Risarcimento Parte Civile: Obbligatorio anche con Proscioglimento per Tenuità del Fatto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale per la tutela delle vittime di reato: l’obbligo di risarcimento parte civile sussiste anche quando il processo penale si conclude con un proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Questa decisione, in linea con un’importante sentenza della Corte Costituzionale, chiarisce che la responsabilità penale e quella civile seguono percorsi distinti, garantendo che la persona danneggiata non resti priva di tutela economica a causa della lieve entità del reato dal punto di vista penale.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, riformando la decisione di primo grado, lo aveva condannato agli effetti civili per una serie di reati, tra cui resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione, lamentando due presunte violazioni di legge: in primo luogo, riteneva illegittima la condanna al risarcimento dei danni, e in secondo luogo, contestava la condanna al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato integralmente la decisione della Corte d’Appello, condannando il ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su un’interpretazione consolidata, rafforzata da un intervento cruciale della Corte Costituzionale.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Sentenza Costituzionale sul risarcimento parte civile
Il fulcro della decisione risiede nell’impatto della sentenza n. 173 del 2022 della Corte Costituzionale. Prima di tale intervento, l’articolo 538 del codice di procedura penale non prevedeva che il giudice, nel pronunciare una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., potesse decidere sulla domanda di risarcimento parte civile. Questo creava un vuoto di tutela per la vittima.
Il Primo Motivo di Ricorso: La Condanna agli Effetti Civili
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di questa norma per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione. Di conseguenza, oggi il giudice penale ha l’obbligo di pronunciarsi sulle richieste di restituzione e risarcimento del danno avanzate dalla parte civile, anche quando l’imputato viene prosciolto per la lieve entità del reato. La Corte d’Appello, pertanto, aveva agito correttamente nel condannare l’imputato sul piano civile, sanando l’omissione del giudice di primo grado.
Il Secondo Motivo di Ricorso: La Condanna alle Spese Processuali
La Cassazione ha chiarito che la condanna alle spese processuali è una diretta e inevitabile conseguenza dell’accoglimento della domanda risarcitoria. Se il giudice accoglie la richiesta di risarcimento della parte civile, deve necessariamente condannare l’imputato anche al pagamento delle spese legali sostenute dalla vittima per far valere i propri diritti nel processo. Anche su questo punto, la decisione della Corte d’Appello è stata ritenuta corretta e conforme alla giurisprudenza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un importante principio di diritto: il proscioglimento per particolare tenuità del fatto estingue l’azione penale, ma non cancella la responsabilità civile derivante dal fatto illecito. La vittima di un reato ha pieno diritto a ottenere un risarcimento parte civile e il rimborso delle spese legali, indipendentemente dalla valutazione del giudice sulla gravità penale della condotta. Questa interpretazione rafforza significativamente la posizione della persona offesa all’interno del processo penale, assicurando che la tutela dei suoi diritti patrimoniali non sia subordinata all’applicazione di una sanzione penale.
Un imputato prosciolto per “particolare tenuità del fatto” può essere comunque condannato a risarcire la vittima?
Sì. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2022, il giudice penale ha l’obbligo di decidere sulla domanda di risarcimento del danno presentata dalla parte civile anche quando pronuncia una sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto.
Se l’imputato viene condannato al risarcimento, deve pagare anche le spese legali della parte civile?
Sì. L’accoglimento della domanda di risarcimento del danno costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile per difendere i propri diritti nel processo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati. Essi si ponevano in diretto contrasto con i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale e con la giurisprudenza consolidata della stessa Corte di Cassazione in materia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8161 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8161 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BISCEGLIE il 29/03/2003
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 38950/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 29 gennaio 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, ha condannato agli effetti civili l’imput per i reati p.p. dagli artt. 81 co. 1, 337, 495, 61, n.2, 582, 585 in relazione all’art. 576 n. cod. pen.
Ritenuto che il primo segmento del ricorso – che lamenta violazione di legge quanto alla condanna agli effetti civili – è manifestamente infondato perché non tiene conto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 173 del 2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l’art. 538 cod. proc. pen., nella par cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131- bis cod. pen., decide sulla domanda per le restituzion il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod proc. pen.. Alla luce di queste considerazioni, la Corte territoriale ha correttamente dato luogo alla pronunzia che il Tribunale aveva omesso;
Considerato che il secondo segmento del ricorso – che deduce violazione di legge in relazione alla condanna alle spese del doppio grado di giudizio – è manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l’accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (cfr. Cass. Sez. 6 – , Sentenza n. 50235 del 21/11/2023, COGNOME C/ COGNOME; Rv. 285671 – 01). Alla luce delle suddette argomentazioni, la Corte d’Appello ha correttamente condannato l’imputato alle spese del doppio grado di giudizio.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente