Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36445 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36445 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2024 del Tribunale del riesame di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio con riferimento alla scelta della misura;
udito l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania, in riforma dell’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Catania dell’8 marzo 2024, che applicava nei confronti di COGNOME NOME
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la misura della custodia cautelare in carcere, ha riqualificato il capo 4) di incolpazione ai sensi dell’art. 73, commi 4 e 6 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309, escludendo, quindi, la sussistenza degli estremi del comma 1.
È contestato all’indagato di avere, in concorso con altri soggetti, detenuto ai fini di cessione, trasportato e ceduto sostanza stupefacente di natura sconosciuta, acquistata da COGNOME NOME, promotore di un’associazione che controllava la piazza di spaccio sita in INDIRIZZO a Catania.
Rilevava il Tribunale come gli elementi di conoscenza acquisiti durante le indagini avessero integrato i gravi indizi di colpevolezza in relazione al contestato delitto e come le circostanze obiettive dei fatti addebitati e la personalità dell’indagato avessero dimostrato la sussistenza del rischio di recidiva, che aveva giustificato l’applicazione della misura coercitiva massima, l’unica capace di fronteggiare l’indicato bisogno processuale.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione COGNOME, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato.
Mancano nell’ordinanza impugnata concreti riferimenti a elementi e circostanze, desunte dalle conversazioni intercettate, che consentano di cogliere i motivi per cui esse siano state ritenute quali significativo supporto del quadro indiziario a carico del ricorrente, tenuto conto che dette intercettazioni non hanno mai visto interlocutore COGNOME, né in esse vi è stato un riferimento a quest’ultimo.
L’impossibilità di avere conoscenza del contenuto degli involucri ceduti da COGNOME rende censurabile anche la conclusione che quegli involucri contenessero stupefacente.
Non si rileva nell’ordinanza alcuna precisazione sull’esistenza di un rapporto di conoscenza tra COGNOME e COGNOME NOME, per conto del quale il ricorrente avrebbe effettuato le consegne.
2.2. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Al ricorrente non è stato contestato l’inserimento in una compagine associativa ed è stata esclusa, con riferimento al reato contestato, l’aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen.; in considerazione di ciò, non si comprende quali siano le modalità della condotta che hanno consentito di ritenere gravi i fatti attribuiti all’indagato.
L’ordinanza impugnata non tiene conto: 1) della indimostrata conoscenza con gli altri indagati, in particolare COGNOME; 2) dei limitati giorni di osservazione
del COGNOME (31 maggio, 1-14-18 giugno 2022); 3) della mancanza di procedimenti penali; 4) della concessione della detenzione domiciliare in relazione alla precedente condanna per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. cit., con assoluta osservanza delle prescrizioni imposte.
Gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sono stati ritenuti inadeguati perché il reato ascritto al ricorrente può trovare attuazione anche in sede domestica. Il tribunale del riesame non ha, però, tenuto conto che, nel corso della precedente detenzione domiciliare, non è stata accertata la commissione di alcun reato da parte dell’indagato, che la disponibilità abitativa trovasi in luogo lontano da INDIRIZZO e che, comunque, la contestazione non riguarda un’attività di spaccio operata all’interno della abitazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.11 primo motivo è generico a fronte della puntuale motivazione del Tribunale del riesame, il quale evidenzia che:
dalle intercettazioni emerge pacificamente che COGNOME, capo della piazza di spaccio, si riforniva abitualmente da COGNOME, che si avvaleva, per le consegne, di terze persone;
risulta dalla attività di indagine che, dalla fine maggio alla prima metà di giugno 2022, le consegne di droga per conto di COGNOME erano effettuate da COGNOME, spesso accompagnato da altri uomini di fiducia del suindicato fornitore;
–COGNOME è ripreso quattro volte mentre entra nel palazzo di COGNOME con un sacchetto ed esce senza nulla;
-in una occasione, pochi minuti dopo la consegna di stupefacente, un uomo fiducia di COGNOME, usciva dall’appartamento con lo stesso sacchetto;
in altra circostanza è ripresa anche la dazione di una somma di denaro da parte di COGNOME, uomo di fiducia di COGNOME, a COGNOME.
3.Anche il secondo motivo è generico perché il Tribunale del riesame ha esaurientemente risposto alle censure difensive sulle esigenze cautelari evidenziando la sussistenza di un rischio estremamente elevato di reiterazione criminosa desumibile dalla gravità delle condotte e dalle modalità delle stesse, nonché dal ruolo svolto dal ricorrente, quale collaboratore di COGNOME, esponente del clan RAGIONE_SOCIALE, e in generale dalla personalità dell’indagato, il quale ha precedenti condanne e numerosi procedimenti penali in corso a suo carico.
Il Collegio della cautela ha, inoltre, evidenziato la irrilevanza del fatto che le indagini si siano arrestate nel 2022, in considerazione della professionalità a delinquere dimostrata da COGNOME. A sostenere tale giudizio soccorre – come rimarcato dal Tribunale del riesame – la lettura del certificato del casellario giudiziale del ricorrente, dal quale emergono condanne definitive per rapina aggravata, furto e, soprattutto, per reati in materia di stupefacenti.
Proprio le ultime condanne citate vengono correttamente indicate dal Tribunale del riesame come indicative del fatto che l’indagato è stabilmente dedito ad attività legate al narcotraffico.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, con motivazione congrua e logica, nell’ordinanza impugnata viene sostenuta l’impossibilità di formulare nei confronti del predetto quel giudizio di affidabilità, che costituisce presupposto indispensabile per l’applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche con il braccialetto elettronico.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell’indagato al pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp att cod. proc. pen.
Così deciso il 18 luglio 2024