Risarcimento Detenzione Inumana: i Limiti secondo la Cassazione
Il tema del risarcimento per detenzione inumana è cruciale per la tutela dei diritti fondamentali anche all’interno degli istituti penitenziari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre spunti fondamentali per comprendere quando un ricorso di questo tipo può essere respinto per motivi procedurali, ancora prima di essere esaminato nel merito. Vediamo insieme cosa è stato deciso e perché.
I Fatti del Caso
Un detenuto aveva presentato un reclamo per ottenere un risarcimento a causa delle condizioni di detenzione subite in un istituto penitenziario per un lungo periodo, dal 2017 al 2023. A suo dire, tali condizioni violavano l’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che vieta trattamenti inumani o degradanti.
Sia il Magistrato di Sorveglianza prima, sia il Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo poi, avevano respinto la sua richiesta. Il Tribunale, in particolare, aveva motivato la propria decisione sottolineando che, sebbene le condizioni potessero presentare delle criticità, non integravano una violazione dell’art. 3 CEDU. Questa conclusione era basata su una valutazione complessiva che teneva conto non solo dello spazio personale a disposizione del detenuto (risultato sempre superiore alla soglia critica di 3 metri quadrati), ma anche delle condizioni strutturali, logistiche e del regime di trattamento generale.
Contro questa decisione, il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (cioè, se le condizioni fossero effettivamente inumane o meno), ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. Il motivo principale è stata la cosiddetta “aspecificità” del ricorso. In altre parole, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse lamentele già avanzate davanti al Tribunale di Sorveglianza, senza però contestare in modo puntuale e specifico le ragioni per cui quel Tribunale le aveva respinte.
Il Principio del Risarcimento Detenzione Inumana
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Non ogni disagio o sofferenza legata alla vita carceraria dà automaticamente diritto a un risarcimento. Lo speciale rimedio compensativo previsto dall’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario è riservato a quelle situazioni che provocano “uno sconforto e un’afflizione di intensità tale da eccedere l’inevitabile sofferenza legata alla detenzione”.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su due pilastri principali.
Il primo è di natura strettamente processuale: un ricorso in Cassazione, che è un giudizio di legittimità e non di merito, non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni precedenti. Deve “aggredire” il ragionamento logico-giuridico della decisione impugnata, evidenziandone gli errori di diritto. In questo caso, il ricorso non lo faceva, risultando quindi generico e, di conseguenza, inammissibile.
Il secondo pilastro riguarda la sostanza della valutazione compiuta dal Tribunale di Sorveglianza. La Cassazione ha ritenuto corretta e completa la motivazione del giudice di merito, il quale non si era fermato al solo dato numerico dello spazio pro capite, ma aveva condotto una valutazione complessiva delle condizioni di vita del detenuto. Avendo il Tribunale fornito una risposta esaustiva a tutte le doglianze, il ricorso che le riproponeva senza un’adeguata critica era destinato a fallire.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito per chi intende agire per ottenere un risarcimento per detenzione inumana. Dimostra che non è sufficiente lamentare condizioni di disagio, ma è necessario provare una sofferenza che superi la soglia della normale afflittività della pena. Soprattutto, insegna che, nel percorso delle impugnazioni, è fondamentale strutturare i propri ricorsi in modo specifico, contestando punto per punto le argomentazioni della decisione che si intende riformare. In mancanza di questa specificità, il rischio di una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, è molto elevato.
Quando un ricorso per risarcimento per detenzione inumana rischia di essere dichiarato inammissibile?
Quando si limita a ripetere le argomentazioni già presentate nelle fasi precedenti del giudizio, senza criticare in modo specifico le motivazioni della decisione impugnata. La Corte lo definisce un ricorso “aspecifico”.
Avere uno spazio in cella superiore a 3 metri quadrati esclude automaticamente il diritto al risarcimento?
Non necessariamente, ma è un fattore cruciale. Come emerge dall’ordinanza, la decisione si basa su una valutazione complessiva che include lo spazio pro capite, le condizioni strutturali, logiche e il regime trattamentale generale.
Quale livello di sofferenza è necessario per ottenere il risarcimento per detenzione inumana?
Non è sufficiente una qualsiasi lesione astratta. L’ordinanza chiarisce che è necessario provare uno sconforto e un’afflizione di intensità tale da eccedere l’inevitabile sofferenza legata allo stato di detenzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4113 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4113 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il suo reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di Trapani, la quale parzialmente rigettava l’istanza, dal medesimo presentata, volta al risarcimento da inumana detenzione ex art. 35-ter ord. pen. per il trattamento contrario all’art. 3 CEDU asseritamente subito presso l’Istituto di Trapani per diversi periodi nell’arco temporale dal 10/05/2017 al 30/06/2023;
Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugNOME, che risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «non ogni lesione astrattamente tutelabile con l’azione inibitoria di cui all’art. 35-bis ord. pen., può costituire la base giuridica p riconoscimento dello speciale rimedio compensativo, ma solo quelle che sono idonee a provocare all’interessato uno sconforto e un’afflizione di intensità tale da eccedere l’inevitabile sofferenza legata alla detenzione» (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale, Rv. 280681);
Osservato in particolare che l’ordinanza impugnata ha ritenuto non ravvisabile alcuna violazione dell’art. 3 CEDU, non solo in considerazione dello spazio pro capite a disposizione del detenuto, sempre al di sopra dei 3 mq, ma anche alla stregua di una valutazione complessiva, tenuto conto delle condizioni strutturali e logistiche e del regime trattamentale effettivamente praticato;
Rilevato che, a fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso, peraltro consentito soltanto per violazione di legge, si limita a reiterare le medesime argomentazioni già dedotte in sede di reclamo, senza peraltro aggredire il ragionamento posto alla base della decisione impugnata che alle relative doglianze ha comunque fornito risposta, donde la sostanziale aspecificità dell’odierna impugnazione;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente