Risarcimento Parziale: Insufficiente per l’Attenuante nei Reati Complessi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di diritto penale: in caso di reati che ledono più beni giuridici, il risarcimento parziale non è sufficiente per ottenere la circostanza attenuante del danno riparato. La pronuncia chiarisce che la riparazione, per essere efficace, deve essere integrale e coprire tutti i pregiudizi causati alla vittima, sia materiali che morali.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un uomo condannato per il reato di rapina ai danni della sua convivente. L’imputato aveva sottratto alla donna un’autovettura, che le era stata successivamente restituita, ma con il motore irrimediabilmente danneggiato. Oltre al danno patrimoniale, la condotta criminosa aveva causato anche lesioni fisiche alla persona offesa.
Nel corso del procedimento, l’imputato aveva tentato di ottenere una riqualificazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (c.d. “ragion fattasi”) e, in subordine, l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 del codice penale, sostenendo di aver riparato il danno. La sua difesa si basava sull’assunto che l’auto fosse stata solo temporaneamente messa a sua disposizione e che il versamento di una somma di denaro costituisse un’adeguata compensazione.
L’Analisi della Corte e il concetto di risarcimento parziale
La Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte. I giudici di merito avevano infatti accertato, sulla base delle prove raccolte (incluse le conversazioni tra le parti), che l’autovettura era intestata e in uso esclusivo della persona offesa e che non esisteva alcun accordo che ne giustificasse la sottrazione da parte dell’imputato.
Il punto cruciale della decisione riguarda tuttavia il diniego dell’attenuante. La Corte ha sottolineato come il reato in questione fosse di natura “plurioffensiva”, avendo leso due distinti beni giuridici: il patrimonio (per la sottrazione e il danneggiamento del veicolo) e l’integrità fisica della vittima (per le lesioni subite).
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla necessità che la riparazione del danno, per giustificare una riduzione di pena, sia integrale e satisfattiva. In un reato plurioffensivo, non è sufficiente un risarcimento parziale che copra solo una parte del pregiudizio. Nel caso specifico, la somma versata dall’imputato non poteva compensare né l’intero danno materiale (la restituzione di un’auto con il motore fuso), né tantomeno il danno morale derivante dalle lesioni fisiche inferte.
La condotta riparatoria, per essere considerata valida ai fini dell’attenuante, deve dimostrare una reale volontà del reo di elidere, per quanto possibile, tutte le conseguenze negative della sua azione. Quando le conseguenze sono molteplici e di diversa natura (patrimoniale e non patrimoniale), la riparazione deve estendersi a ciascuna di esse. Un gesto meramente simbolico o parziale non è sufficiente a integrare i presupposti della norma.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei reati complessi che offendono più interessi, l’attenuante della riparazione del danno richiede una compensazione completa. Il principio è chiaro: un risarcimento parziale non basta. La decisione serve da monito, evidenziando che per beneficiare di una riduzione della pena, l’imputato deve farsi carico di tutte le conseguenze dannose del proprio comportamento illecito, senza escludere i danni morali e fisici inflitti alla vittima.
È possibile ottenere l’attenuante del risarcimento del danno se il risarcimento è solo parziale?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che, soprattutto in un reato plurioffensivo, il risarcimento deve essere integrale. Un risarcimento parziale che non copre la totalità dei danni, sia materiali che morali, non è ritenuto sufficiente per la concessione dell’attenuante.
Cosa si intende per reato plurioffensivo in questo specifico caso?
Si intende un reato che lede più beni giuridici tutelati dalla legge. Nel caso esaminato, la rapina ha leso sia il patrimonio della vittima (attraverso la sottrazione e il danneggiamento dell’autovettura) sia la sua integrità fisica (a causa delle lesioni inferte).
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato considerato una mera riproposizione di argomenti già presentati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuovi vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44859 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44859 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOTO il 28/05/1984
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME AlessandroCOGNOME
Ritenuto che l’unico, articolato motivo di ricorso, con il quale si contesta l’affermazione responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen. (e la mancata riqualificazione ragion fattasi), nonché la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 6 cod. pen., è meramente reiterativo di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese – con un apparato argomentativo coerente con il compendio istruttorio, conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte e privo di vizi logico-giuridici – e comu manifestamente infondato;
che, infatti, la Corte di appello rileva correttamente che: a) l’autovettura era intestata uso alla persona offesa; b) non si conoscono eventuali accordi tra l’imputato e la convivente i base ai quali la macchina fosse stata solo temporaneamente messa a disposizione di quest’ultima (anzi l’ipotesi difensiva è smentita dal contenuto dei messaggi scambiati tr imputato e persona offesa); c) non può concedersi la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n 6 cod. pen., a fronte di un reato plurioffensivo, in quanto la somma versata non compensa integralmente i danni a questa inferti con la sottrazione dell’autovettura (restituita c motore fuso), né quelli morali derivanti dalle lesioni inferte;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 29 ottobre 2024
Il Presi ente