Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12898 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12898 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECUI: CODICE_FISCALE nato il 27/06/1999
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
fr
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevato che il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto di cui alla sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 della Corte Costituzionale, è del tutto generico. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità d motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6 n. 17372 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281112 – 01).
rilevato, inoltre, che la doglianza non è consentita in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta nel corso del giudizio di appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma esaustiva e priva di illogicità manifeste, ha evidenziato la parzialità del risarcimento effettuato dal ricorrente (pag. 3 della sentenza impugnata: “il parziale ristoro prestato dall’imputato alle persone offese -elemento posto a fondamento della concessione delle attenuanti generiche- non può condurre oltre l’elisione dell’aggravante contestata”), parzialità che esclude, in punto di diritto, la concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.;
rilevato, in proposito, che il Collegio intende dare seguitcAl principio secondo cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pe risarcimento del danno deve essere integrale e che la valutazione in ordine alla congruità del risarcimento spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva della parte lesa (cfr. Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013, Rv. 255187-01; Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, Bojic, Rv. 284224 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 3130 del 30/11/2023, COGNOME, non massimata), atteso anche che, contrariamente a quanto è stato sostenuto dal ricorrente, la mancata costituzione di parte civile non costituisce motivo per ritenere l’avvenuta integrale soddisfazione della vittima.
rilevato che la parzialità del risarcimento e la conseguente applicazione del principio di diritto ora esposto rende irrilevante l’erronea affermazione contenuta
nella sentenza impugnata secondo cui il risarcimento del danno sarebbe intervenuto in momento successivo all’ammissione del richiesto rito alternativo. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova, infatti, che il ricorrente ha depositato la prova dell’avvenuto risarcimento in data 23 febbraio 2024 e, quindi, in un momento anteriore all’ammissione del giudizio abbreviato da parte del giudice per le indagini preliminari (vedi verbale di udienza del 28 febbraio 2024);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2025
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