Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34515 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34515 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato in ALBANIA DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/06/2025 del Tribunale di Torino Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Torino ha rigettato il riesame interposto nell’interesse di NOME COGNOME, sottoposto alla misura custodiale di maggior rigore perché gravemente indiziato del reato di cui all’art 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990;
rilevato che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’indagato adducendo tre diversi motivi, tutti manifestamente infondati;
ritenuto, in particolare, che, con il primo motivo, si reitera la doglianza esposta in sede di riesame riguardante l’asserita violazione dell’art. 292, comma 2, lettera c, cod. proc. pen. per la ritenuta assenza di autonomia valutativa rassegnata dalla decisione del giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta cautelare, pedissequamente e altrettanto acriticamente riproposta dal provvedimento coercitivo, ad avviso della difesa;
ritenuto che siffatta censura risulta, di contro, puntualmente disattesa dal Tribunale mettendo in evidenza, senza incorrere in alcuna contraddittorietà argomentativa, i punti della decisione gravata da riesame diretti a rappresentare l’autonoma e critica valutazione operata dal giudice della cautela nel vagliare la specifica posizione del ricorrente, aspetto affatto messo in discussione dalla mera sinteticità della relativa quota parte di argomentazione giustificativa, dedicata al
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relativo scrutinio dopo la più ampia riproduzione delle emergenze indiziarie rassegnate dalla richiesta cautelare (si veda pag. 11, primo capoverso);
ritenuto, ancora, che con il secondo motivo si contesta la logicità del motivare avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del rischio di recidiva indicato dal Tribunale a sostegno della (conferma della) misura applicata;
ritenuto che, anche in parte qua, il ricorso non attinge utilmente la decisione gravata la quale – con argomentare lineare e puntuale, destinato a rendere la relativa valutazione di merito non censurabile in questa sede – dà conto del ritenuto pericolo di reiterazione facendo leva sulle connotazioni criminali del ricorrente, adeguatamente cristallizzate dalle specifiche emergenze indiziarie acquisite (e non contestate dal ricorso), destinate a disvelare una attitudine di rilievo rispetto all’attività criminale contestata, messa in luce dalle ripetute condotte contestate nel pur breve periodo di permanenza in Italia, sintomo di un inserimento tutt’altro che occasionale nell’attività di spaccio svolta dal fratello, frutto di una collaborazione messa in atto secondo dinamiche logicamente coerenti ad una esperienza criminale per forza di cose già consolidata nel settore, a dispetto della sua incensuratezza;
ritenuto, infine, che la manifesta infondatezza dei rilievi prospettati riguardo alla valutazione resa in ordine al rischio di recidivanza rende ininfluenti le considerazioni spese dal Tribunale, attinte dal terzo motivo di ricorso, nel considerare allo stato non prevedibile una futura condanna a pena sospesa, atteso che, come chiarito da tempo da questa Corte (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866), la verificata sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena;
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’ad 616, comma 1, cod. proc. pen., definite come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma i-ter, disp.
att. cod. proc. pen.
osì è deciso, 30/09/2025