Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17295 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17295 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA DI COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME; Letta la memoria depositata in data 4 marzo 2024 nell’interesse del COGNOME con la quale l’AVV_NOTAIO ha insistito nei motivi di ricorso;
rilevato che il ricorso con il quale il COGNOME lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze -come quelle esposte dal ricorrente- relative a vizi attinenti ad elementi fattuali, circostanziali ed all determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (vedi Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 – 01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01).
rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione con il quale il COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in prdine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. sono aspecifici in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici.
I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale del ricorrente e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, non potendosi valutare in tal senso il parziale risarcimento del danno effettuato dalla madre dell’imputato in quanto non direttamente riconducibile ad una sopravvenuta resipiscenza del COGNOME (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez, 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).
La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma esaustiva e priva di illogicità manifeste, ha correttamente argomentato sulla non concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. (vedi pag. 4 della sentenza
impugnata) in considerazione della parzialità del risarcimentc e del fatto che la dazione in favore della persona offesa sia stata effettuata da L n soggetto diverso dall’imputato;
rilevato, in proposito, che l’errore materiale contenuto in sentenza nella parte in cui i giudici di appello hanno fatto riferimento ad un risarcimento pari ad euro 200,00 anziché ad euro 700,00 non comporta l’erroneità della motivazione in considerazione del fatto che la Corte di merito, con percorso argomentativo coerente alle risultanze istruttorie, ha ritenuto sussistente un danno superiore ai 2.000,00 euro con conseguente parzialità del risarcimento.
Il Collegio intende dare seguito ai principi di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., il risarcimento de danno deve essere integrale e la valutazione della congruità del risarcimento del danno -comprensivo non solo di quello patrimoniale ma anche di quello morale- è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, complessivo giudizio che non è sindacabile in sede di legittimità qualora -come nel caso di specie- sia congruamente e logicamente motivato (Sez. l, n. 923 del 22/06/1982, Mogavero, Rv. 157229-01; da ultimo Sez. 2, n. 32347 del 18/06/2019, Ghouati, non massi mata).
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
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