nell’ottica della mera gravità indiziaria, tale da rendere recessive le doglianze difensive prospettate sul punto.
Ad una soluzione diversa si perviene con riferimento al giudizio reso riguardo alle esigenze cautelari fondanti la misura . adottata.
In disparte il profilo afferente alla risalenza dei fatti a giudizio (commessi nel dicembre del 2023 e dunque non recentissimi ma neppure così distanti nel tempo da mettere per ciò solo in crisi il profilo della attualità delle esigenze da cautelare), provvedimento gravato, nel definire la concretezza del rischio di recidiva alla luce della ritenuta pericolosità del ricorrente, ha messo in evidenza la scelta dell’indagato di avvalersi delle armi per risolvere una mera pretesa civilistica l nonché le modalità di attuazione della condotta adottata, realizzata coinvolgendo soggetti terzi nell’azione intimidatoria posta in essere sempre nell’ottica volta alla definizione del contendere occorso con la persona offesa: aspetti, questi, valorizzati nel ritenere sussistente il rischio di reiterazione, a fronte, peraltro, di un contenzioso privatistico, quello posto a fondamento della condotta illecita riscontrata, affatto definito, nel ritenere del Tribunale.
Così impostato, il giudizio reso sul punto appare argomentato in termini eccentrici al titolo di reato da considerare nel verificare il rischio di recidiva: risulta infatti modul guardando essenzialmente alla condotta di cui all’alt 393 cod. pen., estranea all’intervento cautelare, e non al porto e alla detenzione delle armi utilizzate nell’occasione, rispetto al quale va comunque riferito il rischio da neutralizzare nella specie / nel quadro della relativa valutazione prognostica.
Ciò ancor più considerando che / nel caso / le armi in discussione non risulta fossero materialmente nella immediata disponibilità del ricorrente, la cui posizione, dunque, sotto questo versante, andrebbe valutata anche considerando siffatto aspetto del concorso ritenuto.
Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Così è deciso, 23/01/2025 giudizio al fribunale di Lecce,
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
c-
COGNOME
SEZIONE VI PENALE
O 6 MAR 2025