Risarcimento detenuti: la Cassazione fissa i paletti per i ricorsi
Il tema del risarcimento detenuti per condizioni di detenzione inumane e degradanti è un argomento di costante attualità nel nostro ordinamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui limiti e le condizioni di ammissibilità dei ricorsi presentati dai carcerati, sottolineando la necessità di specificità nelle censure e chiarendo le modalità di ristoro per periodi di detenzione diversi e non collegati tra loro.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda il ricorso di un detenuto avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva a sua volta confermato il rigetto di un reclamo. Il detenuto chiedeva un risarcimento per le presunte condizioni di detenzione inumane subite in due distinti periodi. Il primo periodo di carcerazione risaliva a diversi anni prima (dal 2008 al 2011), mentre il secondo era quello in corso al momento del reclamo.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta relativa al primo periodo detentivo, poiché ormai concluso da tempo, e aveva rigettato nel merito la domanda per il periodo attuale, non ravvisando le condizioni di trattamento inumano lamentate. Il detenuto, insoddisfatto, ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione e il risarcimento detenuti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza. La decisione si fonda su argomentazioni precise che stabiliscono confini netti per l’accesso al risarcimento detenuti. Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso in parte inammissibile per motivi procedurali (denuncia di vizi di motivazione in una sede dove è consentita solo la violazione di legge) e in parte manifestamente infondato, generico e privo di autosufficienza.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano su due aspetti fondamentali, entrambi cruciali per comprendere la portata della tutela offerta dall’ordinamento.
Il primo punto riguarda la richiesta di ristoro per il periodo di detenzione già scontato e concluso (2008-2011). La Corte ribadisce un principio consolidato: chi ha terminato di espiare la pena può chiedere un ristoro, ma unicamente in forma monetaria, entro sei mesi dalla scarcerazione. Non è invece possibile, in caso di un nuovo e distinto periodo di detenzione, chiedere una riduzione della pena attuale come compensazione per il danno subito durante la carcerazione precedente. I due periodi, essendo del tutto slegati, non possono essere “compensati” tra loro.
Il secondo punto, relativo al periodo di detenzione in corso, affronta la questione dei cosiddetti “fattori compensativi”. Il Tribunale di merito aveva accertato che, nonostante le doglianze del ricorrente, le condizioni detentive non erano inumane. In particolare, era emerso che:
* Ogni detenuto disponeva di una superficie superiore ai 3 mq.
* Le celle erano a “regime aperto”, con porte aperte per otto ore al giorno.
* Erano garantite quattro ore di passeggio e due ore di socialità.
* La fruizione dei servizi igienici e la tutela delle esigenze sanitarie primarie erano assicurate.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, costituiscono quei “fattori compensativi” che, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, possono bilanciare una eventuale riduzione dello spazio individuale, escludendo la violazione dei diritti del detenuto. Le lamentele del ricorrente, focalizzate genericamente sull’assenza di acqua calda, sono state giudicate troppo generiche e non sufficientemente circostanziate per superare la valutazione positiva delle condizioni complessive.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione offre una guida preziosa in materia di risarcimento detenuti. Innanzitutto, traccia una linea netta tra periodi di detenzione diversi e non continui, impedendo che un danno passato possa tradursi in uno “sconto” su una pena futura. La tutela per il passato è esclusivamente monetaria e soggetta a un termine di decadenza. In secondo luogo, si conferma l’importanza di una valutazione complessiva delle condizioni di detenzione, dove la presenza di fattori compensativi come il regime aperto e le ore d’aria può essere decisiva. Infine, la decisione rammenta che i ricorsi non possono basarsi su lamentele generiche, ma devono essere specifici, dettagliati e autosufficienti, dimostrando concretamente in che modo le condizioni patite abbiano costituito un trattamento inumano o degradante.
È possibile ottenere uno sconto sulla pena attuale per le condizioni inumane subite durante una detenzione precedente e già conclusa?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è possibile. Per un periodo di detenzione terminato, il detenuto può chiedere unicamente un risarcimento economico entro sei mesi dalla scarcerazione, ma non può ottenere una riduzione di una pena relativa a un nuovo e distinto periodo di carcerazione.
Cosa sono i “fattori compensativi” e che ruolo hanno nella valutazione delle condizioni detentive?
I fattori compensativi sono elementi positivi della vita carceraria, come il regime a celle aperte per molte ore al giorno, un numero adeguato di ore di socialità e passeggio, e la garanzia di accesso a servizi igienici e sanitari. Secondo la Corte, questi fattori possono bilanciare eventuali criticità (come uno spazio pro capite vicino al limite minimo) e portare a escludere che le condizioni complessive siano inumane o degradanti.
Perché un ricorso per condizioni di detenzione inumane può essere dichiarato inammissibile se le lamentele sono generiche?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se le censure sono generiche perché non mettono il giudice in condizione di valutare concretamente la violazione lamentata. Il principio di autosufficienza del ricorso richiede che l’atto contenga tutti gli elementi specifici e dettagliati (date, luoghi, descrizione precisa delle condizioni) per dimostrare il presunto trattamento inumano, senza che sia necessario consultare altri documenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43493 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43493 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Osservato che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME, relative al vizio di motivazione e alla violazione dell’art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) ad opera del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Napoli col quale è stato rigettato il reclamo (-impugnazione) avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli, che dichiarava inammissibile il reclamo in materia risarcitoria in relazione al periodo di carcerazione dal 4 ottobre 2008 al 22 aprile 2011, non sono consentite in sede di legittimità, non solo perché denuncianti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge, ma anche perché in parte manifestamente infondate e reiterative di profili già valutati da detto Tribunale e in parte generiche e prive di autosufficienza.
Quanto a quest’ultimo profilo prive di autosufficienza sono le deduzioni sui travisamenti istruttori.
Manifestamente infondate sono, infine, le ulteriori censure che in parte si risolvono, come si è detto, in inammissibili – in questa sede – vizi di motivazione.
Invero, nel provvedimento impugNOME si osserva che, in relazione al periodo dal 4 ottobre 2008 al 22 aprile 2011, l’istanza è inammissibile trattandosi di periodo detentivo antecedente a successiva fuoriuscita del prevenuto dal carcere. Difatti è principio consolidato che coloro che hanno termiNOME di espiare la pena detentiva possono unicamente proporre azione entro sei mesi per ottenere il ristoro in forma monetaria, dovendo escludersi, nel caso di successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione del tutto slegato dal primo, la possibilità di richiedere la riduzione della detenzione per il danno subito durante la precedente carcerazione (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018; Molluso, Rv. 274971). Per il rimanente periodo il Tribunale richiama le argomentazioni del Magistrato di sorveglianza, che ritiene assolutamente condivisibili, il quale rileva che: – dalla relazione in atti emerge che il ricorrente soggiorNOME in una stanza che consentiva a ciascun detenuto di disporre di una superficie superiore ai 3 mq, così come richiesto dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo; – si trattava di stanze dotate di regime aperto, dunque con porte aperte per otto ore al giorno e con possibilità di quattro ore di passeggio al giorno e due ore di socialità; – è stata ampiamente garantita la fruizione di servizi igienici riservati di tutela delle esigenze sanitarie primarie. E quindi evidenzia, anche se per relationem, la sussistenza di fattori compensativi.
Rilevato che il reclamo non ha puntualizzato alcun elemento meritevole di approfondimento, mentre la nota informativa della Direzione dell’RAGIONE_SOCIALE ben descrive sia le dimensioni della camera detentiva, dotata di un’ampia finestra che ha consentito l’ingresso di aria e luce naturale, sia l’offerta trattamentale rivolta ai detenuti.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso – nel quale si insiste genericamente sulla sussistenza di condizioni detentive inumane per l’impossibilità di usufruire di acqua calda nei servizi igienici, con grosse ripercussioni sull’igiene – debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.