Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11195 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette/sentitd le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame.
RITENUTO IN ‘FATTO
Con ordinanza del 13 febbraio 2019, il Tribunale di sorveglianza di sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Catania che aveva rigettato la sua istanza volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen., ristoro per le condizioni di detenzione che affermava di aver subìto.
Su ricorso di NOME, la menzionata ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza il 13 febbraio 2019 veniva annullata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 51301 del 2019 emessa il 25 ottobre 2019, depositata il 19 dicembre 2019, che disponeva il rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale.
In esito al giudizio di rinvio, il Tribunale di sorveglianza di Catania, con ordinanza del 23 marzo 2022, in riforma del provvedimento di primo grado, concedeva a NOME la somma di euro 5.264,00 in relazione alla pena detentiva espiata negli istituti penitenziari di Agrigento per giorni 134, di Ragusa per giorni 303 e di Augusta per giorni 221, rigettando il reclamo per i rimanenti periodi di detenzione trascorsi in tali istituti e per quelli trascorsi negli istituti penitenzi Palermo Ucciardone e di COGNOME.
Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza il 23 marzo 2022, il difensore di NOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,, violazioni di legge e vizi di motivazione. Nel ricorso si afferma che il Tribunale non ha reso motivazione in relazione al rigetto del reclamo relativamente ai periodi di detenzione espiati negli istituti di Augusta e di Agrigento, ulteriori rispetto a quel per i quali il reclamo è stato accolto. Inoltre, il provvedimento conterrebbe contraddizioni rispetto alle note informative delle Case circondariali di Augusta e di Agrigento, datate rispettivamente 22 novembre 2021 e 9 gennaio 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che critica l’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto del reclamo per alcuni periodi di detenzione trascorsi negli istituti penitenziari di Augusta e di Agrigento, è fondato.
Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con l’ordinanza del 23 marzo 2023 ora impugnata, ha circoscritto il riconoscimento del beneficio in relazione ai periodi di detenzione di 134 giorni nella Casa circondariale di Agrigento e di 221 giorni nella Casa circondariale di Augusta ed ha rigettato l’istanza di riconoscimento del beneficio in relazione ad ulteriori periodi di detenzione trascorsi da NOME negli stessi istituti, ma non ha reso congrua motivazione che renda comprensibili le ragioni del rigetto dell’istanza con riguardo a tali periodi ulteriori trascorsi ivi COGNOME.
In relazione al rigetto dell’istanza per detti periodi, infatti, le affermazi contenute nell’ordinanza non sono corredate da riferimenti a informazioni specifiche emergenti dagli atti e, quindi, risultano apodittche, espresse dal Tribunale di sorveglianza senza un sicuro ancoraggio a dati oggettivi circa le condizioni nelle quali l’istante fu detenuto in detti periodi.
L’ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata limitatamente al rigetto dell’istanza per periodi di detenzione presso le Case Circondariali di Augusta e di Agrigento, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Cal:ania che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell’istanza per periodi di detenzione presso le Case circondariali di Augusta e di Agrigento, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023.