Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27418 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
RITENUTO IN FATTO
Con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Cagliari, NOME COGNOME chiedeva, ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen., ristoro per le condizioni di detenzione che affermava di aver subìto in alcuni istituti penitenziari ove aveva espiato, tra il giorno 29 marzo 1983 e il giorno 1 giugno 2016, la pena che risultava inflittagli in forza della sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 24 marzo 2010.
Con ordinanza del 16 dicembre 2020, il Magistrato di sorveglianza di Cagliari così decideva: dichiarava l’istanza ammissibile per i periodi di detenzione espiati in epoca successiva alla predetta sentenza, e quindi dal giorno 1 ottobre 2009 al giorno 1 giugno 2016; riconosceva una riduzione di pena pari a dodici giorni per tale periodo; dichiarava l’istanza inammissibile con riferimento ai periodi antecedenti al giorno 1 ottobre 2011, sulla base della considerazione che si trattava di periodi detentivi non computabili, perché riferiti a titoli che non erano in esecuzione al momento della domanda, né erano computabili come presofferto.
Avverso tale ordinanza, NOME COGNOME proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di Cagliari che così decideva: in parziale riforma del provvedimento di primo grado, elevava il riconoscimento della riduzione di pena a diciannove giorni, in correlazione con la detenzione subita nei periodi anteriori al giorno 1 ottobre 2011; confermava la valutazione di inammissibilità della domanda per i periodi successivi.
Avverso il menzionato provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.
Il ricorrente afferma che la valutazione di inammissibilità della domanda è errata e non tiene conto dei principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente rileva, fra l’altro, che il soggetto in stato detenti legittimato, in ogni caso, a richiedere al magistrato di sorveglianza il risarcimento ai sensi dell’art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di rimedi conseguenti alla violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di detenuti o internati, è inammissibile per tardività la richiesta risarcitoria proposta, ex art. 35-ter ord. pen., allorquando risultino decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, nel caso in cui si riferisca a periodi di pena espiati antecedentemente all’entrata in vigore del decreto stesso (Sez. 5, n. 18819 del 24/01/2023, Rv. 284405 – 01).
È stato chiarito che la prescrizione del diritto leso dalla detenzione inumana e degradante, azionabile dal detenuto ai sensi dell’art. 35-ter, commi 1 e 2, ord. pen., per i pregiudizi subiti anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 26 giugno 2014 n. 92, decorre dal 28 giugno 2014 (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018 Rv. 271649 – 01).
È stato precisato che, in detta materia, presupposto necessario per radicare la competenza del magistrato di sorveglianza è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l’attualità del pregiudizio, in quanto il richiamo contenuto nell’art. 35-ter ord. pen. al pregiudizio di cui all’art. 69, comma sesto, lett. b), ord. pen. opera ai fini dell’individuazione dello strumento processuale di cui si può avvalere il detenuto e del relativo procedimento, ma non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio che rileva, invece, ai fini del diverso rimedio del reclamo, previsto dal citato art. 69, la cui finalità è quella di inibire prosecuzione della violazione del diritto individuale da parte dell’amministrazione penitenziaria (Sez. 1, n. 19674 del 29/03/2017, Rv. 269894 – 01).
Con riguardo alla necessità che la domanda risarcitoria sia basata su contiguità temporale o, almeno, sul medesimo cumulo, è stato spiegato che detta domanda, essendo slegata dal (solo apparente) presupposto della attualità del trattamento degradante, ben può estendersi a periodi detentivi antecedenti, sempre che la detenzione sia stata perdurante o, comunque, unificata in un complessivo decreto di cumulo, in presenza, quindi, di una vicenda esecutiva unitaria (Sez. 1, n. 52994 del 09/09/2016, non mass.)
2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, e in particolare dell’ultimo – in base al quale la domanda risarcitoria può estendersi a periodi precedenti a condizione che la detenzione sia stata perdurante o, comunque, unificata in un complessivo decreto di cumulo – deve affermarsi, con riferimento specifico al caso concreto ora in esame, che l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, avuto riguardo alla situazione di fatto emergente, non poteva
pervenire all’accoglimento della domanda risarcitoria con riferimento alla detenzione subita prima del giorno 1 ottobre 2011.
Deve notarsi, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, nell’ordinanza ora in esame, ha affermato che il periodo di detenzione che ha ritenuto non valutabile ai fini del risarcimento era stato sofferto in forza di titoli non compresi in quello in esecuzione, sul rilievo che si trattò di carcerazioni relative a titolo non più in corso di esecuzione e non «perduranti».
A fronte di tali affermazioni, dalle quali deriva la mancanza di continuità esecutiva e, quindi, della possibilità di valutare i periodi pregressi ai fini della domanda risarcitoria, il ricorrente non ha indicato contrapposti elementi specifici, dai quali dedurre che, invece, potesse ravvisarsi detta continuità esecutiva.
In tale situazione, deve notarsi, per completezza, che l’affermazione, pure contenuta nell’ordinanza, secondo la quale l’azione risarcitoria potrebbe essere proposta al giudice civile, è inesatta – perché presupposto per radicare la competenza del magistrato di sorveglianza è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l’attualità del pregiudizio, come sopra ricordato – ma l’evidenziata affermazione dell’ordinanza è priva di rilievo nel contesto del provvedimento, che risulta complessivamente corretto, per le ragioni sopra indicate, nel mancato accoglimento, per carenza di continuità, della domanda risarcitoria relativa ai periodi detentivi pregressi.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.