Risarcimento parziale del danno: quando non basta per la riduzione di pena
Nel diritto penale, il risarcimento del danno alla vittima prima del giudizio può comportare un significativo sconto di pena grazie all’applicazione di una specifica circostanza attenuante. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il risarcimento parziale del danno non è sufficiente. L’ordinanza n. 18558/2024 chiarisce che, per beneficiare della riduzione, la riparazione deve essere totale ed effettiva, senza lasciare spazio a interpretazioni estensive.
Il caso in esame
La vicenda processuale ha origine dalla condanna per furto di un individuo, confermata sia in primo grado che in appello. L’imputato, prima della discussione del giudizio, aveva versato alla persona offesa una somma di 2.000 euro a titolo di risarcimento. Il problema sorgeva dal fatto che il danno lamentato dalla vittima ammontava a 3.000 euro. Di conseguenza, i giudici di merito avevano negato la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 del codice penale, proprio perché il risarcimento era stato solo parziale. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sperando in una diversa valutazione.
L’attenuante e il requisito del risarcimento parziale del danno
L’articolo 62, n. 6 del codice penale prevede una circostanza attenuante comune per chi, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato. La ratio di questa norma è duplice: da un lato, incentivare l’autore del reato a elidere o attenuare le conseguenze dannose della sua condotta; dall’altro, offrire una tutela concreta e tempestiva alla vittima.
La giurisprudenza è costante nel richiedere che la riparazione sia:
1. Integrale: Deve coprire l’intero pregiudizio, sia patrimoniale che non patrimoniale.
2. Effettiva: Il risarcimento deve essere concreto e non solo una promessa o un’offerta simbolica.
3. Spontanea: Deve essere frutto di una scelta volontaria dell’imputato.
Nel caso specifico, mancava il primo e fondamentale requisito: l’integralità. Il versamento di due terzi della somma richiesta non poteva essere considerato sufficiente.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, allineandosi completamente alla decisione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorso mirava, in realtà, a ottenere una nuova valutazione dei fatti, un’operazione preclusa in sede di Cassazione, dove si valuta solo la corretta applicazione della legge.
La motivazione della Corte si fonda su un punto cardine: l’interpretazione dell’art. 62, n. 6 c.p. non consente eccezioni. Il legislatore ha usato l’avverbio “interamente”, che non lascia dubbi sul fatto che un risarcimento parziale del danno non possa integrare la fattispecie. I giudici hanno ritenuto la decisione della Corte territoriale “congruamente spiegata” e giuridicamente ineccepibile. La sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’attenuante era stata correttamente esclusa, poiché il risarcimento non era stato “totale ed effettivo”.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Per l’imputato che intende beneficiare dell’attenuante del risarcimento, non ci sono scorciatoie: la riparazione deve essere completa e avvenire prima dell’apertura del dibattimento o della discussione del rito abbreviato. Un risarcimento parziale, sebbene possa essere valutato positivamente dal giudice per altri fini (come la determinazione della pena base), non è idoneo a far scattare l’automatismo riduttivo previsto dalla norma. La decisione ribadisce che la tutela della persona offesa è prioritaria e si realizza solo attraverso una reintegrazione patrimoniale completa.
Un risarcimento parziale del danno permette di ottenere l’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6 del codice penale?
No, sulla base di quanto stabilito nell’ordinanza, il risarcimento del danno per essere valido ai fini dell’applicazione dell’attenuante deve essere totale ed effettivo. Un risarcimento solo parziale non è sufficiente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato?
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché l’imputato pretendeva una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. Inoltre, la decisione della corte territoriale di negare l’attenuante era giuridicamente corretta, dato che il risarcimento era stato solo parziale e non integrale come richiesto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18558 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, con c la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penal responsabilità in relazione al reato di furto a lui ascritto, è manifestamente infonda e inammissibile, in quanto pretende di ottenere una nuova valutazione in ordine alla concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6), c.p.
Sul punto, la Corte territoriale ha già congruamente spiegato che l’imputato, prima dell’udienza di discussione del giudizio abbreviato, risarcì so parzialmente il pregiudizio cagionato alla persona offesa, consegnandole un assegno dell’importo di euro 2.000,00, a fronte di un danno lamentato di euro 3.000,00. Pertanto, il risarcimento del danno effettuato prima del giudizio non è stato ritenu totale ed effettivo, sicché i giudicanti hanno fondatamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, 6 c.p.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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