Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14379 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14379 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nata a POGGIO MIRTETO il 07/01/1965 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanz di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispost dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO E CONSIDATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, con cui NOME COGNOME e stata condannata alla pena di giustizia per plurime violazioni dell’art. 7 del d. 4/2019 e di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen. (in un caso, nella fo tentata), per avere indebitamente ottenuto il beneficio del reddito cittadinanza mediante artifici e raggiri consistiti in omissioni e false affermazi
Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell’imputata ha formulato un unico motivo, incentrato sulle lettere b) ed e) dell’art. 606 cod. proc. pen
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relazione alla violazione di legge ed alla omessa motivazione in ordine al dinie della circostanza attenuante della elisione delle conseguenze dannose del rea (art. 62 n. 6, cod. pen.).
Avendo l’imputata provveduto al pagamento della somma richiesta in restituzione dall’Inps (€ 4.067,49), le sarebbe dovuto essere riconosciuta attenuante, anche se l’importo indebitamente percepito era superiore. Inoltre, motivazione addotta (che quanto corrisposto fosse inferiore al percepito) no considera che in ogni caso, vi è stata, con la condotta di restituzione, l’elis comunque l’attenuazione delle conseguenze dannose del reato.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo su cui articola.
Va infatti escluso che il ristoro parziale del danno effettuato dalla imput sia idoneo ad integrare la circostanza attenuante invocata o che esso possa av prodotto l’elisione o la attenuazione delle conseguenze dannose della condott illecita.
2.1 Sul primo aspetto, non può che sottolinearsi che il risarcimento parzial del danno non è il risarcimento integrale richiesto dalla legge e da giurisprudenza, che lo pretende ‘integrale ed effettivo’ (ex multis, Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dep. 2023, Bojic Rv. 284224 – 01; Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793 – 01), sicché sono insufficienti tan l’eventuale dichiarazione satisfattiva della persona offesa a fronte d risarcimento parziale quanto la restituzione non integrale giustificata da richiesta parziale dell’ente, come nel caso specifico.
2.2 Quanto all’ulteriore profilo, è stato autorevolmente evidenziato che, fini dell’applicazione dell’art. 62 n. 6 cod. pen., la elisione o la attenuazion conseguenze dannose, deve riferirsi ad effetti pregiudizievoli che non identifichino in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile (Sez. 3, n. 2858 del 30/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284127 -0 Sez. 3, n. 17015 del 21/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284495 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
ammende.
Così deciso il 6 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
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La Presidente